CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 1961
Cassazione n. 33566/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 25/06/2025, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7, comma 1, D.L.n. del 2019, per aver omesso di dichiarare, nell'istanza di ammissione al reddito di cittadinanza presentata il 22/10/2019, di essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari come da provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce in data 19/03/2018. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto la Corte di appello, ha rigettato l'atto di gravame con il quale il ricorrente aveva chiesto l'acquisizione dell'istanza di ammissione al beneficio nella sua interezza al fine di accertare l'omessa dichiarazione dello stato di custodia cautelare, sebbene tale incombente probatorio sia rilevante in mododa poter verificare la quanto indicato nel quadro F della richiesta. Inoltre, l'acquisizione della domanda integrale avrebbe consentito l'accertamento della effettiva sottoscrizione della domanda da parte dell'imputato. Ne segue che non è stata acquisita in giudizio alcuna prova in ordine al fatto che il ricorrente ha effettivamente dichiarato il falso nella domanda o abbia omesso di fornire informazioni rilevanti. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4.11 procedimento è stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima sezione. Con provvedimento emesso all'udienza del 08/05/2026, la Settima sezione ha disposto la trasmissione del ricorso a questa Sezione, rilevando l'insussistenza di alcuna causa di inammissibilità dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. In ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, volta ad acquisire la domanda integrale onde verificare l'effettiva sottoscrizione dell'istanza da parte del ricorrente, si osserva che integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, la falsa attestazione contenuta in un'istanza inoltrata in via telematica all'INPS in funzione dell'ottenimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codice dell'amministrazione digitale), atteso che l'irrituale sottoscrizione, non determinando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effetto costituito dall'erogazione del sussidio (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Rv. 286736 - 01). Rileva, invece, la richiesta di acquisizione dell'istanza integrale al fine di verificare la sussistenza dell'omissione contestata e di verificare l'effettiva percezione del reddito di cittadinanza. Al riguardo, si osserva che il giudice a quo, a fronte di tale specifica critica, ha rigettato la richiesta, ritenuta irrilevante e superflua, essendovi la prova che il ricorrente ha percepito il beneficio fino alla sua sospensione e che, se davvero il ricorrente avesse indicato nella domanda di essere sottoposto a misura cautelare, il beneficio non gli sarebbe stato attribuito. Pertanto, ha ritenuto che l'erogazione e la concreta percezione del beneficio economico, da parte del [OSCURATO:PERSONA] o dei suoi familiari, costituisca prova della contestata omissione. 2Trattasi di motivazione apparente, in quanto a fronte di un 0 specifico asserto, secondo cui il modulo redatto dal ricorrente non conteneileja falsa attestazione o contenekAo\ . l'indicazione circa l'eventuale stato cautelare in atto, lerldave reputa sufficiente e significativo la sola corresponsione del beneficio economico, elemento che, invero, non è neppure richiesto dalla norma quale determinante ai fini della consumazione del reato, rivolgendo la norma penale il proprio precetto sulla fallacia delle informazioni fornite purché le stesse siano comunque funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 - 01). Peraltro, il giudice a quo ha ritenuto tale profilo informativo non rilevante neppure ai fini della determinazione del reddito familiare e della eventuale riduzione del reddito, considerata la c.d. scala di equivalenza, sebbene il medesimo giudice, con motivazione contraddittoria, abbia fatto richiamo alla percezione del reddito da parte del ricorrente e del suo nucleo familiare, senza altro specificare. Al riguardo, si ricorda che, a norma dell'art.3, comma 13 del D.L. n.4 del 2019, nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, tale circostanza incide sul pprametro della scala di e.A4 LA-A_ equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non dovendosVeinto di tali soggetti. La norma precisa che la medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. Ne segue la rilevanza dell'accertamento della violazione dell'obbligo informativo quantomeno ai fini della variazione della scala di equivalenza. 2.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. P.Q.M