CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità, dal momento che la valutazione espressa dai giudici di merito, quanto al carattere non assoluto dell'impedimento addotto, è confermata e non smentita dalle deduzioni reiterate in ricorso, poiché, indipendentemente dall'applicazione di un tutore (che, effettivamente, è indicato come presente nel certificato medico prodotto), non emerge una impossibilità assoluta di movimento e anche l'addotto dolore ("è di comune cognizione che la frattura del piatto tibiale che coinvolge il ginocchio è una delle fratture intra-articolari più comuni, complesse e dolorose") non risulta rappresentare un ostacolo insormontabile, visto che, nello stesso certificato, la tachipirina 1000 è prescritta "se dolore"; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA] , 4tv DEPOSI TArA [OSCURATO:PERSONA]": C: LA — 7 ApR 2022 IL