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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25601/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso del ricorso L'avv.

G. Abbondio nell'interesse delle parti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte con le quali insisteva per l'inammissibilità del ricorso, condividendo le ragioni esposte dal Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa.

Si contestava al Capizzi, amministratore unico della Spencer multiutility SRL, di f avere simulato di svolgere attività di mediazione nelle trattative per l'acquisto di diversi terreni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici, e, anche attraverso l'allegazione della copia di un falso bonifico bancario di euro 22.650 a favore del Comune di Genova recante la causale "oneri per la urbanizzazione per impianti fotovoltaici", di avere indotto in errore le persone offese, facendosi versare assegni e bonifici per un ammontare superiore a 24.000 euro.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva :

2.1. violazione di legge (art. 124 cod .pen.) e vizio di motivazione limitatamente al tema della tempestività della querela: la Corte d'appello avrebbe illegittimamente ritenuto tempestiva una querela presentata oltre cinque mesi dopo la piena piena consapevolezza della consumazione del reato; si deduceva che le dichiarazioni del Cipollini indicavano con chiarezza che la piena conoscenza dell'illecito era precedente al 28 settembre 2012, data nella quale il ricorrente aveva restituito un assegno circolare di euro 9000, condotta che - illogicamente - la Corte dì appello avrebbe ritenuto espressione di ulteriore raggiro.

Si deduceva inoltre che la Corte avrebbe fornito una motivazione perplessa relativamente alla ipotetica contestazione "in fatto" dell'aggravante prevista dall'articolo 61 n. 11) cod. pen., che avrebbe consentito di ritenere reato procedi bile d'ufficio;

2.2. Vizio di motivazione: si deduceva che il tempo della prescrizione sarebbe stato illegittimamente calcolato in quanto il tempo della sospensione era solo di un anno e 29 giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo, con il quale si contesta la tempestività della querela è infondato In materia il collegio ribadisce che il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi (Sez. 6, Sentenza n. 3719 del 24/11/2015 dep. 2016, Saba, Rv. 266954; Sez. 2, Sentenza n. 29923 del 24/07/2002„ Battistuzzi, Rv. 222083 - 01).

Si è ulteriormente precisato che la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726 - 01) Nel caso in esame la Corte d'appello riteneva che la condotta del ricorrente avesse "ritardato" la piena comprensione dell'azione delittuosa e che la presentazione della querela doveva considerarsi tempestiva, in quanto proposta solo una volta superati i dubbi circa la malafede del Capizzi, fugati in seguito all'espletamento di precisi accertamenti svolti sulla documentazione relativa al bonifico falso e alla verifica della irreperibilità del ricorrente.

Quanto al versamento di novemila euro, effettuato dal ricorrente in favore della parte civile, la Corte riteneva, con valutazione di merito priva di vizi, che resiste alla censure difensive, che la stesso non era un "risarcimento", ma una restituzione e poteva inquadrarsi come un ulteriore "raggiro" tenuto conto che Capizzi giustificava la dazione con problemi sorti per l'ottenimento dei permessi j ma non per questo aveva cessato dì far credere che continuava a svolgere la sua opera professionale.

Quanto, infine, all'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11) cod. pen., in ipotesi contestata "in fatto", deve rilevarsi che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte - tale circostanza non incide sul regime di procedibilità; tale vizio non inficia la decisione che - come si è rilevato - si fonda anche su valutazioni di merito in ordine al tempo della presa di coscienza dell'illecito: lo stesso può essere quindi emendato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.

In conclusione si ritiene che la valutazione in ordine alla tempestività della querela sia sorretta da motivazione adeguata e non illogica che resiste alle censure difensive.

2. L'apertura del rapporto processuale correlata alla "non" manifesta infondatezza del ricorso impone di valutare il decorso del termine di prescrizione: questo nel caso in esame risulta decorso il 15 settembre 2020 (Sez.

Un., n. 21 del 11.11.1994 dep. 1995, rv 199903; Cass. Sez.

Un., n. 32 del

22.11. 2000, rv 217266).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per decorso del termine di prescrizione.

