CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 11853/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I 1853 /22 1pRIGINALEI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILEe t Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. C ro n ..1A-253 R.G.N. 11170/2019 SENTENZA sul ricorso 11170/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. avv.giuseppinarizza©pecimpresa.it; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - &22 avverso la sentenza n. 1968/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza n. 1968 del 2018 della Corte di appello di Catania,esponendo che: - aveva richiesto l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita al quarto incanto in una procedura coattiva esattoriale immobiliare promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 46 del 1999, per non essere stata depositata, dalla deducente, presso l'ufficio giudiziario, la dichiarazione di voler procedere al quarto incanto, ammessa per l'ipotesi di terzo incanto deserto per i crediti non tributari o misti, simmetricamente a quanto previsto per il mancato versamento del prezzo di assegnazione allo Stato per il caso di crediti tributari, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973; - era stato rigettato il reclamo, proposto a norma dell'art. 630, cod. proc. civ.; e, pronunciando sull'impugnativa dell'ultimo provvedimento, la Corte di appello aveva disatteso il gravame, confermando che la disciplina non poteva che leggersi in modo logicamente unitario per le varie tipòlogie di crediti, laddove una comunicazione postuma al giudice dell'esecuzione sarebbe stata priva di ragionevolezza, tanto più nella prospettiva di minimizzare le possibili lesioni ai diritti dominicali del debitore; gli esecutati sono rimasti intimati; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, d.lgs. n. 46 del 1999, 85, d.P.R. n. 602 del 1973, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare, alla luce della "ratio" normativa di speditezza propria delle esecuzioni esattoriali, che, mancando un RG n 11170 del 2019 <Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] 3 Io fascicolo presso il giudice dell'esecuziones, e potendo quest'ultimo effettuare successivamente ogni controllo, anche non innescato da opposizioni, in sede di assegnazione del ricavato dalla vendita e decreto di trasferimento, non essendo prevista alcuna autorizzazione giudiziale alla vendita, la dichiarazione di voler procedere al quarto incanto era da rendere al debitore ed era stata soddisfatta, nei termini, con la notifica dell'avviso di vendita, oltre che con l'affissione dello stesso presso la stessa Cancelleria del giudice; Rilevato che preliminarmente dev'essere ritenuta corretta la sequenza procedimentale, svolta con il reclamo; e quindi l'appello sulla pronuncia di prime cure collegiale; infatti, secondo quanto viene riferito in ricorso, in coerenza con quanto constatato anche dalla Corte territoriale, il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione quale prevista, per mancanza d'idonea attività, dall'art. 30 del d.lgs. n. 46 del 1999, norma speciale; pertanto, in base alla corretta qualificazione data dallo stesso giudice "a quo", si rientra nel regime regolato dall'art. 630, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di un caso d'inerzia del creditore procedente, espressamente previsto dalla legge quale presupposto di un'estinzione, dunque, normativamente tipizzata; il reclamo era dunque ammissibile e la relativa azione correttamente proposta; nel residuo merito cassatorio vale ciò che segue; la fattispecie in parola è regolata dall'art. 30 del d.lgs. n. 46 del 1999, in combinato disposto con l'art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973; per i crediti tributari il quarto incanto è previsto, dunque, nel caso di mancato versamento del prezzo dell'assegnazione disposta dal giudice dell'esecuzione; RG n 11170 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] per i crediti non tributari o misti il quarto incanto è previsto, mancando l'ipotesi di assegnazione, nella ipotesi di terzo incanto deserto; strutturalmente, nel primo caso il giudice dell'esecuzione ha già preso cognizione diretta della procedura coattiva: il concessionario ha depositato gli atti del procedimento. e chiesto, quindi, al giudice l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto (art. 85, cit., primo comma); e quest'ultimo ha poi pronunciato un provvedimento, depositato nel relativo fascicolo iscritto presso l'ufficio giudiziario; nel secondo caso, sempre per la struttura della procedura, il giudice dell'esecuzione non è stato direttamente e propriamente investito: presso la porta esterna della Cancelleria - oltre che nell'albo del Comune di ubicazione dell'immobile - viene affisso l'avviso di vendita che pure dev'essere notificato al debitore, ma il giudice interviene in séguito, per pronunciare il decreto di trasferimento se vi è stata aggiudicazione, oltre che per l'assegnazione del ricavato della vendita, salva, in alternativa, per incanti deserti, la dichiarazione di estinzione della procedura stessa; di qui la conclusione per cui, nel primo caso, la dichiarazione di voler procedere al quarto incanto si realizza depositandola nella Cancelleria dell'Ufficio giudiziario presso cui l'esattore ha già depositato gli atti; nel secondo caso questo presupposto procedimentale manca, perché la sequenza è differente; se ragioni di simmetria avrebbero potuto indurre ad armonizzare le modalità di dichiarazione della volontà di procedere al quarto incanto, la constatazione della mancanza di espresse previsioni in tal senso t e del difetto del presupposto procedimentale appena ricostruito, fanno propendere nel senso di negare la necessità di una dichiarazione resa al giudice dell'esecuzione, non ancora investito degli atti della procedura; in effetti, tutta la disciplina dell'esecuzione esattoriale si fonda su ragioni di speditezza e sulla mancanza di un previo controllo autorizzativo giudiziale della vendita incisiva del diritto reale; RG n 11170 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] in questo senso, la dichiarazione in parola integra un atto potestativo dell'esattore, cui pertanto non può che risultare equivalente l'avvio delle operazioni di vendita, in cui si traducono la notifica del relativo avviso ovvero le connesse affissioni, nel termine previsto; si realizzerà così il momento partecipativo che il concessionario deve porre in essere, esternando le sue iniziative, nei tempi stabiliti per escludere che il vincolo coattivo resti in un limbo, pregiudicando irragionevolmente il diritto soggettivo su cui ricade; ecco che, allora, il deposito agli atti della procedura nel primo caso costituisce solo una ricaduta modale della specifica sequenza, e non il presupposto per differenti poteri d'intervento che non sono previsti; ne consegue che non poteva essere dichiarata l'estinzione inerziale pronunciata dal giudice sulla base di un'infondata ragione in diritto; e la sentenza deve conseguentemente essere cassata; spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania perché si pronunci in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Pao / Po eca 5 Dott. [OSCURATO:PERSONA]