CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 34629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 13858-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale, ed elettivamente domiciliato in Sant’[OSCURATO:PERSONA] (ME), via S. GIUSEPPE, 51 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elet tivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’ORO, 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 800/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNA, depositata il 12.05.2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05.07.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 13858 sez. S2 -ud. 05-07-2022 - 2 - letta la requisitoria scritta del P.G. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, in quanto la procura speciale risulta non datata ed è stata presentata su foglio separato (non in margine né in calce al ricorso), nell’attesa che questione simile sia risolta dalle Sezioni Unite, a seguito di rimessione con ordinanza interlocutoria 02.03.2022, n. 6947, 3 Sez. Civ., affinché sia stabilito se, ai fini della valutazione del requisito ex art. 365 cod. proc. civ., debbano essere equiparate tutte le ipotesi di «collocazione topografica» della procura speciale, quindi anche il caso in esame ove la procura è su foglio separato, a prescindere dal suo contenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata il 17 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 939/2003 emesso dal Tribunale di Parma, con cui le era stato intimato il pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.di €26.781,22 per la fornitura di prosciutti. L’opponente eccepiva di non aver mai ricevuto la merce; in subordine, rilevava che la partita di merci doveva essere consegnata a [OSCURATO:SOCIETA]. per la disossatura, e pertanto citava in giudizio la predetta società chiedendone la condanna a rifondere l’opponente nell’eventualità di soccombenza. [OSCURATO:SOCIETA]. rimaneva contumace. 2. Con sentenza depositata in data 04.10.2007, il Tribunale di Parma respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo condannando l’opponente alle spese, rilevato il corretto adempimento dell’opposta, la quale aveva consegnato i prosciutti al vettore [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta aveva consegnato la Ric. 2017 n. 13858 sez. S2 -ud. 05-07-2022 - 3 - merce a [OSCURATO:SOCIETA].; rilevava, altresì, la tardività della chiamata in causa del vettore [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Parmaproponeva appello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] opponeva [OSCURATO:PERSONA] S .p.A. Rimaneva contumace [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, condannava [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alle spese del secondo grado di giudizio. Per quanto qui rileva, osservava la Corteche: - in base alla consegna d’ordine sottoscritta il 15.01.2003 da entrambe le parti, l’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.si era impegnata a consegnare a [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del vettore [OSCURATO:PERSONA], 1.000kg di prosciutti esteri stagionati, per la disossatura degli stessi; -dal [OSCURATO:PERSONA]- ( «DDT») inviato via fax nel mese di marzo del 2003da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sottoscritto sia da l vettore [OSCURATO:PERSONA], sia da un collaboratore della [OSCURATO:SOCIETA]., emerge inequivocabilmente l’avvenuta consegna della merce aquest’ultima a cura del vettore, avendo perciò l’appellata adempiuto all’obbligo assunto exart. 1510 cod. civ.; -l’assenza di fattura per i costi di trasporto è spiegata dal fatto che il costo del trasporto era a carico del compratore, e non del venditore: ciò risulta dagli accordi tra le parti (dicitura contenuta nel DDT), in conformità con quanto previsto dalla legge (art. 1510, comma 2, cod. civ.). 4. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a tre motivi. Resiste [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2017 n. 13858 sez. S2 -ud. 05-07-2022 - 4 - Il P.G. ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente , con riferimento alla richiesta del P.G., è opportuno precisare che, da una prima valutazione, i motivi di ricorso dovranno ritenersi inammissibili. Per tale ragione, questo Collegio esclude il rinvio a nuovo ruolo , al fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, mirando a garantire - attraverso una pronuncia sul merito della contesa -l'interesse delle parti al conseguimento di una decisione per quanto più è possibile giusta. Si deve, altresì escludere l’inammissibilità del ricorso, come sostenuto dal controricorrente, derivante dalla mancanza - nella pec con cui è stato notificato il ricorsoper cassazione - del file della rela ta di notifica, trattandosi di mera irregolarità sanata in ogni caso dalla costituzione del convenuto ex art. 156 c.p.c. 2. Con il primo motivo si deduce viol azione degli artt. 1510 e 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ., e degli artt. 214 ss. cod. proc. civ.Violazione degli artt. 1362 ss. cod. civ. Violazione degli artt. 2727 ss.cod. civ., 2730 ss. cod. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.Lamenta il ricorrente l’illogicità della sentenza impugnata, nella parte in cui attribuisce valenza probatoria determinante al DDTinviato via fax dal cont r oricorrente all’odierno ricorrente: si tratta di un documento formato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., indirizzato a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ma firmato da «terzi» (ossia dal vettore [OSCURATO:PERSONA] e dalla Ric. 2017 n. 13858 sez. S2 -ud. 05-07-2022 - 5 - destinataria [OSCURATO:SOCIETA].), in verità nient’affatto identificati, stante l’illeggibilità delle rispettive sottoscrizioni. Inoltre, prosegue il ricorrente, nel DDT citato non si faceva menzione del vettore, né venivano indicate le sue generalità: conciò avendo la Corte distrettuale violato anche i canoni di ermeneutica contrattuale sull’interpretazione letterale e sistematica dei documenti negoziali. 2.1. Il motivo è inammissibile in quanto sollecita una diversa valutazione delle prove non consentita in sede di legittimità (ex plurimis:Cass. Sez. U., 25.10.2013, n. 24148; Cass., Sez. L, n. 17168 del 09/10/2012; Sez. 2, n. 13242 del 31/05/2010). Il ricorrente si limita a contestare l’illogicità «intrinseca» dell’interpretazione del DDT e della deduzione operata dalla Corte d’Appello, ossia il fatto dell’avvenuta consegna della merce all’acquirente, odierno ricorrente. La Corte distrettuale, al contrario, ha accuratamente esaminato il documento di cui si discute, peraltro prodotto in appello proprio dall’odiernoricorrente, attribuendo le due sottoscrizioni ai collaboratori della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., ossia ai soggetti che si erano rispettivamente impegnati a trasportare le merci e a riceverle. L’individuazione inequivocabile del vettore risulta comprovata, nella motivazione della Corte, dalla conferma d’ordine precedente il DDT; mentre la sottoscrizione del DDT da parte dell’effettiva destinataria delle merci ([OSCURATO:SOCIETA].) risulta con chiarezza attribuibile al suo collaboratore Carpera. 2.2. In definitiva, nella specie, avuto riguardo alla censura in esame, va ritenuto che i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione delle norme che regolano l’interpretazione delle dichiarazioni negoziali, adottando una motivazione che risulta esente da vizi logici. Ric. 2017 n. 13858 sez. S2 -ud. 05-07-2022 - 6 - 3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3,) 4 ) e 5 ) , cod. proc. civ., viola zione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ., e degli artt. 214 ss. cod. proc. civ. Violazione degli artt. 1362 ss. cod. civ. Violazione degli artt. 2727 ss. cod. civ., 2730 ss cod. civ. Violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, la decisione della C orte d’Appello sarebbe basata sull’interpretazione di un documento, la bolla di consegna o DDT più volte menzionato , che la stessa ricorrente avrebbe prodotto in giudizio al solo fine di confutarlo, non al fine di provare gli assunti dedotti dalla controparte. Lamenta, quindi, il deducente la motivazione apparente, e l’omesso esame di fatti decisivi della controversia, non avendo la Corte distrettuale accertato la provenienza del DDT, né verificato le puntuali contestazioni sollevate dall’appellante (assenza di sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società o suoi collaboratori; spedizione del DDT avvenuta in data 15.01.2003, e non successivamente, nel marzo 2003; mancanza della fattura del pagamento dei costidi trasporto , a dimostrazione di assenza di rapporto giuridico tra la ricorrente e il vettore). 