Le statuizioni civili, risolto il tema della tempestività della querela - ed incontestata la responsabilità - devono essere confermate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la senza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso del ricorso L'avv. G. Abbondio nell'interesse delle parti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte con le quali insisteva per l'inammissibilità del ricorso, condividendo le ragioni esposte dal Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa. Si contestava al Capizzi, amministratore unico della Spencer multiutility SRL, di f avere simulato di svolgere attività di mediazione nelle trattative per l'acquisto di diversi terreni destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici, e, anche attraverso l'allegazione della copia di un falso bonifico bancario di euro 22.650 a favore del Comune di Genova recante la causale "oneri per la urbanizzazione per impianti fotovoltaici", di avere indotto in errore le persone offese, facendosi versare assegni e bonifici per un ammontare superiore a 24.000 euro. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva : 2.1. violazione di legge (art. 124 cod .pen.) e vizio di motivazione limitatamente al tema della tempestività della querela: la Corte d'appello avrebbe illegittimamente ritenuto tempestiva una querela presentata oltre cinque mesi dopo la piena piena consapevolezza della consumazione del reato; si deduceva che le dichiarazioni del Cipollini indicavano con chiarezza che la piena conoscenza dell'illecito era precedente al 28 settembre 2012, data nella quale il ricorrente aveva restituito un assegno circolare di euro 9000, condotta che - illogicamente - la Corte dì appello avrebbe ritenuto espressione di ulteriore raggiro. Si deduceva inoltre che la Corte avrebbe fornito una motivazione perplessa relativamente alla ipotetica contestazione "in fatto" dell'aggravante prevista dall'articolo 61 n. 11) cod. pen., che avrebbe consentito di ritenere reato procedi bile d'ufficio; 2.2. Vizio di motivazione: si deduceva che il tempo della prescrizione sarebbe stato illegittimamente calcolato in quanto il tempo della sospensione era solo di un anno e 29 giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo, con il quale si contesta la tempestività della querela è infondato In materia il collegio ribadisce che il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi (Sez. 6, Sentenza n. 3719 del 24/11/2015 dep. 2016, Saba, Rv. 266954; Sez. 2, Sentenza n. 29923 del 24/07/2002„ Battistuzzi, Rv. 222083 - 01). Si è ulteriormente precisato che la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726 - 01) Nel caso in esame la Corte d'appello riteneva che la condotta del ricorrente avesse "ritardato" la piena comprensione dell'azione delittuosa e che la presentazione della querela doveva considerarsi tempestiva, in quanto proposta solo una volta superati i dubbi circa la malafede del Capizzi, fugati in seguito all'espletamento di precisi accertamenti svolti sulla documentazione relativa al bonifico falso e alla verifica della irreperibilità del ricorrente. Quanto al versamento di novemila euro, effettuato dal ricorrente in favore della parte civile, la Corte riteneva, con valutazione di merito priva di vizi, che resiste alla censure difensive, che la stesso non era un "risarcimento", ma una restituzione e poteva inquadrarsi come un ulteriore "raggiro" tenuto conto che Capizzi giustificava la dazione con problemi sorti per l'ottenimento dei permessi j ma non per questo aveva cessato dì far credere che continuava a svolgere la sua opera professionale. Quanto, infine, all'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11) cod. pen., in ipotesi contestata "in fatto", deve rilevarsi che - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte - tale circostanza non incide sul regime di procedibilità; tale vizio non inficia la decisione che - come si è rilevato - si fonda anche su valutazioni di merito in ordine al tempo della presa di coscienza dell'illecito: lo stesso può essere quindi emendato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. In conclusione si ritiene che la valutazione in ordine alla tempestività della querela sia sorretta da motivazione adeguata e non illogica che resiste alle censure difensive. 2. L'apertura del rapporto processuale correlata alla "non" manifesta infondatezza del ricorso impone di valutare il decorso del termine di prescrizione: questo nel caso in esame risulta decorso il 15 settembre 2020 (Sez. Un., n. 21 del 11.11.1994 dep. 1995, rv 199903; Cass. Sez. Un., n. 32 del 22.11. 2000, rv 217266). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per decorso del termine di prescrizione. Le statuizioni civili, risolto il tema della tempestività della querela - ed incontestata la responsabilità - devono essere confermate. P.Q.M. Annulla senza rinvio la senza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili Così deciso i
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