CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 15222/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico della medesima avverso la sentenza del 03/02/2021 della corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 febbraio 2021, la corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 12 febbraio 2019, con la quale il tribunale di Noia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 44 del D.P.R. 380/01 e 349 comma 11 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per la nullità del decreto di citazione in appello dell'imputata, e dell'avviso di differimento dell'udienza del 9 marzo 2018. Si rappresenta che, nonostante l'intervenuta elezione di domicilio, la citazione per il primo giudizio sarebbe stata notificata a mani di persona diversa dall'imputata, presso il luogo di residenza della medesima. Sempre presso la residenza dell'appellante ed a mani di un soggetto terzo, sarebbe poi stato notificato il verbale dell'udienza del 9 marzo 2018, recante il rinvio per legittimo impedimento dell'imputata all'udienza del 4 maggio 2018. Si aggiunge che, a fronte delle rappresentate omesse notifiche, i relativi vizi integrerebbero casi di nullità assoluta. 4. Con il secondo motivo, deduce la nullità delle due sentenze di condanna intervenute, ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., e la violazione degli artt. 180, 181 e 182 cod. proc. pen. Quand'anche le sopra dedotte nullità integrassero casi di nullità a regime intermedio, si osserva che esse sarebbero state ritualmente e tempestivamente eccepite, con i motivi di appello. Si aggiunge che la ricorrente non avrebbe dato causa alle nullità né concorso nel dare causa al verificarsi delle stesse ed avrebbe interesse alla osservanza delle disposizioni violate, per cui non ricorrerebbe il primo comma dell'art. 182 cod. proc. pen. Inoltre, nei casi in esame la parte interessata non ha assistito al compimento dell'atto nullo ex art. 182 comma 2 prima parte, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, atteso che attengono entrambi al tema della configurabilità di vizi di nullità, conseguenti a notifiche effettuate non presso il domicilio eletto. Va richiamato, preliminarmente, il principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Rv. 229540), secondo cui la notificazione della citazione dell'imputato, effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente un'ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo cod. proc. pen., alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 dello stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 179 comma primo cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. Si tratta di principio ribadito anche di recente, allorquando questa Suprema Corte ha stabilito che la notificazione del decreto di citazione, eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, configura una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 2 -, n. 5479 del 08/01/2020 Rv. 278240 - 01Sez. 2 - n. 48610 del 23/10/2019 Rv. 277932 - 01) 1.1. Nell'escludere ogni vizio di nullità rispetto al caso dedotto in ricorso, con riferimento alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, intervenuta non presso il domicilio eletto bensì a mano di terzo convivente presso la residenza dell'imputata, la corte di appello ha fatto corretta applicazione della suindicata regola, valorizzando - attraverso la considerazione della deduzione, da parte della imputata, all'udienza del 9 marzo 2018, del suo legittimo impedimento -, sia la dimostrata conoscenza, comunque, del processo, da parte della stessa (con conseguente esclusione della inidoneità della notifica come realizzata, a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte della destinataria), sia l'intervenuta sanatoria attraverso "l'esercizio di una facoltà cui l'atto omesso o nullo è preordinato" ex art. 183 comma 2 cod. proc. pen. 1.2. Diverso discorso, seppur identico nell'esito rispetto a quanto prima osservato, deve formularsi con riguardo alla notifica del rinvio sancito all'udienza citata del 9 marzo 2018, effettuata ancora una volta presso la residenza della ricorrente, con consegna presso persona abilitata alla consegna. Va premesso che anche tali modalità di notifica non integrano una nullità assoluta, seppure per ragioni diverse da quelle rilevate dal giudice di appello. Rileva, al riguardo, la circostanza per cui si tratta della notifica di un provvedimento di rinvio e non di un atto di vocatio in iudicium, come il primo, con la conseguenza per cui la notifica della citazione a giudizio va distinta dall'avviso all'imputato della nuova udienza di rinvio, per legittimo impedimento dello stesso. Ciò perché solo l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio può configurare una nullità assoluta, mentre nel caso qui da ultimo considerato, in cui l'imputato deve essere informato dell'udienza di prosecuzione del giudizio, la situazione processuale è diversa, dovendosi solo effettuare l'avviso della nuova udienza ex artt. 484 e 420 ter comma 1 cod. proc. pen., la cui omissione va ricondotta nell'ambito delle nullità a regime intermedio, sanabili nei termini di cui all'art. 183 cod. proc. pen. e deducibilli ai sensi degli artt. 180 e 181 cod.proc. pen (in tal senso Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017 Rv. 270032 - 01; Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013 Rv. 255503 - 01). Nel caso in esame, emerge la mancata tempestiva eccezione, avendo il difensore assistito ad atti che richiedevano l'avviso senza procedere ad eccezione (sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017 Rv. 270032 - 01) 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle