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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 37718/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilita' come da requisitoria in atti. udito il difensore dell'imputato, Avv.Caravella, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 18 ottobre 2022, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del delitto di furto, aggravato dalla circostanza dell'esposizione a pubblica fede, commesso in un supermercato, per essersi impossessato di un lettino da mare deposto nello spazio espositivo antistante le casse e condannato alla pena detentiva di mesi quattro ed euro 100 di multa.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Col primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove, segnatamente di quella relativa all'elemento soggettivo del reato. 2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante, ritenuta illogicamente sussistente dalla Corte atteso il sistema di videosorveglianza che ha consentito al personale del supermercato di monitorare costantemente l'azione furtiva.

Il reato andrebbe pertanto riqualificato in furto semplice. 2.3 Col terzo motivo, si invoca dichiarazione di estinzione del reato, per intervenuto termine di prescrizione in data 25 gennaio 2023. 2.4 Col quarto motivo, si deduce l'improcedibilità del reato, dato che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma 'Cartabia' (rectius, d.lgs. n. 153/2022), il reato ascritto all'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe procedibile a querela della persona offesa.

3. La difesa ha richiesto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] di Leo, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

La difesa dell'imputato ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del quarto motivo, essendo acquisita agli atti la denuncia-querela (datata 19 agosto 20:15) del gestore dell'esercizio commerciale in cui è avvenuto il furto e nella quale è espressamente manifestata la volontà del denunciante di perseguire il responsabile del reato (v.

Sez. 5, n. 50949 del 30/09/2019, Faedda, Rv. 277843 - 01).2.

Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la difesa, nel dolersi in via del tutto generica di un'asserita lacuna motivazionale, non offre alcun argomento utile a contrastare, con specifici rilevi critici, la ragionevole conclusione della Corte territoriale, basata su incontroverse prove esaminate già in primo grado e non contestate, in quella sede, dal ricorrente (v. p. 3 dell'impugnata sentenza, dove, disattendendo la tesi dell' "equivoco" proposta dal ricorrente, la Corte d'appello rileva: "non contesta, il difensore appellante" che "dalla visione del filmato estratto dal sistema di videosorveglianza può agevolmente notarsi l'atteggiamento guardingo dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver afferrato il lettino da mare riposto nelle adiacenze delle casse, si affrettava ad allontanarsi facendosi scudo con il carrello della spesa e rivolgendo lo sguardo verso la cassiera per assicurarsi di non essere visto").

Di fronte a tale specifica ricostruzione di una condotta evidentemente contrassegnata dalla consapevolezza e dalla volontà del gesto dell'impossessamento della res altrui, il ricorrente sottopone a questo Collegio una censura tanto vaga quanto aspeclfica, limitandosi ad affermare che la Corte territoriale non avrebbe "risposto concretamente, limitandosi ad utilizzare una motivazione apparente per confermare la sentenza di prime cure".

Va allora ribadita l'inammissibilità del ricorso per cassazione «fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato» (Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260608 - 01).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, sia perché generico -limitandosi il ricorrente a rilevare un presunto errore motivazionale, nel punto in cui la Corte territoriale menziona un sistema di videosorveglianza- sia perché prescinde dagli orientamenti elaborati dalla Corte di cassazione in tema di condizioni che consentono di escludere la sussistenza della circostar za aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

A tal proposito, si è chiarito che tale aggravante non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, «mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'agciravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01; Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274381 - 01, in cui, a proposito del furto avvenuto in zona monitorata dal sistema di videosorveglianza, si ribadisce che «gli addetti alla vigilanza non operano alcun preventivo monitoraggio della "res" in possesso del terzo e il sistema di videosorveglianza rappresenta un mero ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori dell'impossessamento del bene altrui»).

Peraltro, l'eccezione difensiva, secondo cui i soggetti addetti al sistema di videosorveglianza non avrebbero mai perso il controllo sulla merce sottratta dall'imputato, è del tutto congetturale, non fornendo il ricorrente argomenti a supporto di tale tesi.

D'altra parte, la deduzione difensiva risulta vieppiù generica in considerazione del preciso riferimento, da parte dei Giudici di merito, "al momento della sottrazione" ripreso dal sistema di videosorveglianza.

4. Dalla inammissibilità dei precedenti motivi discende anche la manifesta infondatezza del terzo motivo, con cui il ricorrente invoca la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato in data 25 gennaio 2023 In disparte il fatto che, a rigore, ove i precedenti motivi di ricorso non fossero inammissibili, come invece sono, il termine corretto della prescrizione sarebbe intervenuto non già il 25 gennaio 2023, ma all'indomani della presente udienza e, precisamente, il giorno 24 maggio 2023 (dovendosi, infatti, aggiungere ai sette anni e sei mesi, anche i 119 giorni di sospensione per astensione degli avvocati in primo grado), va osservato che «l'inammissibilità dell'impugnazione paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, il quale, al di là dell'accertamento di tale profilo processuale, non è abilitato a occuparsi del merito e a rilevare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., cause di non punibilità, quale l'estinzione del reato per prescrizione, sia se maturata successivamente alla sentenza impugnata sia se verificatasi in precedenza, nel corso cioè del giudizio definito con tale sentenza, destinata a rimanere immodificabile, proprio perché contrastata da una impugnazione inammissibile.

Diversamente opinando, si verificherebbe una impropria "sanatoria" delle situazioni di inammissibilità e risulterebbe arbitrariamente alterato il fisiologico svolgimento dell'iter processuale» (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01, in motivazione, par. 13).

5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso sia da dichiarare inammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilita' come da requisitoria in atti. udito il difensore dell'imputato, Avv.Caravella, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 ottobre 2022, la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del delitto di furto, aggravato dalla circostanza dell'esposizione a pubblica fede, commesso in un supermercato, per essersi impossessato di un lettino da mare deposto nello spazio espositivo antistante le casse e condannato alla pena detentiva di mesi quattro ed euro 100 di multa. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Col primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove, segnatamente di quella relativa all'elemento soggettivo del reato. 2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante, ritenuta illogicamente sussistente dalla Corte atteso il sistema di videosorveglianza che ha consentito al personale del supermercato di monitorare costantemente l'azione furtiva. Il reato andrebbe pertanto riqualificato in furto semplice. 2.3 Col terzo motivo, si invoca dichiarazione di estinzione del reato, per intervenuto termine di prescrizione in data 25 gennaio 2023. 2.4 Col quarto motivo, si deduce l'improcedibilità del reato, dato che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma 'Cartabia' (rectius, d.lgs. n. 153/2022), il reato ascritto all'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe procedibile a querela della persona offesa. 3. La difesa ha richiesto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] di Leo, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del quarto motivo, essendo acquisita agli atti la denuncia-querela (datata 19 agosto 20:15) del gestore dell'esercizio commerciale in cui è avvenuto il furto e nella quale è espressamente manifestata la volontà del denunciante di perseguire il responsabile del reato (v. Sez. 5, n. 50949 del 30/09/2019, Faedda, Rv. 277843 - 01).2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la difesa, nel dolersi in via del tutto generica di un'asserita lacuna motivazionale, non offre alcun argomento utile a contrastare, con specifici rilevi critici, la ragionevole conclusione della Corte territoriale, basata su incontroverse prove esaminate già in primo grado e non contestate, in quella sede, dal ricorrente (v. p. 3 dell'impugnata sentenza, dove, disattendendo la tesi dell' "equivoco" proposta dal ricorrente, la Corte d'appello rileva: "non contesta, il difensore appellante" che "dalla visione del filmato estratto dal sistema di videosorveglianza può agevolmente notarsi l'atteggiamento guardingo dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver afferrato il lettino da mare riposto nelle adiacenze delle casse, si affrettava ad allontanarsi facendosi scudo con il carrello della spesa e rivolgendo lo sguardo verso la cassiera per assicurarsi di non essere visto"). Di fronte a tale specifica ricostruzione di una condotta evidentemente contrassegnata dalla consapevolezza e dalla volontà del gesto dell'impossessamento della res altrui, il ricorrente sottopone a questo Collegio una censura tanto vaga quanto aspeclfica, limitandosi ad affermare che la Corte territoriale non avrebbe "risposto concretamente, limitandosi ad utilizzare una motivazione apparente per confermare la sentenza di prime cure". Va allora ribadita l'inammissibilità del ricorso per cassazione «fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato» (Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260608 - 01). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, sia perché generico -limitandosi il ricorrente a rilevare un presunto errore motivazionale, nel punto in cui la Corte territoriale menziona un sistema di videosorveglianza- sia perché prescinde dagli orientamenti elaborati dalla Corte di cassazione in tema di condizioni che consentono di escludere la sussistenza della circostar za aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. A tal proposito, si è chiarito che tale aggravante non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, «mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'agciravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01; Sez. 5, n. 54 del 25/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274381 - 01, in cui, a proposito del furto avvenuto in zona monitorata dal sistema di videosorveglianza, si ribadisce che «gli addetti alla vigilanza non operano alcun preventivo monitoraggio della "res" in possesso del terzo e il sistema di videosorveglianza rappresenta un mero ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori dell'impossessamento del bene altrui»). Peraltro, l'eccezione difensiva, secondo cui i soggetti addetti al sistema di videosorveglianza non avrebbero mai perso il controllo sulla merce sottratta dall'imputato, è del tutto congetturale, non fornendo il ricorrente argomenti a supporto di tale tesi. D'altra parte, la deduzione difensiva risulta vieppiù generica in considerazione del preciso riferimento, da parte dei Giudici di merito, "al momento della sottrazione" ripreso dal sistema di videosorveglianza. 4. Dalla inammissibilità dei precedenti motivi discende anche la manifesta infondatezza del terzo motivo, con cui il ricorrente invoca la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato in data 25 gennaio 2023 In disparte il fatto che, a rigore, ove i precedenti motivi di ricorso non fossero inammissibili, come invece sono, il termine corretto della prescrizione sarebbe intervenuto non già il 25 gennaio 2023, ma all'indomani della presente udienza e, precisamente, il giorno 24 maggio 2023 (dovendosi, infatti, aggiungere ai sette anni e sei mesi, anche i 119 giorni di sospensione per astensione degli avvocati in primo grado), va osservato che «l'inammissibilità dell'impugnazione paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, il quale, al di là dell'accertamento di tale profilo processuale, non è abilitato a occuparsi del merito e a rilevare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., cause di non punibilità, quale l'estinzione del reato per prescrizione, sia se maturata successivamente alla sentenza impugnata sia se verificatasi in precedenza, nel corso cioè del giudizio definito con tale sentenza, destinata a rimanere immodificabile, proprio perché contrastata da una impugnazione inammissibile. Diversamente opinando, si verificherebbe una impropria "sanatoria" delle situazioni di inammissibilità e risulterebbe arbitrariamente alterato il fisiologico svolgimento dell'iter processuale» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01, in motivazione, par. 13). 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il ricorso sia da dichiarare inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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