CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 ottobre 2025
Cassazione n. 31871/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rmo, emessa in data23/10/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AlessandroCimmino, ha chiesto il rigetto del ricorso,letta la memoria di replica a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente datata[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza emessa il 29/02/2024 dal Tribunale di Trapani dicondanna dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata commesso inAlcamo il 17/11/2017.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione ildifensore dell’imputato, affidandolo a quattro motivi, di seguito enunciati neilimiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 110, 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.; mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine allasussistenza del concorso di persone nel reato. La difesa lamenta che la Corte dimerito ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di presunzioniderivanti dalla sola qualità da lui rivestita di socio accomandante della societàche ha venduto la vettura oggetto del reato, senza individuare alcuno specificocontributo materiale alla realizzazione dello stesso; invece, con percorsoargomentativo incomprensibile, in quanto illogico e contraddittorio, la Corte diappello ha ritenuto che nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assoltiper non avere commesso il fatto, non vi fossero elementi tali da fare ritenere concertezza la conoscenza da parte loro della manomissione del contachilometridella vettura, pur essendosi occupati direttamente delle trattative e dellavendita; così come illogico appare avere escluso la configurabilità del profitto neiloro confronti, essendo stato pagato alla società il prezzo del veicolo; elementoche viene, invece, valorizzato per il ricorrente, quale socio accomandante,mentre non sarebbero stati adeguatamente valorizzati i messaggi telefonicidiretti a [OSCURATO:PERSONA] con i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato dispiacere e disponibilità adintercedere per risolvere la situazione.2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione all’art. 124 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione in ordinealla tempestività della querela; difetto della condizione di procedibilità. Osservala difesa che, sul punto, la sentenza della Corte di appello è affetta dacontraddizione logico fattuale in quanto, da un lato, afferma che nel novembre2017 la persona offesa aveva appreso della manomissione del contachilometri,poi confermata in data 4 aprile 2018 da una officina specializzata alla quale siera rivolta; in data 12 aprile 2018 inviava una lettera di messa in mora allasocietà Glamour, venditrice della vettura, e in data 29 giugno 2018 sporgevaquerela, che, secondo la difesa è tardiva, anche a seguito dell’entrata in vigoredella riforma c.d. Cartabia (31/12/2022), atteso che la Corte di appello nonspiega la differenza tra “apprendere/appurare” della manomissione delcontachilometri e “piena consapevolezza” della avvenuta alterazione, né, sisottolinea, che la consultazione di un legale o il tentativo di risolverebonariamente la questione, assumono rilevanza ai fini della decorrenza deltermine per la proposizione della querela, che decorre dal momento in cui lapersona offesa ha avuto piena conoscenza del fatto-reato.2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.; omessa motivazione in ordinealla determinazione della pena e al riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche. Si lamenta che la Corte di appello ha reso una motivazionemeramente apparente sulla quantificazione della pena, senza indicare i parametriconsiderati e senza motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche,omettendo di prendere in considerazione gli elementi positivamente valutabilinella personalità dell’imputato, quali l’incensuratezza, il comportamentoprocessuale corretto e le condizioni personali e familiari.2.4. Con il quarto motivo “in via subordinata e conseguenzialeall’accoglimento dei motivi precedenti”, si deduce violazione di legge ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 185 e 359cod. proc. pen.; i l legittimità delle statuizioni civil i in conseguenzadell’annullamento della condanna penale. La difesa, premesso che, qualoravenissero accolti il primo o il secondo motivo di ricorso con annullamento dellasentenza di condanna, resterebbero necessariamente travolte anche lestatuizioni civili, osservando che la condanna al risarcimento del danno a favoredella parte civile è stata pronunciata senza alcuna prova specifica dell'entità delpregiudizio da essa subìto, non essendo stato considerato che il veicolo è statoregolarmente consegnato alla parte civile, la quale ne ha mantenuto il possessoe l'utilizzo, non è stata provata la differenza di valore tra prezzo pagato e valoreeffettivo del veicolo con chilometraggio reale e non è stata dimostrata l'entità deldanno effettivamente subìto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti,generici e comunque manifestamente infondati, oltre che meramente reiteratividelle deduzioni già svolte in sede di appello e disattese dalla Corte territorialecon argomenti giuridicamente corretti e con motivazione adeguata, nonapparente ed immune dai vizi denunciati.1.1. Deve in via preliminare rilevarsi che, quanto alla affermazione dellapenale responsabilità dell’imputato, ci si trova in presenza di una cd. “doppiaconforme” con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essereconsiderate come un unico