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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16164/2026

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NA e D’[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 69/2020,depositata il 26 febbraio 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17258/2020Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 16164/2026Data pubblicazione 25/05/20261.

Elena e [OSCURATO:PERSONA]Orlando chiesero al Tribunale di Tolmezzo chefosse sciolta la comunione ereditaria costituitasi con AntoniettaD’Orlando per effetto del decesso dei comuni danti causa GelindoD’Orlando e [OSCURATO:PERSONA], comprendente, fra l’altro, alcuni terrenisiti nel Comune di Tavagnacco, in ordine alla divisione dei quali le partiprospettavano soluzioni contrastanti.In relazione a tale ultimo profilo della controversia, unico di rilievoin questa sede, il Tribunale dispose la ripartizione dei fondi in base allezonizzazioni, con conseguente conguaglio a carico della convenuta.Quest’ultima, successivamente, chiese al Tribunale di Udine (nelquale era stato medio tempore accorpato il Tribunale di Tolmezzo) dicorreggere l’errore materiale contenuto nella sentenza, che, a suo dire,presentava un contrasto fra motivazione e dispositivo.In motivazione, infatti, il Tribunale aveva affermato che«l’assegnazione dei fondi ora in esame (Tavagnacco) deve, quindi,seguire quanto indicato dal CTU nella ipotesi sub 2), redatta appuntoin base alle diverse zonizzazioni», mentre il dispositivo non indicavacorrettamente le dimensioni delle aree da attribuire a ciascuna dellecondividenti in forza del criterio indicato.Il Tribunale dispose la correzione della sentenza.2.

Avverso tale decisione proposero appello Elena e LindaD’Orlando, sostenendo – come già nel procedimento di correzionedell’errore materiale – che in realtà l’indicazione della metratura erafrutto di una valutazione operata dal giudice di merito.La Corte d’appello di Trieste accolse il gravame, dichiarandoillegittima la correzione disposta dal Tribunale, della quale dispose lacancellazione.A sostegno della decisione, la Corte territoriale ritenne che loscostamento fra i dati riportati nel dispositivo e quelli risultanti dallaNumero registro generale 17258/2020Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 16164/2026Data pubblicazione 25/05/2026motivazione, in relazione al terreno in questione, fosse riconducibile aun errore sul contenuto concettuale della decisione; tant’è che le quoteassegnate in dispositivo ai condividenti corrispondevanomatematicamente alle quote di titolarità di ciascun condividente.3.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA]Orlando ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di sei motivi; le intimate hanno resistito concontroricorso.Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia la difformità della sentenza «dallenorme e dai principi di diritto che regolano la prevalenza dellamotivazione sul dispositivo in caso di discrepanza».Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata, nel rilevare unadiscrepanza fra dispositivo e motivazione del provvedimento dicorrezione dell’errore materiale, avrebbe dovuto attribuire prevalenzaa quest’ultima, correggendo il dispositivo in base ad essa.In tal senso, pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto tenerconto del fatto che il tribunale aveva ravvisato la sussistenza di unerrore materiale nella prima decisione, poiché essa, dopo l’affermataadesione al progetto divisionale elaborato dal consulente tecnico (daconsiderarsi «parte integrante della sentenza»), non indicavacorrettamente nel dispositivo i metri quadrati del terreno da attribuire,in conformità a tale progetto, a ciascuna delle condividenti.1.1.

Il motivo è infondato.La tesi della ricorrente muove, anzitutto, dall’erroneo presuppostodell’esistenza di un principio di diritto conforme a quanto essa afferma,quando, in realtà, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,l’esatto contenuto della sentenza va individuato integrando ildispositivo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveliNumero registro generale 17258/2020Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 16164/2026Data pubblicazione 25/05/2026l’effettiva volontà del giudice, sì da far ritenere prevalente la parte delprovvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire unagiustificazione del dictum giudiziale (in questo senso, per tutte, Cass.21/8/2023, n. 24867).A tale principio si è attenuta la sentenza impugnata, che haritenuto prevalente l’affermazione operata in dispositivo sulla base diuna valutazione circa la maggiore idoneità di quest’ultimo a giustificarela pronunzia adottata.Sotto altro profilo, si deve poi osservare che la Corte d’appello nonha rilevato una vera e propria discrepanza fra il dispositivo e lamotivazione della prima decisione, bensì un difetto argomentativodella stessa, la quale, dopo aver dichiarato di voler aderire al criteriodi assegnazione indicato dal consulente come “ipotesi 2”, se ne eradiscostata nella concreta determinazione delle superfici, senza tuttaviarendere adeguata giustificazione di tale scelta.Significativo, in tal senso, è il fatto che la sentenza impugnataaffermi espressamente che tale scostamento non era sorretto da«motivazione esplicita», ma abbia poi evidenziato le circostanze inbase alle quali lo stesso doveva ritenersi consapevole.2.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 287 e 288c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost.La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui,dopo aver riconosciuto che nella sentenza di primo grado vi era «undifetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materialemanifestazione nel provvedimento», non aveva ritenuto percorribile ilrimedio della correzione di errore materiale, e ciò in spregio alconsolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cheimpone un’interpretazione estensiva dei requisiti per darvi corso, aNumero registro generale 17258/2020Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 16164/2026Data pubblicazione 25/05/2026salvaguardia dell’effettivo rispetto del principio di ragionevole duratadel processo.3.

Con il terzo mezzo, agitando identica questione, la ricorrenteassume che la Corte d’appello avrebbe altresì «violato il giudicatoformatosi interpretando l’effettivo decisum della sentenza di primogrado».Tale violazione, in particolare, sarebbe riscontrabile nella partedella sentenza in cui si afferma che la prima pronunzia aveva «eseguitola divisione secondo le quote di titolarità e nel contempo […] garantitola possibilità di sfruttamento delle possibilità edificatorie», senza checiò sia minimamente riscontrabile dalla lettura della medesimadecisione.3.1.

I due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loroconnessione, sono infondati.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l’erroremateriale «si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la suaespressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nellaredazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito erilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva delpensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuatosenza incertezza» (così, fra le numerose altre, Cass. 26/9/2015, n.19111; Cass. 24/5/2010, n. 12622; Cass. 30/8/2004, n. 17392).La Corte d’appello, come si è ripetutamente evidenziato, ha inveceritenuto sussistenti, e chiaramente indicato, elementi significativi di unerror in judicando, del quale ha escluso la riconducibilità ad un merorefuso o a un difetto di trascrizione.Il rilievo di tale statuizione è sufficiente ad escludere il vizioprospettato dalla ricorrente sotto entrambi i profili.4.

Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 727 e 728 c.c.Numero registro generale 17258/2020Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 16164/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbeerroneamente «ritenuto la natura assoluta e inderogabile del principioin virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deveformare lotti nel rispetto della comproprietà».In forza di tale convincimento, infatti, la sentenza impugnataavrebbe ritenuto che non fosse affetta da mero errore materialel’attribuzione di superfici complessive esattamente corrispondenti allequote delle condividenti, con ciò trascurando che resta facoltà delgiudice formare i lotti anche in maniera diversa, poiché il principio inquestione costituisce un mero criterio di massima da adottare in sededi scioglimento della comunione.5.

Il quinto motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio e controverso fra le parti.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe affetta dainsanabile vizio di contraddittorietà, laddove (alla pag. 7) dà atto chela rettifica eseguita dal Tribunale di Udine «conferma l’assegnazione disuperficie edificabile e superficie a parcheggio in tali termini, in modoconforme all’ipotesi 2 di ctu», salvo poi evidenziare che, nelladeterminazione della superficie complessiva attribuita allecondividenti, il medesimo tribunale si sarebbe discostato, senzamotivazione esplicita, dalle conclusioni che aveva affermato di volerapplicare.6.

Infine, con il sesto motivo, anch’esso articolato in relazioneall’art. 360, comma primo, num. 5), c.p.c., la ricorrente assume chela sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare il fatto che ilconsulente tecnico, vista l’impossibilità di attribuire per ogni zona laquota di spettanza di ogni singolo condividente, aveva fatto ciò solocon l’area verde.Numero registro generale 17258/2020Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 16164/2026Data pubblicazione 25/05/20266.1.

I tre motivi, anch’essi connessi e perciò passibili di esamecongiunto, sono logicamente assorbiti dalla statuizione sui precedenti.Infatti, una volta esclusa, per le motivazioni già indicate inrelazione alle precedenti censure, la sussistenza di un errore materiale,e ritenuto invece la natura concettuale delle incongruenze emerse, sideve rilevare che tutte e tre le censure concernono argomenti dicorredo, inidonei ad incidere sul rilievo fondamentale operato daigiudici d’appello.7.

In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 2.300,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 24 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NA e D’[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 69/2020,depositata il 26 febbraio 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17258/2020Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 16164/2026Data pubblicazione 25/05/20261. Elena e [OSCURATO:PERSONA]Orlando chiesero al Tribunale di Tolmezzo chefosse sciolta la comunione ereditaria costituitasi con AntoniettaD’Orlando per effetto del decesso dei comuni danti causa GelindoD’Orlando e [OSCURATO:PERSONA], comprendente, fra l’altro, alcuni terrenisiti nel Comune di Tavagnacco, in ordine alla divisione dei quali le partiprospettavano soluzioni contrastanti.In relazione a tale ultimo profilo della controversia, unico di rilievoin questa sede, il Tribunale dispose la ripartizione dei fondi in base allezonizzazioni, con conseguente conguaglio a carico della convenuta.Quest’ultima, successivamente, chiese al Tribunale di Udine (nelquale era stato medio tempore accorpato il Tribunale di Tolmezzo) dicorreggere l’errore materiale contenuto nella sentenza, che, a suo dire,presentava un contrasto fra motivazione e dispositivo.In motivazione, infatti, il Tribunale aveva affermato che«l’assegnazione dei fondi ora in esame (Tavagnacco) deve, quindi,seguire quanto indicato dal CTU nella ipotesi sub 2), redatta appuntoin base alle diverse zonizzazioni», mentre il dispositivo non indicavacorrettamente le dimensioni delle aree da attribuire a ciascuna dellecondividenti in forza del criterio indicato.Il Tribunale dispose la correzione della sentenza.2. Avverso tale decisione proposero appello Elena e LindaD’Orlando, sostenendo – come già nel procedimento di correzionedell’errore materiale – che in realtà l’indicazione della metratura erafrutto di una valutazione operata dal giudice di merito.La Corte d’appello di Trieste accolse il gravame, dichiarandoillegittima la correzione disposta dal Tribunale, della quale dispose lacancellazione.A sostegno della decisione, la Corte territoriale ritenne che loscostamento fra i dati riportati nel dispositivo e quelli risultanti dallaNumero registro generale 17258/2020Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 16164/2026Data pubblicazione 25/05/2026motivazione, in relazione al terreno in questione, fosse riconducibile aun errore sul contenuto concettuale della decisione; tant’è che le quoteassegnate in dispositivo ai condividenti corrispondevanomatematicamente alle quote di titolarità di ciascun condividente.3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA]Orlando ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di sei motivi; le intimate hanno resistito concontroricorso.Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia la difformità della sentenza «dallenorme e dai principi di diritto che regolano la prevalenza dellamotivazione sul dispositivo in caso di discrepanza».Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata, nel rilevare unadiscrepanza fra dispositivo e motivazione del provvedimento dicorrezione dell’errore materiale, avrebbe dovuto attribuire prevalenzaa quest’ultima, correggendo il dispositivo in base ad essa.In tal senso, pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto tenerconto del fatto che il tribunale aveva ravvisato la sussistenza di unerrore materiale nella prima decisione, poiché essa, dopo l’affermataadesione al progetto divisionale elaborato dal consulente tecnico (daconsiderarsi «parte integrante della sentenza»), non indicavacorrettamente nel dispositivo i metri quadrati del terreno da attribuire,in conformità a tale progetto, a ciascuna delle condividenti.1.1. Il motivo è infondato.La tesi della ricorrente muove, anzitutto, dall’erroneo presuppostodell’esistenza di un principio di diritto conforme a quanto essa afferma,quando, in realtà, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,l’esatto contenuto della sentenza va individuato integrando ildispositivo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveliNumero registro generale 17258/2020Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 16164/2026Data pubblicazione 25/05/2026l’effettiva volontà del giudice, sì da far ritenere prevalente la parte delprovvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire unagiustificazione del dictum giudiziale (in questo senso, per tutte, Cass.21/8/2023, n. 24867).A tale principio si è attenuta la sentenza impugnata, che haritenuto prevalente l’affermazione operata in dispositivo sulla base diuna valutazione circa la maggiore idoneità di quest’ultimo a giustificarela pronunzia adottata.Sotto altro profilo, si deve poi osservare che la Corte d’appello nonha rilevato una vera e propria discrepanza fra il dispositivo e lamotivazione della prima decisione, bensì un difetto argomentativodella stessa, la quale, dopo aver dichiarato di voler aderire al criteriodi assegnazione indicato dal consulente come “ipotesi 2”, se ne eradiscostata nella concreta determinazione delle superfici, senza tuttaviarendere adeguata giustificazione di tale scelta.Significativo, in tal senso, è il fatto che la sentenza impugnataaffermi espressamente che tale scostamento non era sorretto da«motivazione esplicita», ma abbia poi evidenziato le circostanze inbase alle quali lo stesso doveva ritenersi consapevole.2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 287 e 288c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost.La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui,dopo aver riconosciuto che nella sentenza di primo grado vi era «undifetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materialemanifestazione nel provvedimento», non aveva ritenuto percorribile ilrimedio della correzione di errore materiale, e ciò in spregio alconsolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cheimpone un’interpretazione estensiva dei requisiti per darvi corso, aNumero registro generale 17258/2020Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 16164/2026Data pubblicazione 25/05/2026salvaguardia dell’effettivo rispetto del principio di ragionevole duratadel processo.3. Con il terzo mezzo, agitando identica questione, la ricorrenteassume che la Corte d’appello avrebbe altresì «violato il giudicatoformatosi interpretando l’effettivo decisum della sentenza di primogrado».Tale violazione, in particolare, sarebbe riscontrabile nella partedella sentenza in cui si afferma che la prima pronunzia aveva «eseguitola divisione secondo le quote di titolarità e nel contempo […] garantitola possibilità di sfruttamento delle possibilità edificatorie», senza checiò sia minimamente riscontrabile dalla lettura della medesimadecisione.3.1. I due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loroconnessione, sono infondati.Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l’erroremateriale «si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la suaespressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nellaredazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito erilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva delpensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuatosenza incertezza» (così, fra le numerose altre, Cass. 26/9/2015, n.19111; Cass. 24/5/2010, n. 12622; Cass. 30/8/2004, n. 17392).La Corte d’appello, come si è ripetutamente evidenziato, ha inveceritenuto sussistenti, e chiaramente indicato, elementi significativi di unerror in judicando, del quale ha escluso la riconducibilità ad un merorefuso o a un difetto di trascrizione.Il rilievo di tale statuizione è sufficiente ad escludere il vizioprospettato dalla ricorrente sotto entrambi i profili.4. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 727 e 728 c.c.Numero registro generale 17258/2020Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 16164/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbeerroneamente «ritenuto la natura assoluta e inderogabile del principioin virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deveformare lotti nel rispetto della comproprietà».In forza di tale convincimento, infatti, la sentenza impugnataavrebbe ritenuto che non fosse affetta da mero errore materialel’attribuzione di superfici complessive esattamente corrispondenti allequote delle condividenti, con ciò trascurando che resta facoltà delgiudice formare i lotti anche in maniera diversa, poiché il principio inquestione costituisce un mero criterio di massima da adottare in sededi scioglimento della comunione.5. Il quinto motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio e controverso fra le parti.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe affetta dainsanabile vizio di contraddittorietà, laddove (alla pag. 7) dà atto chela rettifica eseguita dal Tribunale di Udine «conferma l’assegnazione disuperficie edificabile e superficie a parcheggio in tali termini, in modoconforme all’ipotesi 2 di ctu», salvo poi evidenziare che, nelladeterminazione della superficie complessiva attribuita allecondividenti, il medesimo tribunale si sarebbe discostato, senzamotivazione esplicita, dalle conclusioni che aveva affermato di volerapplicare.6. Infine, con il sesto motivo, anch’esso articolato in relazioneall’art. 360, comma primo, num. 5), c.p.c., la ricorrente assume chela sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare il fatto che ilconsulente tecnico, vista l’impossibilità di attribuire per ogni zona laquota di spettanza di ogni singolo condividente, aveva fatto ciò solocon l’area verde.Numero registro generale 17258/2020Numero sezionale 728/2026Numero di raccolta generale 16164/2026Data pubblicazione 25/05/20266.1. I tre motivi, anch’essi connessi e perciò passibili di esamecongiunto, sono logicamente assorbiti dalla statuizione sui precedenti.Infatti, una volta esclusa, per le motivazioni già indicate inrelazione alle precedenti censure, la sussistenza di un errore materiale,e ritenuto invece la natura concettuale delle incongruenze emerse, sideve rilevare che tutte e tre le censure concernono argomenti dicorredo, inidonei ad incidere sul rilievo fondamentale operato daigiudici d’appello.7. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 2.300,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi,rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 24 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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