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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22061/2025

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla memoria e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che, dopo intervento, chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, ha respinto l'istanza ex art. 309 cod.proc.pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa il 4 dicembre del 2024 dal GIP del Tribunale di Napoli, con cui è stata disposta nei confronti della predetta la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto indagata in relazione al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo camorristico nominata clan Mallardo, contestato al capo A dell’incolpazione provvisoria, e al delitto di intestazione fittizia di due autovetture [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo F. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di ricorso: 2.1 Violazione di legge e in particolare degli artt. 273,274 e 275 cod.proc.pen. per insussistenza dei gravi indizi e dell’attualità delle esigenze cautelari e vizio di motivazione poiché la decisione del Tribunale si limita a riproporre gli argomenti della ordinanza genetica, non confrontandosi con le osservazioni difensive a partire dai rilievi relativi alla reale natura dei rapporti dell'indagata con [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale del clan Mallardo, e con i suoi familiari ovvero la suocera, vedova di [OSCURATO:PERSONA], e la figlia di questi [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha ritenuto sussistente la piena adesione dell'indagata al programma criminoso del clan e il suo stabile organico inserimento nella compagine associativa, valorizzando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che definiva l'indagata “usuraia del clan Mallardo”.

Osservano i difensori che alla Poziello non è stata mai contestata l'ipotesi del reato di usura e al riguardo non è stato effettuato alcun approfondimento; nè è stato accertato se, al di là dell'esistenza di prestiti di denaro di piccola entità, fossero praticati effettivamente tassi di interesse usurari.

Il Tribunale ha valorizzato elementi dal tenore suggestivo e non ha considerato che la Pozziello è amica di famiglia dei Mallardo da oltre quarant'anni e che, nell'ambito di questo rapporto parafamiliare, vanno correttamente inseriti e letti gli episodi testimoniati dalle conversazioni intercettate e gli scambi di carattere confidenziale della stessa con altri soggetti coinvolti nel clan.

Di contro la difesa rileva che, a prescindere dall'incontro occasionale con [OSCURATO:PERSONA], non risultano documentatirapporti tra la Poziello e soggetti appartenenti al sodalizio diversi da [OSCURATO:PERSONA], mentre la natura affettiva del rapporto con alcuni componenti della famiglia di quest’ultimo spiega le ragioni per cui la stessa possa essersi sentita tutelata rispetto ad eventuali richieste estorsive e pressioni illecite provenienti da soggetti estranei al clan; lamenta inoltre che a pagina 4 e 5 della memoria difensiva erano state evidenziate alcune conversazioni da cui emergeva in modo inequivoco la totale estraneità della Poziello al sodalizio criminale contestato, in particolare la conversazione del 29 settembre 2020, in cui l'indagata esprimeva la propria disapprovazione rispetto a condotte estorsive poste in essere nei confronti di titolari di cantieri, in aperto contrasto con una modalità tipica di approvvigionamento del sodalizio camorristico.

Anche dal colloquio registrato il 4 ottobre 2020 con Moraca non si coglie alcun riferimento ad un ipotetico ruolo della donna nell'ambito dell'associazione criminosa e ad un contributo causale che la stessa avrebbe potuto o dovuto arrecare al contesto associativo.

Nell'ambito delle sopra descritte relazioni personali va iscritta anche l’intestazione delle autovetture di cui al capo F, che non giustifica da sola il mantenimento di alcuna misura nei confronti dell’indagata.

La ricorrente lamenta infine che il Tribunale non ha spiegato perché, per effetto delle obiettive circostanze segnalate dalla difesa e costituite soprattutto dalla avanzata età della ricorrente, ultraottantenne, non potesse ritenersi superata la presunzione di cui al terzo comma dell'articolo 275 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico articolato motivo di ricorso, che denunzia indistintamente tutti i vizi della motivazione, è inammissibile perché generico sotto diversi profili.

Con la pronunzia, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. (cfr sul punto anche Sez. 5, Sentenza n. 10661 del 23/01/2023).

Nel caso in esame, inoltre le critiche al provvedimento impugnato, non si confrontano con la motivazione complessiva assunta dal Tribunale e sono volte ad una rivisitazione fattuale di alcune emergenze indiziarie e ad una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, così invocando un’operazione non consentita in sede di legittimità.

Il ricorso non denunzia manifeste illogicità ma tende in sostanza a proporre una diversa lettura delle emergenze indiziarie, favorevole all’indagata,non confrontandosi con tutti gli elementi valorizzati dall’ordinanza genetica, che elude.

Il Tribunale del riesame di Napoli è pervenuto alla conclusione che l’indagata era intranea all’associazione criminosa di stampo camorristico denominata” clan Mallardo”, in quanto dal compendio indiziario emergono elementi significativi della sua concreta attività di supporto incondizionata nei confronti di esponenti apicali del clan, con particolare riferimento al nucleo composto da [OSCURATO:PERSONA] e da sua moglie [OSCURATO:PERSONA], nella consapevolezza del ruolo di reggente ricoperto dal Moraca all'epoca dei fatti, desunto dai frequenti contatti con elementi di spicco; della perfetta conoscenza da parte della donna delle dinamiche criminali del gruppo; dell'avere prestato aiuto concreto al clan, ospitando Moraca nel periodo di latitanza ed avere messo a disposizione del sodalizio la propria abitazione per incontri ed attività di vario genere; della sua persistente disponibilità ad accogliere il Moraca qualora ne avesse avuto bisogno, elementi di fatto tratti dal contenuto di plurime conversazioni telefoniche, che palesavano anche l’attualità del legame.

Il giudice della cautela si è confrontato con le deduzioni difensive e ha escluso che i contatti con la coppia Moraca-Mallardo fossero di natura esclusivamente personale, anche alla luce dell'attività di usura posta in essere dell'indagata in seno al clan camorristico e delle accertate intestazioni fittizie, a riprova del suo concreto agire nell’interesse di esponenti apicali e a vantaggio del sodalizio.

La motivazione del provvedimento impugnato risulta, pertanto, immune da vizi di manifesta illogicità e da travisamenti della prova, dedotti soltanto in modo promiscuo e generico nel ricorso.

