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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024

Cassazione n. 01988/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in riforma della sentenza della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per essersi estinto il reato per prescrizione con riferimento al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen (capo D) confermando nel resto la condanna con rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.

Letta la memoria difensiva sottoscritta dal difensore di fiducia pervenuta in data 3 novembre 2024 con la quale si reitera la richiesta di accoglimento del ricorso.

Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento all'erronea applicazione dell'art. 497 bis cod. pen. è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (Sez.5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 che ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione).

Considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta l'illogicità della motivazione in relazione alla condanna per un delitto diverso da quello previsto dall'art. 477 e 482 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg.3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. avendo chiarito che la condotta di cui al capo D per la quale è intervenuta estinzione per prescrizione è una condotta diversa.

Rilevato che il terzo e ultimo motivo di ricorso, dove si lamenta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità è del tutto generico a fronte dell'onere argomentativo del giudice adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2024 Il c nsigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in riforma della sentenza della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per essersi estinto il reato per prescrizione con riferimento al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen (capo D) confermando nel resto la condanna con rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. Letta la memoria difensiva sottoscritta dal difensore di fiducia pervenuta in data 3 novembre 2024 con la quale si reitera la richiesta di accoglimento del ricorso. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento all'erronea applicazione dell'art. 497 bis cod. pen. è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (Sez.5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 che ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione). Considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta l'illogicità della motivazione in relazione alla condanna per un delitto diverso da quello previsto dall'art. 477 e 482 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg.3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. avendo chiarito che la condotta di cui al capo D per la quale è intervenuta estinzione per prescrizione è una condotta diversa. Rilevato che il terzo e ultimo motivo di ricorso, dove si lamenta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità è del tutto generico a fronte dell'onere argomentativo del giudice adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il c nsigliere esten
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