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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11014/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett b) D.P.R. 380 del 2001, contestato per aver edificato opere senza autorizzazione su immobili già abusivamente edificati, avendo il giudice di merito applicato erroneamente il criterio interpretativo che estende la punibilità anche a chi effettua nuovi interventi su opere già abusive, senza considerare la doglianza difensiva incentrata sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendo il ricorrente a conoscenza dell'illegittimità dell'opera al momento dell'acquisto del bene, e quindi deducendo la buona fede; Considerato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che a nulla rileva che gli abusi erano stati compiuti da persone diverse, in quanto in tema di reati edilizi qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente costituisce una ripresa dell'attività criminosa che integra un nuovo reato in quanto gli interventi edilizi presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez.3 n. 47039 del 08/10/2015).

Rilevato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione per mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., posto che solo una parte dei manufatti sono sicuramente attribuibili al ricorrente, in quanto la costruzione era stata oggetto di interventi abusivi da parte del precedente proprietario, mentre con il terzo motivo si duole in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, per non aver il giudice tenuto conto che all'imputato risultavano riconducibili solo alcune delle opere abusivamente edificate; Considerato che i suddetti motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Con motivazione congrua ed esente da vizi logici, il giudice di merito ha considerato che la violazione di molteplici disposizioni anche a tutela di interessi diversi, oltre che di quelle urbanistiche (paesaggistiche, sismiche), abbia avuto un evidente impatto sul territorio, con conseguente compromissione dell'interesse pubblico: trattasi infatti di due manufatti con metratura complessiva di circa 130 mq che hanno realizzato volumetria, peraltro non risultando che il ricorrente abbia ottemperato spontaneamente all'ordine di demolizione circostanza che avrebbe potuto determinare una diversa valutazione ai fini della concessione della causa di non punibilità; Anche le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio sono inammissibili, ove sostenute da motivazione congrua e logica, come nel caso di specie, in cui il giudice a quo ha fatto riferimento all'entità delle opere abusive realizzate.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett b) D.P.R. 380 del 2001, contestato per aver edificato opere senza autorizzazione su immobili già abusivamente edificati, avendo il giudice di merito applicato erroneamente il criterio interpretativo che estende la punibilità anche a chi effettua nuovi interventi su opere già abusive, senza considerare la doglianza difensiva incentrata sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendo il ricorrente a conoscenza dell'illegittimità dell'opera al momento dell'acquisto del bene, e quindi deducendo la buona fede; Considerato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che a nulla rileva che gli abusi erano stati compiuti da persone diverse, in quanto in tema di reati edilizi qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente costituisce una ripresa dell'attività criminosa che integra un nuovo reato in quanto gli interventi edilizi presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez.3 n. 47039 del 08/10/2015). Rilevato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione per mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., posto che solo una parte dei manufatti sono sicuramente attribuibili al ricorrente, in quanto la costruzione era stata oggetto di interventi abusivi da parte del precedente proprietario, mentre con il terzo motivo si duole in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, per non aver il giudice tenuto conto che all'imputato risultavano riconducibili solo alcune delle opere abusivamente edificate; Considerato che i suddetti motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Con motivazione congrua ed esente da vizi logici, il giudice di merito ha considerato che la violazione di molteplici disposizioni anche a tutela di interessi diversi, oltre che di quelle urbanistiche (paesaggistiche, sismiche), abbia avuto un evidente impatto sul territorio, con conseguente compromissione dell'interesse pubblico: trattasi infatti di due manufatti con metratura complessiva di circa 130 mq che hanno realizzato volumetria, peraltro non risultando che il ricorrente abbia ottemperato spontaneamente all'ordine di demolizione circostanza che avrebbe potuto determinare una diversa valutazione ai fini della concessione della causa di non punibilità; Anche le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio sono inammissibili, ove sostenute da motivazione congrua e logica, come nel caso di specie, in cui il giudice a quo ha fatto riferimento all'entità delle opere abusive realizzate. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co