CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 18764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8460-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti —ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -controricorrente– avverso la sentenza n. 7571/2018 della [OSCURATO:PERSONA] A REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 6 / 9 /201 8 ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/6/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a dieci motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4941/2016 della Commissione tributaria provinciale diCaserta , che aveva accolto il ricorso propostoavverso avvisidi accertamento TOSAP per gli anni dal 2014 al 2015 relativamente alle aree, costituite da strade e piazze delimitate da strisce blu, destinate a parcheggi a pagamento, detenute dal Consorzio; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambe le parti hannoda ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo il Co nsorzio ricorrente deduce , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., error in procedendoper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sull’eccezione di inammissibilità dell’appelloper avere il Comune inammissibilmente in dicato nel gravame elementi di fatto (calcoli relativialla tassazione applicata) non riportati negli avvisi impugnati, avendo, quindi, secondo la ricorrente, così inteso «motivare e giustificare una pretesa tributaria a monte completamente scevra dei suoi elementi fondamentali»; 1.2. con il secondo motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dell’art. 1362 cod. civ.e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto sussistente il presupposto impositivo deltributo in oggetto (TOSAP) atteso che, secondo il ricorrente, non vi era alcuna occupazione/detenzione delle aree destinate al servizio di parcheggio pubblico, da parte dell’affidatario delle aree, né sottrazione delle dette aree all’uso pubblico, sulla scorta del contratto di concessione stipulato inter partes; 1.3.con il terzo motivo il Consorzio ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., error in procedendoper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale ci rca sull’eccezione del Consorzio circa l’intassabilità delle aree ai sensi degli artt. 38 e 39 del [OSCURATO:PERSONA] in materia TOSAP, approvato nel 1994, atteso che soggetto passivo dell’imposta era unicamente il fruitore del parcheggioche paga la tariffa oraria per l’occupazione temporanea e che l’Ente risulta aver già riscossol’imposta quando il gestore realizza gli stalli ed esercita l’attività di gestione; 1.4.con il quarto motivo il Consorzio ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., error in procedendoper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa la doglianza del contribuente in merito al fatto che «essendo possibile l'applicazione della tassa solo con riferimento alle concessionedi beni pluriennali permanenti non ravvisabili nella fattispecie, ai sensi dell'articolo 10 del R egolamento citato , la medesima tassa non poteva essere applicata»; 1.5. con il quinto motivo il Consorzio ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., error in procedendoper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa la doglianza relativa al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati « in conseguenza dell'avvenuta istituzione per la prima volta nel 2016 della tariffa TOSAPper i parcheggi a pagamento su area pubblica, il che impediva l'applicazione retroattiva edogni caso non con i parametri applicati in quegli anni ..., ed i n conseguenza della carenza di alcunaindicazione circa i criteri di calcolo delle superfici ivi riportate..., oltre che della mancata applicazione delle riduzioni previste dal regolamento edell’erroneo calcolo delle superfici tassabili..., ed infine della contraddittorietà tra gli avvisi riferiti agli anni successivi riferiti alle medesime superficiimporta notevolmente ridotto»; 1.6.con il sesto motivo il Consorzio ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., error in procedendoper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa la doglianza relativa all’intassabilità delle aree conseguente all’applicazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 507/1993, comma 1, lett. a), recepito dal [OSCURATO:PERSONA],riguardo l’esenzione prevista a favore del concessionario del servizio pubblico , quale mero sostituto del Comune del Comune concedente, unico reale occupate della sede stradale; 1.7.con il settimo motivo il Consorzio ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., error in procedendoper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa la doglianza relativa all’errata applicazione delle sanzioni per omessa denuncia relativa a gli estremi dell'atto di concessione, alla superficie occupataed alla categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione (anno 2014), nonché per omesso versamento alle scadenze (2015); 1.8.con l’ottavo motivo il Consorzio ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., error in procedendoper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa la doglianza relativa all’errata applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme applicate dall’Ufficio; 1.9. con il nono motivo il Consorzio ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., error in procedendoper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa la doglianza relativa alla mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, essendo stato applicato con riferimento ad una sola annualità; 1.10. con il decimo motivo il Consorzio ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., error in procedendoper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in conseguenza dell’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale circa la doglianza relativa al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento 2.1. va preliminarmente respinta l’istanza di rinvio, proposta dal difensore del ricorrente con atto depositato in data 9/6/2023, «al fine di verificare se il Comune diSanta [OSCURATO:PERSONA] aderisce nei termini stabiliti dall’art. 17 bisDL. 34/2023 all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 2.2. il Collegio osserva infatti che l’art. 17bis (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali) della legge 26 maggio 2023, n. 56 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), prevede quanto segue:«1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albodi cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229 -bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 2.3.nel dettaglio, pertanto, con l'art 17 bis si prevede la facoltà per gli Enti locali, nei casidi riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo,di stabilire , entro il 29 luglio 2023, l'applicazione alle proprie entrate di alcuni istituti di definizione agevolata, qualiannullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euroe definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31.12.2022; 2.4. le disposizioni in questione risultano , dunque , inapplicabili alla fattispecie inesame, che non attiene ad un debito oggetto di riscossione diretta o di affidamento agli agenti della riscossione, bensìad atti impositivi (avvisi di accertamento) relativi alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di tassa rifiuti;3.1. va esaminato preliminarmente il secondo motivo, giacché fondato su una ragione più liquida, che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 12002 del 28/05/2014;conf. Cass. n. 23531 del 18/11/2016); 3.2. va premesso che l 'accertamento del contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se condotto alla stregua dei criteri dettati dagli art. 1362 e ss. c.c.(nel caso in esame solo genericamente, e dunque, inammissibilmente richiamati, senza indicazione degli specifici canoni che in concreto si assumano violati;cfr. Cass. nn. 36986 del 2021 e 5922 del 2016, in motiv., Cass. n. 25728 del 2013, Cass.n. 15798 del 2005 ) e se sorretto da motivazione immune da vizi logico-giuridici (principio pacifico, cfr. ex multisCass. n. 21 576 del 22 agosto 2019 ; Cass. n. 1547 del 22/01/2019 ) ; 3.3. a tale ultimo riguardo la doglianza si sostanzia, dunque,nella critica alla dedotta non corretta affermazione,da parte della sentenza impugnata, circa ilpresupposto impositivo nella fattispecie concreta, anche sulla scorta dell’omesso esame di fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. (tale dovendo riqual ificarsi, in parte qua, il motivo in esame); 3.4. la censuradeve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui «il presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva in concreto se quest'ultima occupi l'area, sottraendola all'uso pubblico, integrando, così, il presupposto della TOSAP, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito -quale sostituto dell'ente nello sfruttamento dei beni - il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l'uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare, in tal caso, un'occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, con esenzione di quest'ultima dalla tassazione in forza dell'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall'atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia» (cfr. Cass. n. 17620 del 2021; Cass. n. 16970 del 2021; Cass. n. 18102 del 2017; così anche Cass. n. 11553 del 2004); 3.5. è fondamentale quindi verificare quanto affermato dalla Commissione tributaria regionalein merito al contratto, intervenuto tra le parti – [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA] - , per individuare se esso si riferisca alla concessione di un'area, che verrebbe così sottratta all'uso pubblico a vantaggio del privato, o alla concessione non dell'area, ma della gestione del servizio di parcheggio e di riscossione degli inerenti incassi; 3.6.nella prima ipotesi si configura, infatti, la sottrazione della superficie all’uso collettivo e, quindi, il presupposto per il prelievo della Tosap, mentre nel caso in cui al soggetto gestore venga concessa la sola esazione delle entrate, quale sostituto dell’ente comunale nello sfruttamento del bene, non vi sono gli estremi per ritenerlo soggetto passivo d’imposta; 3.7. questa Corte ha altresì rilevato -evidenziando come la Tosap abbia perso nell'evoluzione giurisprudenziale il carattere di «tassa»,restandone esaltato sempre più l'effettiva funzione di «imposta»-che detta «imposta» «sorge per effetto di un duplice presupposto: il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte di suolo comunale o provinciale, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale che ne fa il privato, il quale occupa lo spazio pubblico per perseguire uno specifico scopo privato ... Principio cardine è l'occupazione del suolo pubblico e il vantaggio del singolo a discapito della collettività; il privato-concessionario, nel sottoscrivere un contratto con il quale in qualche modo acquisisce l'uso di tali stalli che per natura sono di pubblico utilizzo, ne assimila anche i «doveri», pertanto la relativa tassazione. La tesi si basa sul concetto dell'occupazione di un'area pubblica, destinata a parcheggio dall'ente proprietario, mediante concessione, alla quale va assoggettata la tassazione in capo al concessionario, con riferimento all'area in forza della concessione stessa. Includendo anche il principio per il quale la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest'ultimo, egli difatti con la gestione del parcheggio esercita attività d'impresa, ovviamente ai fini di lucro. In conclusione, in presenza di un provvedimento di concessione o di autorizzazione, per mezzo del quale il Comune o la Provincia acconsente ad un privato di occupare il proprio suolo, sarà quest'ultimo (concessionario o autorizzato) il soggetto passivo della Tosap. Al contrario, quando il contratto che connette al Comune il privato ha ad oggetto la gestione di parcometri elettrici per la disciplina e l'esazione delle tariffe per la sostadi autovetture, la rimozione dei veicoli e la custodia dei veicoli rimossi, non si configura come una vera e propria concessione di utilizzo degli stalli, bensì appare un appalto di servizi di gestione» (cfr. Cass.n. 28340 del 2019); 3.8. in tema di TOSAP il contratto che interviene tra il proprietario di una area (Comune) e il concessionario del servizio di parcheggio deve quindi interpretarsi con una lettura complessiva delle clausole per verificare se, oltre alla gestione del servizio, sia stata affid ata anche la detenzione e custodia di tutta o parte della aree destinate a parcheggio, sì che possa considerarsi sussistente il presupposto impositivo del tributo in oggetto, costituito dall’occupazione di un bene del patrimonio o del demanio comunale con sottrazione all'uso pubblico, presupposto invece insussistente qualora si verifichi che l'area resta sottoposta ad un'occupazione temporanea ad opera del singolo utente e non della concessionaria (cfr. Cass. n. 17620/2021 in motivazione); 3.9. ciò posto, con la sentenza impugnata i Giudici d’appello, dopo aver premesso che «il presupposto impositivo... è rappresentato, ai sensi degli artt. 38 e 39del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi edaree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province tali da comportarel'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, rilevando la merarelazione materiale instaurata con la cosa e non eventuali atti di concessione o autorizzazione relativi all'occupazione ( Cass. 2 10 18 del 08/09/2017)» hanno quindi «verificato se, in concreto, ed in relazione alle modalitàcon le quali si ...(era)... concluso e sviluppato il contratto in essere tra il Comune diS.M.C.Vetere, stilato il 21 novembre 2007 con l'originario contraente, [OSCURATO:PERSONA], al quale subentr ò ...(il)... Consorzio di CooperativeSociali Atena, tale occupazione vi ...(era)... stata »; 3.9.a tale scopo è stato posto in rilievo quanto segue: « … o ggetto del contratto, art.2, è la fornitura, installazione e gestione dei parcometri per aree di sosta a pagamento, da effettuare, art 4,con numero minimo d i 30 dipendenti»; «l'art. 5 recita che “il servizio di parcheggio” potrà essere sospeso con ordinanza sindacale, senza che il concessionario possa accampare pretesa alcuna» e la suddetta norma in esame prevede, inoltre, che «compete all'[OSCURATO:PERSONA] effettuare ogni variante circa le aree assegnate e destinate al parcheggio a pagamento , gestito dalla Cooperativa. Tra gli obblighi in capo al concessionario vi è quello di consentire il parcheggio solo nellearee a ciò destinate, con assoluto divieto di assumere in custodia veicoliparcheggiati fuori delle aree stesse, essendo “cura dei parcheggiatori fardisporre i veicoli nelle zone delimitata in azzurro ed oggetto della gestione”. Il concessionario è, altresì, responsabile della perfetta efficienza delleattrezzature di segnaletica e di quelle destinate alla delimitazione degli spaziadibiti a parcheggio a pagamento, provvedendo a pulire e cancellare eventuali scritte non compatibili con il servizio. Il concessionario dovrà realizzare areadi sosta custodita a pagamento per autoveicoli e motocicli 24 ore su 24 (art.5),riservando posto per portatori di handicap (art. 10 ). Sulle aree pubbliche come individuate, art.9, il concessionario esercita le funzioni di controllo per ilregolare svolgimento del servizio, sanzionando le auto in sosta. Il successivo art. 13 rende responsabile in via esclusiva il concessionario per danni allepersone e cose nell'espletamento del servizio. L'art.17, infine, prevede che learee pubbliche di pertinenza comunale, alla scadenza della convenzione, andranno riconsegnate al Comune e gli adattamenti, le modifiche ed i miglioramenti apportasti, anche autorizzati, non daranno diritto a compensi»; l'art. 17 del rogito, al