Anche la censura relativa alle esigenze cautelari è generica per aspecificità e non allega elementi concreti che siano stati trascurati dal Tribunale, che peraltro, nell’applicare la misura domiciliare ha superato l’operatività della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare di cui all’art. 275 cod.proc.pen. in ragione dell’età avanzata dell’indagata; il ricorso invece si limita a riproporre una diversa interpretazione dei fatti contestati come espressione del rapporto amicale tra l’indagata e i Moraca, che, oltretutto, non si pone in termini di incompatibilità logica con la prospettazione accusatoria e la ritenuta pericolosità della donna. 2.Per le ragioni sin qui evidenziate si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda, che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in ragione del grado di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla memoria e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che, dopo intervento, chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, ha respinto l'istanza ex art. 309 cod.proc.pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa il 4 dicembre del 2024 dal GIP del Tribunale di Napoli, con cui è stata disposta nei confronti della predetta la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto indagata in relazione al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo camorristico nominata clan Mallardo, contestato al capo A dell’incolpazione provvisoria, e al delitto di intestazione fittizia di due autovetture [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo F. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di ricorso: 2.1 Violazione di legge e in particolare degli artt. 273,274 e 275 cod.proc.pen. per insussistenza dei gravi indizi e dell’attualità delle esigenze cautelari e vizio di motivazione poiché la decisione del Tribunale si limita a riproporre gli argomenti della ordinanza genetica, non confrontandosi con le osservazioni difensive a partire dai rilievi relativi alla reale natura dei rapporti dell'indagata con [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale del clan Mallardo, e con i suoi familiari ovvero la suocera, vedova di [OSCURATO:PERSONA], e la figlia di questi [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la piena adesione dell'indagata al programma criminoso del clan e il suo stabile organico inserimento nella compagine associativa, valorizzando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che definiva l'indagata “usuraia del clan Mallardo”. Osservano i difensori che alla Poziello non è stata mai contestata l'ipotesi del reato di usura e al riguardo non è stato effettuato alcun approfondimento; nè è stato accertato se, al di là dell'esistenza di prestiti di denaro di piccola entità, fossero praticati effettivamente tassi di interesse usurari. Il Tribunale ha valorizzato elementi dal tenore suggestivo e non ha considerato che la Pozziello è amica di famiglia dei Mallardo da oltre quarant'anni e che, nell'ambito di questo rapporto parafamiliare, vanno correttamente inseriti e letti gli episodi testimoniati dalle conversazioni intercettate e gli scambi di carattere confidenziale della stessa con altri soggetti coinvolti nel clan. Di contro la difesa rileva che, a prescindere dall'incontro occasionale con [OSCURATO:PERSONA], non risultano documentatirapporti tra la Poziello e soggetti appartenenti al sodalizio diversi da [OSCURATO:PERSONA], mentre la natura affettiva del rapporto con alcuni componenti della famiglia di quest’ultimo spiega le ragioni per cui la stessa possa essersi sentita tutelata rispetto ad eventuali richieste estorsive e pressioni illecite provenienti da soggetti estranei al clan; lamenta inoltre che a pagina 4 e 5 della memoria difensiva erano state evidenziate alcune conversazioni da cui emergeva in modo inequivoco la totale estraneità della Poziello al sodalizio criminale contestato, in particolare la conversazione del 29 settembre 2020, in cui l'indagata esprimeva la propria disapprovazione rispetto a condotte estorsive poste in essere nei confronti di titolari di cantieri, in aperto contrasto con una modalità tipica di approvvigionamento del sodalizio camorristico. Anche dal colloquio registrato il 4 ottobre 2020 con Moraca non si coglie alcun riferimento ad un ipotetico ruolo della donna nell'ambito dell'associazione criminosa e ad un contributo causale che la stessa avrebbe potuto o dovuto arrecare al contesto associativo. Nell'ambito delle sopra descritte relazioni personali va iscritta anche l’intestazione delle autovetture di cui al capo F, che non giustifica da sola il mantenimento di alcuna misura nei confronti dell’indagata. La ricorrente lamenta infine che il Tribunale non ha spiegato perché, per effetto delle obiettive circostanze segnalate dalla difesa e costituite soprattutto dalla avanzata età della ricorrente, ultraottantenne, non potesse ritenersi superata la presunzione di cui al terzo comma dell'articolo 275 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico articolato motivo di ricorso, che denunzia indistintamente tutti i vizi della motivazione, è inammissibile perché generico sotto diversi profili. Con la pronunzia, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. (cfr sul punto anche Sez. 5, Sentenza n. 10661 del 23/01/2023). Nel caso in esame, inoltre le critiche al provvedimento impugnato, non si confrontano con la motivazione complessiva assunta dal Tribunale e sono volte ad una rivisitazione fattuale di alcune emergenze indiziarie e ad una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate, così invocando un’operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso non denunzia manifeste illogicità ma tende in sostanza a proporre una diversa lettura delle emergenze indiziarie, favorevole all’indagata,non confrontandosi con tutti gli elementi valorizzati dall’ordinanza genetica, che elude. Il Tribunale del riesame di Napoli è pervenuto alla conclusione che l’indagata era intranea all’associazione criminosa di stampo camorristico denominata” clan Mallardo”, in quanto dal compendio indiziario emergono elementi significativi della sua concreta attività di supporto incondizionata nei confronti di esponenti apicali del clan, con particolare riferimento al nucleo composto da [OSCURATO:PERSONA] e da sua moglie [OSCURATO:PERSONA], nella consapevolezza del ruolo di reggente ricoperto dal Moraca all'epoca dei fatti, desunto dai frequenti contatti con elementi di spicco; della perfetta conoscenza da parte della donna delle dinamiche criminali del gruppo; dell'avere prestato aiuto concreto al clan, ospitando Moraca nel periodo di latitanza ed avere messo a disposizione del sodalizio la propria abitazione per incontri ed attività di vario genere; della sua persistente disponibilità ad accogliere il Moraca qualora ne avesse avuto bisogno, elementi di fatto tratti dal contenuto di plurime conversazioni telefoniche, che palesavano anche l’attualità del legame. Il giudice della cautela si è confrontato con le deduzioni difensive e ha escluso che i contatti con la coppia Moraca-Mallardo fossero di natura esclusivamente personale, anche alla luce dell'attività di usura posta in essere dell'indagata in seno al clan camorristico e delle accertate intestazioni fittizie, a riprova del suo concreto agire nell’interesse di esponenti apicali e a vantaggio del sodalizio. La motivazione del provvedimento impugnato risulta, pertanto, immune da vizi di manifesta illogicità e da travisamenti della prova, dedotti soltanto in modo promiscuo e generico nel ricorso. Anche la censura relativa alle esigenze cautelari è generica per aspecificità e non allega elementi concreti che siano stati trascurati dal Tribunale, che peraltro, nell’applicare la misura domiciliare ha superato l’operatività della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare di cui all’art. 275 cod.proc.pen. in ragione dell’età avanzata dell’indagata; il ricorso invece si limita a riproporre una diversa interpretazione dei fatti contestati come espressione del rapporto amicale tra l’indagata e i Moraca, che, oltretutto, non si pone in termini di incompatibilità logica con la prospettazione accusatoria e la ritenuta pericolosità della donna. 2.Per le ragioni sin qui evidenziate si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda, che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in ragione del grado di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso
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