CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
apito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente –avversola sentenza n. 1049, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il 20.1.2020, epubblicata il 16.6.2020;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 29454/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 8534/2026Data pubblicazione 06/04/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], anche qualeerede del figlio [OSCURATO:PERSONA] (scomparso il 30 giugno 2013),cinque avvisi di accertamento relativi a reddito non dichiarato ai fini Irpef(2009-2013) e Ivafe (2012 e 2013), e cinque atti di irrogazione dellesanzioni, contestando la mancata dichiarazione di capitali detenutiall’estero, in Paese dalla fiscalità privilegiata (Svizzera), per effetto dellamancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, conriferimento agli anni dal 2009 al 2013.2. Il contribuente impugnava con separati ricorsi gli atti impositivi ed iprovvedimenti di irrogazione delle sanzioni, innanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Bergamo, proponendo plurime censure, ecensurando innanzitutto che non vi era prova della detenzione di capitaliall’estero da parte sua. La CTP riuniva i ricorsi e li rigettava.3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia. La CTRriteneva provata la detenzione di capitali all’estero, in conseguenzaconfermava la decisione dei primi giudici.4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso lapronunzia della CTR, affidandosi a tre motivi di impugnazione. L’Agenziadelle Entrate resiste mediante controricorso. Altri giudizi risultano iscrittiinnanzi a questa Corte di legittimità, pendenti tra le stesse parti ed aventianalogo oggetto, e si è ritenuto opportuno assicurarne la trattazionecontestuale.4.1. Ha fatto pervenire la propria requisitoria scritta il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato di dichiarare inammissibili i motivi di impugnazione, ecomunque di rigettare il ricorso.Ragioni della decisioneNumero registro generale 29454/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 8534/2026Data pubblicazione 06/04/20261. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., il contribuente contesta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2696 e 2729 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., inmateria di mancata prova della detenzione di capitali all’estero da partedel contribuente, ed in conseguenza anche della sua assoggettabilità asanzione per non aver compilato il quadro RW della dichiarazione deiredditi.1.1. Il contribuente lamenta non esservi prova che lui abbiasottoscritto una ‘polizza assicurativa’, in realtà uno strumentod’investimento, venduta da due società, domiciliate in Lichtenstein ed alleBermuda, e di fatto gestita dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nella prospettazionedell’Ente impositore, il contribuente aveva acquistato la polizza per gliuffici di [OSCURATO:PERSONA], che aveva poi trasferito i capitali allaBanca zurighese perché li gestisse.L’Amministrazione finanziaria ha spiegato, nel suo controricorso, diaver fondato l’accertamento innanzitutto su una segnalazione trasmessadalla Guardia di Finanza, che aveva svolto indagini anche presso la filialeitaliana del [OSCURATO:PERSONA], ed aveva pure sequestrato documentazioneextracontabile dalla quale risultava che gli acquirenti avevano sottoscrittosimili polizze - solo formalmente assicurative, ma in realtà strumentid’investimento - per 14 miliardi di Euro. Da tali accertamenti scaturivapure procedimento penale per i delitti di frode fiscale, riciclaggio, etc. Neiconfronti dell’odierno ricorrente era stata trasmessa dai verificatori unascheda da cui risultava che in data 22.8.2005 aveva stipulato una polizzadell’importo di Euro 1.098.345,00 e recante n. 111PTF802237, che venivaallegata all’accertamento. Non era stato possibile acquisire la polizzasottoscritta, perché ceduta alle due società intermediarie. Un meccanismoben organizzato, pertanto, e realizzato per eludere l’accertamento delleautorità fiscali.Numero registro generale 29454/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 8534/2026Data pubblicazione 06/04/20261.2. Il ricorrente oppone che nessuna “[OSCURATO:PERSONA] emessadalla [OSCURATO:PERSONA] denominata ‘Life’” (ric., p. 8) da lui sottoscritta è maistata rinvenuta, e che neppure le informazioni fornite dalla Guardia disanzionatori. Ancora, non vi è prova del versamento delle somme da partedel ricorrente. È stata pure prodotta una lettera del [OSCURATO:PERSONA] quale si afferma che lui non è mai stato un loro cliente.1.3. La CTR ha osservato che nella scheda trasmessa dalla Guardia diSuisse), il contribuente “è inequivocabilmente individuato nei suoi datianagrafici, con specifica indicazione … della data e del numero dellapolizza accesa … Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia rilasciato ladichiarazione che il Mamè non fosse loro cliente, nulla prova, ancheperché la polizza sarebbe stata stipulata con altro soggetto Credit SuisseBermuda life Ltd.” (sent. CTR, p. V).1.4. Occorre allora rilevare che la contestazione del contribuente nonrisulta specifica, perché non ha cura di trascrivere i passaggi dell’avviso diaccertamento relativi alla documentazione richiamata, e pertanto nonconsente di valutarne la completezza.Inoltre, il giudice del merito ha illustrato, sinteticamente ma conchiarezza, l’esito della propria analisi, confrontando gli elementi di provaforniti dalle parti ed esprimendo la valutazione sul fatto processuale che alui competeva. Ha ritenuto probanti gli elementi di prova presuntiva fornitidall’Amministrazione finanziaria ed ha valutato che il contribuente non siastato in grado di assicurare la prova contraria.Lo stesso contribuente ammette di avere investito capitali all’estero,tanto è vero che ha aderito a procedura c.d. scudata.Non risulta dubbio che un Istituto bancario abbia interesse a tutelarel’interesse del proprio cliente, anche rispetto al fisco, e comunque non sicomprende che rilievo possa avere una dichiarazione rilasciata dalla BancaNumero registro generale 29454/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 8534/2026Data pubblicazione 06/04/2026Credit Suisse Italia, se la contestazione è di avere stipulato la ‘polizza’ conla [OSCURATO:PERSONA] ed aver detenuto capitali non dichiarati all’esteropresso la [OSCURATO:PERSONA] zurighese.Il primo motivo di ricorso appare pertanto infondato e deve perciòessere rigettato.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente censura la violazionedell’art. 12, comma 2, del Dl n. 78 del 2009, e dell’art. 11 delle preleggi,nonché dell’art. 3 della legge n. 212 del 2002 e dell’art. 24 Cost., peravere il giudice dell’appello fatto illegittima applicazione retroattiva dellapresunzione di cui all’art. 12, comma 2, del Dl n. 78 del 2009.2.1. Il motivo di ricorso risulta infondato perché la decisione adottatadalla CTR è conforme a diritto, avendo il giudice del gravame basato lapropria pronuncia sulla prova della violazione fiscale contestatadall’Amministrazione finanziaria, mediante presunzioni gravi precise econcordanti, e sulla mancata prova contraria offerta dal contribuente, nonoperando alcun riferimento alla retroattività dell’art. 12, comma, 2, del Dln. 78 del 2009.Merita di essere ricordato come questa Corte regolatrice abbia giàavuto occasione di statuire, condivisibilmente, che in tema diaccertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancitadall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n.102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di naturafinanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non siasuscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di impostaantecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1° luglio 2009), stantela natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l'Ufficio puòricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale(redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalitàprivilegiata) sub specie di presunzione semplice. (Nella specie, la S.C. haNumero registro generale 29454/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 8534/2026Data pubblicazione 06/04/2026ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenutoprovata la pretesa tributaria sulla base del dato emergente dalla c.d. "listaPaese a fiscalità privilegiata), Cass. sez. V, 29.11.2019, n. 31243.2.2. Quanto all’argomento secondo cui, in relazione all’anno 2005, cheneppure è oggetto di questo giudizio, l’Amministrazione finanziariasarebbe decaduta dal potere quinquennale di esercizio della pretesatributaria, in assenza di contestazioni specifiche del ricorrente, che silimita a proporre l’argomento (ric., p. 27), sembra sufficiente osservare,proprio per completezza, che la procedura nasce dalla contestatacommissione di reati penali da parte dell’Istituto di credito.Il secondo strumento d’impugnazione deve quindi ritenersi infondato,e deve perciò essere respinto.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione dell’art. 14 del Dln. 350 del 2001. Mediante la censura il contribuente lamenta di averaderito al c.d. scudo fiscale ter, e pertanto ritiene che non potesseprocedersi ad accertamento tributario nei suoi confronti.3.1. Il P.M. ha domandato dichiararsi inammissibile anche questomotivo di ricorso, perché il contribuente domanda in realtà il riesame delfatto processuale da parte del giudice di legittimità.3.2. La CTR ha mostrato di ben conoscere le argomentazioni difensiveproposte dal contribuente, in particolare quella secondo cui avevaproceduto al rimpatrio dei capitali detenuti all’estero per un importopraticamente equivalente a quello che gli è stato contestato. Ha quindiconcordato “sulla inopponibilità dello scudo fiscale, che fa riferimento adaltre e diverse attività detenute in Svizzera, e senza che vi sia alcunadimostrazione documentale - chiaramente a carico dell’interessato, dellasovrapponibilità di ‘quegli’ strumenti dichiarati con il prodotto assicurativoNumero registro generale 29454/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 8534/2026Data pubblicazione 06/04/2026scoperto dalla Guardia di Finanza (non potendo certo bastare una genericae approssimativa equivalenza ‘quantitativa’)” (sent. CTR, p. IV).3.3. La controricorrente Agenzia delle Entrate ha spiegato che“l’odierno ricorrente si è … limitato a produrre una comunicazione dellaJulius [OSCURATO:PERSONA], relativa alla regolarizzazione di attività ai sensidel d.l. 78/2009 (scudo fiscale), oltre alle copie di due dichiarazioniriservate delle attività emerse, per un importo totale di € 1.104.000,00”. Aseguito di richiesta di delucidazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaritoche “gli importi oggetto dello scudo le erano stati trasferiti dalla ING Bank(Svizzera), un istituto diverso dal [OSCURATO:PERSONA], cosicché non è stataprovata alcuna correlazione tra gli importi scudati e quelli custoditi tramitela polizza [OSCURATO:PERSONA]. Si deve pertanto ritenere che lo scudo fiscale, alquale il contribuente ha aderito, faccia riferimento ad altre attività e nonsia quindi opponibile all’Amministrazione finanziaria” (controric., p. 19 s.).A questi rilievi il ricorrente non ha replicato.3.4. Il contribuente ripropone i propri argomenti in questo giudizio dilegittimità, ma non si confronta con la decisione del giudice dell’appello,non ne contrasta il fondamento. Neppure prospetta di avere provato che icapitali scudati fossero proprio quelli, detenuti all’estero e non dichiarati,che gli sono contestati quale fondamento del provvedimento sanzionatorioper cui è causa. Il contribuente, pertanto, si limita a richiedere unarivalutazione del giudizio sul fatto processuale, richiesta inammissibile insede di giudizio di legittimità.Il terzo strumento di impugnazione deve pertanto essere dichiaratoinammissibile.In definitiva il ricorso del contribuente deve essere respinto.4. Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della soccombenza, esono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisionee del valore della controversia.Numero registro generale 29454/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 8534/2026Data pubblicazione 06/04/20264.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché ilcontribuente sia assoggettato al versamento del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], e lo condanna alpagamento in favore della costituita controricorrente delle spese di lite,che liquida in complessivi Euro 7.800,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del citato art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 20.2.2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]