momento dell'inizio della convenzione, prevede che « il concessionario acquisisce la materiale disponibilità delle aree sulle quali svolgerà in concreto l'attività di parcheggio, con personaledipendente e con le modalità innanzi indicate negli articoli del rogito cennati.Tale disponibilità sarà riconsegnata al Comune alla scadenza della convenzione, senza ottenere compenso per le opere ed i migliorament i , anche autorizzati, praticati in tali zone»; in capo al Comune,«resta la facoltà di modificare le zone destinate alla sosta o di sospendere peralcune di esse la possibilità di sostare, giacché tale facoltà non appare influente ai fini della occupazione da parte della società di parte del suolopubblico, ma sembra confermare l'esatto opposto, confermando l'esistenza di taleapprensione sottrattiva di porzione di suolo pubblico»; era parimenti irrilevante «la predeterminazione da parte dell'ente concedente delle tariffe di sosta, non interferendo tale circostanza sulla ricordata occupazione sottratta all'uso generale »; il concessionario, malgradola predeterminazione delle tariffe di parcheggio ed i relativi oneri, esercita una tipica attività d'impresa, alla quale è naturalmente connesso il finelucrativo (Cass. 15440 del 21.6.17), come da regolamentazione contrattuale»; 3.10. la Commissione tributaria regionale ha quindi concluso ritenendo che sulla scorta di tali presupposti fattualigli spazi e le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune appellante, oggetto della convenzione in esame, acquisiti dall'appellato, abbiano comportato «l'effettivasottrazione della superficie all'uso pubblico, instaurando in favore delconcessionario un rapporto materiale continuativo ed esclusivo»; 3.11. nel caso in esame la Commissione tributaria regionale non si è, tuttavia, conformata ai principi di diritto dianzi illustrati; 3.12. la Commissione tributaria regionale, analizzando il contratto, ha escluso, infatti,che il rapporto intercorso tra la società ed il Comune potesse qualificarsi comeappalto di servizi (gestione parcheggi), privo del requisito dell'occupazione del suolo pubblico, pur senza considerare che gli stalli rimanevano nella totale ed autoritativa disponibilità del Comune e che l'occupazione, temporanea,veniva posta in essere dai singoli cittadini, al momento del posteggio dell'autovettura; 3.13. non è stata inverovalorizzata la spettanza al Comune del potere di individuazione delle areedestinate a parcheggio, con ampia facoltà di ampliarle o ridurle, senza interlocuzione della società affidataria, svolgendo quest'ultima dunque un mero servizio di gestione della riscossione delle tariffe per la sosta, pure predeterminate dall'ente locale, a cui il corrispettivo è trasferito, sia pure in parte, ed il conferimento alla società affidataria della gestione del servizio di parcheggio secondo le indicazioni e le direttive dell'ente locale, che impone una serie di vincoli nel concreto svolgimento dell'attività ed esercita i controlli nell'interesse dei cittadini(cfr. in termini Cass. n. 613/2020 in motivazione); 3.14. dall’esame del contratto, ritualmente trascritto in ricorso(pag. 9 ss.), qualificato dalle parti come «appalto della fornitura, installazione e gestione di parcometri per aree di sosta a pagamento», emerge altresì la mancata previsione, a carico del Consorzio, di obblighi di custodia sui veicoli e sulle aree, detenzione e/o occupazione di queste ultime, essendo il concessionario «responsabile della conservazione, buona manutenzione ed efficienza delle attrezzature di segnaletica e delle attrezzature destinate alla delimitazione degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento»(art. 5 lett. e); 3.15. a ben vedere, quindi, gli elementi indicati dalla Commissione tributaria regionale non risultano univocamente riconducibili ad un rapporto concessorio, con conseguente esclusioneche gli accordi tra le parti fossero piuttosto voltia consentire la gestione del servizio di parcheggio pubblico con il correlativo potere di esazione delle somme dovute dagli utenti , essendo stati, al contrario, valorizzat i element i che non ri sultano effettivamente qualificant i dell'occupazione del suolo, presupposto quest'ultimo dell'imposizione TOSAP; 2.16. è d’uopo, peraltro, evidenziare altresì che, come è stato già rilevato da questa Corte in analoga fattispecie (cfr. Cass., 21 giugno 2004, n. 11553), il pagamento di un corrispettivo per il parcheggio da parte del cittadino non è affatto incompatibile né con la gestione del solo servizio di parcheggio da parte della società affidataria (ove questa, a sua volta, in qualche modo trasferisca economicamente al Comune, in tutto od in parte, il percepito corrispettivo), né con la permanenza della disponibilità dell'area per il Comune; 3. quanto sin quiillustrato comporta l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbite le rimanenti censure, e la cassazione della sentenza impugnata; 4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del Consorzio contribuente; 5. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasidi merito, con condanna del Comune controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del Consorzio contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il Comune controricorrente al pagamento