corpo motivazionale. La sentenza del Tribunale, a suavolta richiamata dalla Corte di appello, risulta avere ricostruito nel dettaglio lavicenda, richiamando glie elementi probatori dichiarativi e documentali acquisitiche, valutati nel loro complesso, non consentono affatto di ritenere che i Giudicidel merito siano incorsi in omissioni e tantomeno travisamenti nella valutazionedelle prove.1.2. Al riguardo, deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo delvizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nellavalutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di proporre la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione preclusa al Giudice dilegittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, il sindacato dilegittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito, essendo circoscrittoalla verifica della completezza e della logicità della motivazione, nonché dellacorretta applicazione delle regole della logica nello sviluppo argomentativo (Sez.U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; Sez. 5, n. 19318del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105-01).2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio come il primo motivo, nellaparte in cui il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza del reato, risultimanifestamente infondato in quanto formulato in fatto e teso ad ottenere unadiversa lettura degli elementi probatori esaminati, per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], inmodo conforme dai giudici del merito, i quali hanno ritenuto la responsabilità delricorrente per la condotta truffaldina a lui contesta sulla base di plurimi elementi:[OSCURATO:PERSONA] era socio accomandante della società “Galmour di [OSCURATO:PERSONA] C” intestata alla moglie; la società aveva a sua volta acquistato il veicolo inquestione, poi venduto alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando lavettura aveva già percorso 194.274 Km.; circostanza che non poteva, quindi,essere ignota al ricorrente, professionista del settore e la cui società avevapotuto beneficiare del guadagno derivante dalla relativa vendita al [OSCURATO:PERSONA]; ilricorrente omette di considerare come la conferma della condizioni del veicolo edell’anomalia del dato chilometrico risultava dalle dichiarazioni testimoniali deiprecedenti proprietari, oltre che dal responsabile tecnico del centro revisioni (p. 4sentenza impugnata e p. 10 sentenza di primo grado) nonché i i numerosimessaggi di testo intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui quest’ultimo, senza negare lafrode, proponeva una bonaria composizione, poi rimasta senza esito. Si tratta diun percorso argomentativo congruo, non illogico, non contraddittorio e immuneda vizi di ordine logico-giuridico, avendo i giudici di merito valorizzato il ruoloricoperto all’interno della società dall’imputato (che appare rilevante nella fase dimessa in vendita dell’auto e di determinazione delle condizioni e del valore dellastessa) e le conseguenze favorevoli, per la società stessa, derivanti dalla venditadel veicolo. La sentenza impugnata appare, pertanto, sul punto immune dai vizidenunciati.3. Anche il secondo motivo e manifestamente infondato.3.1. Entrambi i giudici di merito (p. 2-3 sentenza di secondo grado, p. 6-8sentenza di primo grado) hanno puntualmente chiarito il momento in cui lapersona offesa, sulla base di dichiarazioni precise, neppure contestate, ha avutopiena consapevolezza del raggiro, ossia in data 04/04/2018, quando,provvedendo autonomamente a verifica presso un centro specializzato, haappurato il reale chilometraggio della vettura (superiore a 260 mila chilometri,anziché pari a 100 mila come dichiarato al momento dell’acquisto).3.2. Quanto poi alla deduzione difensiva sull’intervenuta riforma Cartabia,in relazione ai reati originariamente perseguibili a querela, va, in ogni caso,precisato che “la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesain relazione a reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili aquerela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd.riforma "Cartabia"), equivale a presentazione della querela, non rilevando la suatardività, in quanto trattasi di irregolarità afferente a un momentoprocedimentale anteriore, in cui essa non era richiesta a fini di procedibilità”(Sez. 2, n. 50672 del 10/11/2023, Ongaro, Rv. 285691-01).4. Non supera la soglia dell’ammissibilità neanche il terzo motivo. LaCorte di appello ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo gradorilevando come, in virtù dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., la penairrogata sia conforme a giustizia. Viene in particolare evidenziato che la pena èstata fissata nel minimo edittale, rendendo così non necessaria una specificamotivazione sul punto, essendo in tal caso consentito fare ricorso al criterio diadeguatezza e al richiamo dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (cfr., tra lealtre, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01).Contrariamente a quanto sostenuto, poi, le invocate circostanze attenuantigeneriche sono state concesse già dal giudice di primo grado. Anche in puntodosimetria della pena, pertanto, la sentenza impugnata è del tutto immune daivizi denunciati.5. Il quarto motivo, riguardante la richiesta di revoca delle statuizionicivili, è assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità dei primi tre motivi diricorso.6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616,comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché,essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]