CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2023
Cassazione n. 20125/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6448-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Veturia 45 , presso lo studio dell ’A vvocato Roberto IMPERIALI, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]NAVA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avversola sentenza n. 2141 /20 20 del la Corte di Appello di Milano , depositata il 21/08/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Pignoramento presso terzi - Difetto di contraddittorio nei confronti del terzo pignorato - Provvedimento ex art. 383, co. 3, c.p.c. R.G.N.6448/2021 Cron. Rep. Ud.20/02/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio accomandatario della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2141/20, del 21 agosto 2020, dalla Corte di Appello di Milano, che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 8235/18, del 21 luglio 2018, del Tribunale di Milano –ha confermato il rigetto dell’opposizione dallo stesso proposta, in proprio e nella già indicata qualità, contro l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad alcuni titoli giudiziali posti da costui a fondamento della azione esecutiva intrapresaper il pagamento di prestazioni professionali. 2. Riferisce, in punto di fatto , l’odierno ricorrente di avere ricevuto la notifica di atto di pignoramento presso terzi con cui il [OSCURATO:PERSONA] assoggettava ad espropriazione i crediti vantati da esso Pazzaglia nei confronti dell’INPDAP, agendo il creditore esecutante sulla base di alcuni titoli di formazione giudiziale – un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, una sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di pace della stessa città ed un’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di altra procedura esecutiva – conseguiti n ei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Pazzaglia è, come detto, socio illimitatamente responsabile. Resa dal terzo esecutato dichiarazione positiva, il Pazzaglia proponeva opposizione, con due distinti atti, eccependo la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale della società [OSCURATO:SOCIETA], nonché la mancata notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano alla società ingiunta, in ragione della irregolarità del procedimento notificatorio (giacché l’atto da notificare sarebbe stato indirizzato ad una casella di posta elettronica certificata non più operativa), oltre che, infine, l’inesistenza delle prestazioni professionali asseritamente espletate dal legale in favore della società, perché basate su procure alle liti recanti firme apocrife. Assumeva, pertanto, che la società [OSCURATO:SOCIETA] avesse integralmente corrisposto all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quanto al medesimo spettante in ragione delle sole prestazioni effettivamente svoltein favore della stessa. L’adito giudicante, rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione (decisione fatta oggetto di reclamo, anch’esso respinto), dichiarava inammissibile l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., giacché promossa oltre il termine di venti giorni, e fissava il giudizio di merito. All’esito dello stesso, l’adito Tribunale rigettava l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., per un verso rilevando –riguardo alla lamentata violazione del beneficio di escussione –che il creditore aveva dato prova di avere già inutilmente tentato altre azioni esecutive, per altro verso, invece, osservando, con riferimento alla dedotta nullità dei titoli giudiziali, che l’opposizione –quanto, in particolare, alla doglianza relativa al preteso difetto di notificazione – era da ritenersi tardiva, poiché promossa o ltre il termine di venti giorni dalla conoscenza dell’atto, fermo restando che costituiva onere per la società [OSCURATO:SOCIETA] provvedere all’aggiornamento dell’indirizzario PEC. Infine, in merito alla dedotta inesistenza degli incarichi per asserita falsità delle firme apposte sulle procure alle liti, il Tribunale osservava come siffatta questione avrebbe dovuto essere sollevata nell’ambito di una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo. Il gravame esperito dal Pazzaglia avverso tale decisione , attraverso quattro motivi, veniva rigettato dalla Corte di Appello di Milano.3. Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione il Pazzaglia, sulla base – come detto – di cinque motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “falsa applicazione di legge”, in relazione all’“errato ritenuto assolvimento dell’onere di preventiva escussione del debitore ex art. 2304, 2315 e 2318 cod. civ.”, oltre che “violazione dell’art. 2304 cod. civ., 2967 cod. civ. e 669 - terdeciescod. proc. civ.”. Si censura la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione di cui all’art. 2304 cod. civ., rilevando il ricorrente come l’onere di preventiva escussione del patrimonio sociale si imponesse, per il [OSCURATO:PERSONA], quantunque il medesimo avesse già effettuato un pignoramento presso la società [OSCURATO:SOCIETA] rivelatosi non interamente fruttuoso (circostanza valorizzata dalla sentenza impugnata per respingere l’eccezione), giacché il creditore “avrebbe dovuto dimostrare di aver effettuato altri tentativi utili”, rimasti, però,senza esito. Inoltre, si censura la sentenza per essersi richiamata – nel pervenire a tale conclusione – a quanto attestato dall’ordinanza resa in sede di reclamo sul rigetto dell’istanza di sospensione, trattandosi, invece, di provvedimento non idoneo a costituire valido giudicato. 3.2.Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione di legge”, lamentando “errata pronuncia in merito alla contestazione sulla sussistenza dei conferimenti di incarichi professionali”, per violazione degli artt. 615, 643 e 163, ultimo comma, cod. proc. civ.Si censura l’operato della Corte territoriale per aver ritenuto estranee all’oggetto del giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. le eccezioni formulate circa l’insussistenza del credito, quanto, specificamente, all’inesistenza di validi mandati professionali in esecuzione dei quali le attività professionali dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state espletate, giacché tali eccezioni avrebbero dovuto essere sollevate – assume la sentenza impugnata – nella sede processuale di formazione del titolo giudiziale poi azionato “in executivis”. La Corte milanese, per contro, avrebbe dovuto rilevare che tanto il decreto ingiuntivo quanto la sentenza del Giudice di pace si basavano sia su documentazione non autentica (i mandati defensionali, dal momento che gli stessi sarebbero, secondo il ricorrente, “il risultato di operazione di assemblamento per fotocomposizione”, come risultante da perizia giurata dallo stesso depositata), sia su inesistenti notifiche a mezzo PEC, ciò che inficiava,in radice, il diritto di procedere all’esecuzione. Quanto, in particolare, alla dedotta mancata notificazione dei suddetti provvedimenti giurisdizionali, poiché effettuata presso un indirizzo di posta elettronica certificata della società Daimond (che si assume) non più operativo, siffatta circostanza, integrando un’ipotesi di notificazione non semplicemente nulla, bensì inesistente, avrebbe dovuto, di per sé, comportare, la totale inesistenza dei titoli azionati. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –violazione di legge, riguardo agli artt. 295 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’omesso esame della domanda di sospensione del giudizio in attesa della definizione delle cause di querela di falso (e del giudizio di revocazione avente ad oggetto la già citata sentenza del Giudice di pace di Milano), proposte con riferimento ai mandati defensionali di cui si è già detto, cause aventi, tutte, carattere pregiudiziale. 3.4. Il quarto motivo denuncia -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.– “errata e falsa applicazione di legge relativamente agli artt. 615, 643, 644 e 163, ultimo comma, cod. proc. civ.”, quanto alla “domanda relativa all’avvenuto pagamento delle somme di cui alle prodotte ricevute”. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dato rilievo ai pagamenti effettuati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], esito al quale essa è pervenuta sul rilievo che, trattandosi di fatti anteriori alla formazione dei titoli esecutivi giudiziali azionati dal creditore, quei fatti dovessero farsi valere nella sede processuale di formazione dei titoli. In particolare, il ricorrente stigmatizza il rilievo della Corte milanese, secondo cui “l’affermato pagamento” sarebbe “in netto contrasto sul piano logico” con la tesi dell’inesistenza dei mandati defensionali, giacché tali pagamenti si riferirebbero alle sole prestazioni patrimoniali effettivamente rese in favore della società. In ogni caso, poi, si censura il rilievo secondo cui l’esistenza di quei pagamenti avrebbe dovuto essere fatta valere nella sede processuale di formazione dei titoli giudiziali azionati “in executivis”, e ciò perché – sottolinea il ricorrente – “le questioni di merito potevanoessere affrontate in sede esecutiva proprio perché i titoli erano del tutto inesistenti per la totale carenza di notifica”. 3.5. Infine, il quinto motivo denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione di legge” con riferimento agli artt. 615 e 643, 644, 163 e ss. cod. proc. civ., e in particolare inesistenza delle notifiche dei titoli esecutivi, nonché “violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), 112, 183, comma 7, 7 cod. proc. civ.”, e ciò“per mancata ammissione di prove rilevanti ai fini del decidere”, censurando la sentenza per avere la Corte ritenuto perfezionata la notifica via PEC in assenza di prova sul punto. Secondoil ricorrente le argomentazioni della Corte territoriale sarebbero “difettose”, dal momento che essa avrebbe “dovuto avviare un’istruttoria basata sulla perizia tecnico-informatica”, richiesta da esso Pazzaglia, nonché sulle “prove testimoniali dirette ad affermare che le notifiche non sono mai pervenute nella casella di posta elettronica certificata della [OSCURATO:SOCIETA].”. 4.È rimasto solo intimato il [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7. In relazione al presente ricorso, questo Collegio deve pronunciarsi a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. 7.1. Deve, infatti, rilevarsi –sulla base degli atti del presente giudizio di legittimità –il difetto di contraddittorio, sin dal primo grado del giudizi o ex art. 615 cod. proc. civ. , nei confronti del terzo pignorato, INPDAP. In adesione, pertanto, alla più recente –ma ormai costante – giurisprudenza di questa Corte (in particolare si veda Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01), deve ribadirsi che “in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”. A tanto consegue che, essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di un soggetto, il terzo pignorato appunto, che avrebbe dovuto prendervi parte, deve cassarsi la sentenza impugnata, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., con rimessione della causa al giudice del primo grado e quindi al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio pure dell’INPDAP, illegittimamente pretermessonei gradi di merito. P.Q. M . La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, per l’integrazione del contraddittorio e la decisione del merito, oltre che