CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 05645/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE 1. - La Corte d'appello di Catania in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Catania, previo riconoscimento del fatto di lieve entità ai sensi dell'art 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno, mesi sei e giorni 20 di reclusione e C 2.400,00 di multa. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., 125 cod.proc.pen. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la determinazione dellp pgna e la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi tA,A. dai minimi edittali, e ciò sul rilievoVquantità significativa (grammi 50,54) e della qualità della sostanza (cocaina), dunque la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] st