Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08465/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 99, comma 4, 624, 625 n. 7, cod.pen. (per essersi impossessato, sottraendola alla proprietaria, di un veicolo, lasciato aperto, con la chiave inserita nel quadro di accensione) e 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 (per essersi allontanato dal comune di residenza in violazione di misura di prevenzione), in data 21 dicembre 2017.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, che ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione: 1) in ordine alla mancata riqualificazione del fatto come tentativo, atteso che, pur essendovi stata la sottrazione, non si è realizzato alcun impossessamento, in quanto il bene è stato recuperato immediatamente dalle forze dell'ordine, che hanno monitorato tutta l'azione; 2) in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., non essendo state spiegate le ragioni per le quali si è ritenuto non irrisorio il valore del bene, costituito da un veicolo, il cui modello è ormai superato, e non essendo stata valutata l'assenza di pregiudizio per la persona offesa, a cui il bene è stato subito restituito; 3) in ordine alla recidiva, che è stata applicata in considerazione dei precedenti, senza alcuna valutazione della eventuale correlazione con i nuovi reati, della personalità e delle condizioni di vita dell'imputato. 3.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. In ordine alla qualificazione del reato, occorre premettere che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; v. anche nello stesso senso, Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerhi, Rv. 267266 - 01, secondo cui integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva).

Nella decisione impugnata tale principio è stato correttamente applicato, in quanto, come evidenziato nella sentenza impugnata, l'impossessamento si è pienamente realizzato, in quanto, da un lato, gli agenti sono intervenuti occasionalmente, avvisati dalle persone presenti sul luogo della sottrazione, e, dall'altro, l'imputato non si è fermato ed ha proseguito nella fuga per alcune centinaia di metri, così conseguendo la piena, autonoma ed esclusiva disponibilità del bene.

Non è, quindi, pertinente il precedente richiamato nel ricorso (Sez.

IV n. 18071 del 2015, che si riferisce ad una condotta che, a differenza da quella posta in essere nel caso di specie, risulta essere stata interamente monitorata dalle forze dell'ordine), espressivo, peraltro, di una posizione superata dai più recenti orientamenti.

Il motivo è, quindi, infondato.

3. Anche per quanto concerne la seconda censura, avente ad oggetto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., la sentenza ha fatto corretta applicazione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine (da ultimo, Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922 — 01, in una fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine) e secondo cui, in tema di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà (ma pur sempre funzionante), non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione della pena (Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301 - 01).

La doglianza è, pertanto, infondata.

4. L'ultimo motivo relativo all'applicazione della recidiva è inammissibile, limitandosi a riproporre la doglianza già valutata e superata dalla Corte di appello, che ha evidenziato non solo la lunga lista di precedenti, anche specifici, dell'imputato, ma la loro continuità rispetto al passato e la indifferenza dimostrata rispetto alle condanne già eseguite, così precisando che "la reiterazione della stessa tipologia di condotte da parte dell'imputato va intesa come accentuazione e rinnovazione della connaturata inclinazione alla commissione di reati contro il patrimonio e come insofferenza alle regole del vivere civile".

Va, pertanto, ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

A ciò si aggiunga che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 17 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 99, comma 4, 624, 625 n. 7, cod.pen. (per essersi impossessato, sottraendola alla proprietaria, di un veicolo, lasciato aperto, con la chiave inserita nel quadro di accensione) e 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 (per essersi allontanato dal comune di residenza in violazione di misura di prevenzione), in data 21 dicembre 2017. 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, che ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione: 1) in ordine alla mancata riqualificazione del fatto come tentativo, atteso che, pur essendovi stata la sottrazione, non si è realizzato alcun impossessamento, in quanto il bene è stato recuperato immediatamente dalle forze dell'ordine, che hanno monitorato tutta l'azione; 2) in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., non essendo state spiegate le ragioni per le quali si è ritenuto non irrisorio il valore del bene, costituito da un veicolo, il cui modello è ormai superato, e non essendo stata valutata l'assenza di pregiudizio per la persona offesa, a cui il bene è stato subito restituito; 3) in ordine alla recidiva, che è stata applicata in considerazione dei precedenti, senza alcuna valutazione della eventuale correlazione con i nuovi reati, della personalità e delle condizioni di vita dell'imputato. 3.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In ordine alla qualificazione del reato, occorre premettere che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; v. anche nello stesso senso, Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerhi, Rv. 267266 - 01, secondo cui integra il reato di furto con destrezza nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva). Nella decisione impugnata tale principio è stato correttamente applicato, in quanto, come evidenziato nella sentenza impugnata, l'impossessamento si è pienamente realizzato, in quanto, da un lato, gli agenti sono intervenuti occasionalmente, avvisati dalle persone presenti sul luogo della sottrazione, e, dall'altro, l'imputato non si è fermato ed ha proseguito nella fuga per alcune centinaia di metri, così conseguendo la piena, autonoma ed esclusiva disponibilità del bene. Non è, quindi, pertinente il precedente richiamato nel ricorso (Sez. IV n. 18071 del 2015, che si riferisce ad una condotta che, a differenza da quella posta in essere nel caso di specie, risulta essere stata interamente monitorata dalle forze dell'ordine), espressivo, peraltro, di una posizione superata dai più recenti orientamenti. Il motivo è, quindi, infondato. 3. Anche per quanto concerne la seconda censura, avente ad oggetto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., la sentenza ha fatto corretta applicazione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine (da ultimo, Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922 — 01, in una fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine) e secondo cui, in tema di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà (ma pur sempre funzionante), non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione della pena (Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301 - 01). La doglianza è, pertanto, infondata. 4. L'ultimo motivo relativo all'applicazione della recidiva è inammissibile, limitandosi a riproporre la doglianza già valutata e superata dalla Corte di appello, che ha evidenziato non solo la lunga lista di precedenti, anche specifici, dell'imputato, ma la loro continuità rispetto al passato e la indifferenza dimostrata rispetto alle condanne già eseguite, così precisando che "la reiterazione della stessa tipologia di condotte da parte dell'imputato va intesa come accentuazione e rinnovazione della connaturata inclinazione alla commissione di reati contro il patrimonio e come insofferenza alle regole del vivere civile". Va, pertanto, ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). A ciò si aggiunga che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17 febbraio 20
Sentenza Cassazione n. 08465/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris