CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 45557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 ottobre 1966, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 febbraio 2022 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il decreto in data 23 novembre 2021 con cui il Pubblico ministero aveva rigettato l'istanza di dissequestro di documenti e di dispositivi elettronici oggetto di sequestro K : probatorio nell'ambito del procedimento per violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagato per violazione di legge e vizio di motivazione perché la polizia giudiziaria aveva eseguito un sequestro probatorio con oggetto generico mai convalidato dal pubblico ministero. Contesta pertanto l'ordinanza del GIP, atteso che l'unico rimedio esperibile avverso il decreto con cui il pubblico ministero respinge l'istanza di dissequestro è l'opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. Nella memoria depositata in udienza ribadisce le censure dell'ordinanza impugnata, facendo risaltare l'incongruenza della motivazione secondo cui l'opposizione non era ammessa perché si era sollevato un vizio di forma di carattere procedurale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Risulta agli atti che il Pubblico ministero con decreto di perquisizione e sequestro del 30 settembre 2021 aveva disposto il sequestro della documentazione contabile ed extracontabile nonché dei sistemi informatici e telematici, dei cellulari e degli altri supporti digitali nella disponibilità dell'indagato; che la polizia giudiziaria aveva provveduto di propria iniziativa al sequestro dei backup giornalieri, relativi alle parti .it e .com, dei dati del cloud nonché dell'account dropbox, estendendo il sequestro probatorio anche ai dati relativi ad altri soggetti; che il Pubblico ministero non aveva inteso disporre la restituzione di quanto oggetto di sequestro, perché non era possibile l'immediata selezione del materiale utile per le indagini e perché il ricorrente non era legittimato a richiedere la restituzione di beni di altri soggetti. Il GIP ha dichiarato inammissibile l'opposizione "perché sostanzialmente relativa al rigetto dell'istanza con la quale si lamentava unicamente un vizio di forma di carattere procedurale, senza neppure un accenno all'eventuale insussistenza di esigenze probatorie", aggiungendo l'ulteriore considerazione della perdurante utilità del sequestro probatorio. Ritiene il Collegio che la decisione del GIP sia errata poiché, quando l'oggetto del sequestro probatorio è intrinsecamente generico, come nella specie, e prevede l'attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di individuare esattamente l'oggetto dopo aver effettuato la perquisizione, è sempre necessaria la convalida del pubblico ministero ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pérl: In mancanza, il decreto del pubblico ministero di diniego della restituzione delle cose sequestrate dev'essere impugnato con l'opposizione ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. e non può essere impugnato con la procedura di riesame (Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Soave, Rv. 282208-01). Pertanto, l'illegittima dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione e l'assenza di convalida del sequestro nel termine perentorio stabilito dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. comporta per un verso l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e per altro verso, in conseguenza dell'inefficacia del sequestro probatorio, l'immediata restituzione delle cose sequestrate agli aventi diritto (Sez. 3, n. 19870 del 07/04/2022, Smokat S.r.1, non mass.) P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Così deciso, il 4 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]