CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06695/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIco avy.f‘o alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a j [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari (quale Giudice del rinvio) che, a seguito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 81, comma 1 cod. pen., 2 legge n. 895 del 1967 (capo 3), 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 4) e 110, 81 e 648 cod. pen. (capo 5); premesso che, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta» (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); considerato che il ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché denuncia il vizio di motivazione in ordine all'apprezzamento dei presupposti per provvedere ex art. 129 cod. proc. pen. considerato, quanto al ricorso del Bruno che: il primo motivo, con cui si assumono la violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen. e la conseguente l'illegalità della pena, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il cumulo delle precedenti condanne dell'imputato risultanti dal certificato del casellario giudiziale (pari a sei anni e due mesi di reclusione ed euro 3.400 di multa, dovendosi considerare la pena pecuniaria secondo il ragguaglio a pena detentiva ex art. 135 cod. pen.: Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014 - dep. 2015, Zazo, Rv. 261997 - 01), superano la pena irrogata come aumento per recidiva (pari un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa), il che rende superflua ogni considerazione in ordine alla sussumibilità del vizio asserito in una ipotesi di illegalità della pena; il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in comparazione a quanto invece deciso per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], non rientra nel novero dei vizi deducibili alla luce di quel che si è esposto in premessa; ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C