3.1.Anche il secondo motivo è inammissibile: si deve rilevare che la censura, ricondotta nella previsione di cui al n. 5) dell’art. 360 cod. p roc . c iv ., in quanto intesa a denunciare l’omessa disamina di fatti asseritamente decisivi, non considera che l’interpretazione di questa Corte ha chiarito come l'art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ., abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, Ric. 2017 n. 13858 sez. S2 -ud. 05-07-2022 - 7 - avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ora: l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi della norma citata, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudicedel merito, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un «fatto», agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio exart. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., gli elementi istruttori, la cui mancata considerazione integra, semmai,la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e quindi va riferito alla fattispecie di cui al n.4), comma 1, dell’art. 360 cod. proc. civ. (nullità della decisione), il quale a sua volta, non è invocabile - a pena di inammissibilità- allorché il ricorrente sostenga, come nel caso di specie, l’apparenza della motivazione consistente nel proporre a questa Corte un’interpretazione alternativa della dichiarazione negoziale (Cass. Sez. 2, n. 27066 del 14.09.2022). Ilricorrente ha di nuovo richiamato a fondamento della censura un documento (il DDT del marzo 2003) la cui valutazione era già stata oggetto di accurato esame sia da parte del giudice di prime cure, sia da parte della Corte distrettuale, la quale ha dunque esaminato tutte le risultanze probatorie ed è pervenuta ad una conclusione (l’avvenuta consegna della merce) priva di vizi logici e giuridici(supra sub 2.1.) . L ’esponente , Ric. 2017 n. 13858 sez. S2 -ud. 05-07-2022 - 8 - invece,si limita a ribadire l’inattendibilità del DDT ai fini della prova dell’avvenuta consegna della merce, e la mancata valutazione, da parte della Corte distrettuale, dell’inverosimiglianza di un DDT che sarebbe stato emesso e firmato solo pochi minuti dopo il fax di conferma dell’ordine avente la stessa data.Con riferimento a detto ulteriore fax inviato - «fatto» da sempre asseritamente pacifico secondo il ricorrente -è bene precisare che la Corte d’Appello non ha affatto trascurato di considerare la sua valenza indiziaria in senso favorevole all’allora appellante: essa ha, invece, con chiarezza affermato l’assenza di tale documento, asseritamente spedito alle h. 17,29 del 15.01.2002, ma mai acquisito agli atti , atteso che l’odierno ricorrente non ha mai prodotto nella fase di appello il proprio fascicolo della fase monitoria. In definitiva: il «fatto» pacifico omesso dalla Corte altro non è se non un documento, perciò un elemento istruttorio, come tale non rilevante ai sensi del n. 5) dell’art. 360, comma 1, e non rilevante ai sensi del n. 4) in quanto mai acquisito agli atti. Nel medesimosolco meritale si inserisce la lagnanza sollevata dal ricorrente, laddove censura la sentenza nella parte in cui essa giustifica l’assenza di fattura per il trasporto effettuato da [OSCURATO:PERSONA](addotta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ad ulteriore conferma della mancata consegna dei prosciutti al vettore) con la circostanza di fatto per cui le spese di trasporto erano previste nel DDT (in conformità al dettato dell’art. 1510 cod. civ.) «a cura del destinatario». Pertanto, il vettore avrebbe dovuto chiedere il pagamento, inviando relativa fattura, a [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero direttamente al compratore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che infatti di detta fattura non è in possesso. Ric. 2017 n. 13858 sez. S2 -ud. 05-07-2022 - 9 - 3.3. A ben vedere, anche con il secondo motivo la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede, di tal ché determinando l’inammissibilità del secondo motivo. 4.Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.: la ricorrente chiede l’attribuzione delle spese dei due gradi di giudizio alla resistente. 4.1. Stante l’inammissibilità dei due motivi di ricorso, il terzo motivo resta assorbito. P.Q.M. La Corte dichiarail ricorso inammissibile ; condanna laricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in €4.100, di cui € 200,00 per esborsi, oltrerimborso spese forfettarie nella percentuale del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri