CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 novembre 1947
Cassazione n. 28320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 marzo 2021 la Corte di appello di Napoli ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 2 ottobre 2017 al 18 aprile 2018. La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Salerno con ordinanza del 30 settembre/2 ottobre 2017, confermata dal Tribunale per il riesame il 26 ottobre 2017. [OSCURATO:PERSONA] era accusato di aver concorso nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 insieme al figlio [OSCURATO:PERSONA], alla propria moglie, [OSCURATO:PERSONA], e alla ex moglie del figlio, [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], ormai detenuto, si era avvalso dei familiari per continuare ad occuparsi della gestione di sostanze stupefacenti acquistate prima dell'inizio della detenzione. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], padre del detenuto, si era reso disponibile per recuperare una parte della sostanza stupefacente, occultata nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (ex moglie del detenuto) e restituirla agli originari fornitori del figlio con i quali erano pendenti rapporti di debito-credito. 2. Risulta dagli atti che il quadro indiziario sulla base del quale la misura cautelare fu applicata era costituito da intercettazioni ambientali eseguite all'interno della casa circondariale di Salerno il 20 e il 26 settembre 2017. Parlando col figlio detenuto, infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato problemi connessi ad una macchina che doveva essere restituita; problemi che il figlio Matteo gli aveva suggerito di affrontare restituendo «la parte più grande della ruota della macchina» e precisando poi che poteva restituire le chiavi della macchina, ma i mazzi erano due «uno piccolino, della Smart, e uno più grande». Secondo i giudici della cautela, col riferimento allusivo alla macchina e alle chiavi, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto intendere al padre che, presso l'abitazione della ex moglie, vi erano due pezzi di sostanza di diversa grandezza uno dei quali doveva essere restituito ai creditori. Con sentenza del 12 aprile 2018, all'esito di giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Salerno ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed C 30.000,00 di multa. Con sentenza del 21 febbraio 2019 - divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2019 - la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza di condanna e ha assolto l'odierno ricorrente dall'imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto. Ha ritenuto, in particolare, che, avendo [OSCURATO:PERSONA] escluso ogni coinvolgimento dei familiari nell'attività di spaccio, gli indizi rappresentati dalle conversazioni intercettate fossero insufficienti all'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. 3. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. rilevando che, durante gli incontri col figlio detenuto, [OSCURATO:PERSONA] «utilizzò un linguaggio criptico, costellato da sottintesi e allusioni» e, con tale comportamento, caratterizzato da colpa grave, causò l'applicazione della misura cautelare facendo sorgere negli inquirenti il ragionevole convincimento di una fattiva e diretta collaborazione nel traffico di sostanze attuato da Matteo. L'ordinanza impugnata sottolinea, inoltre, che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia tenutosi il 5 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] si limitò a dichiarare che stava «vendendo delle macchine». 4. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce, con unico articolato motivo, il vizio di motivazione per illogicità manifesta in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare le ragioni della sentenza di assoluzione, attribuendo rilievo a intercettazioni la cui valenza negativa è stata definitivamente esclusa in sede di cognizione. Rileva che le frasi riportate nell'ordinanza impugnata non possono essere utilizzate per sostenere l'esistenza di una colpa grave perché «appaiono generiche e non riconducibili ad alcuna attività delittuosa, ancorché ipotetica». 5. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Analoga richiesta è stata formulata dall'Avvocatura dello Stato con memoria del 9 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. La Corte territoriale ha negato il diritto all'indennità di cui all'art. 314 cod. proc. pen. individuando quale condotta caratterizzata da colpa grave - e perciò ostativa al riconoscimento di tale diritto - il ricorso ad un linguaggio allusivo, nel quale si parla di auto, ma indubbiamente (atteso il tenore letterale delle conversazioni) ci si riferisce ad altro. La Corte di appello osserva che, nei colloqui intercettati in carcere, [OSCURATO:PERSONA] avvisò il figlio Matteo che c'erano problemi perché alcune persone erano andate a chiedere «le chiavi della macchina» e gli disse: «le persone che ti hanno mandato la macchina il giorno prima la rivogliono». [OSCURATO:PERSONA], così sollecitato, rispose al padre che doveva prendere «la parte più grande della ruota della macchina» e dire a Maria di restituire «le chiavi più grandi». Quando il padre disse che si sarebbe fatto «dare le chiavi» Matteo gli spiegò che i mazzi erano due «uno piccolino, della Smart, ed uno più grande». L'ordinanza impugnata sostiene che il ricorso a tale linguaggio era idoneo a far sorgere negli inquirenti il convincimento che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato incaricato di gestire attività illecite per conto del figlio. Sottolinea, inoltre, che nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'odierno ricorrente si limitò a sostenere che stava «vendendo macchine» senza chiarire il contenuto delle conversazioni intercettate; non ne contrastò, dunque, in alcun modo il valore indiziante. Il ragionamento sviluppato appare logicamente esaustivo, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati perché coerente con i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'utilizzo di un linguaggio di natura convenzionale, che sottintende un riferimento a cose diverse da quelle formalmente menzionate o, intenzionalmente, non esplicita di cosa si parli, può costituire colpa grave idonea a indurre in inganno l'autorità inquirente, tanto più se l'equivocità della situazione è mantenuta con la scelta di non fornire spiegazioni nell'interrogatorio di garanzia. Si deve ricordare, allora: - che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria e neppure se tale condotta, per evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, ha creato una situazione tale da costituire prevedibile ragione di un intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034); - che, nell'accertare la sussistenza della colpa grave ostativa, il giudice deve valutare la condotta tenuta dall'interessato sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Muovendo da queste premesse, è stata ritenuta preclusiva al riconoscimento del diritto, proprio in ragione della "ratio" solidaristica posta alla base dell'istituto, la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno l'urgente consegna di beni (Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). È stato ribadito, inoltre, in più occasioni, che costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale era stata disposta la custodia cautelare (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954). 4. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione al Ministero resistente delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge, se dovuti. Cosi