Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 24137/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. Nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri, unitamente ai tecnici dell'Enel, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nonna dell'imputato, ove il Pone si trovava ristretto agli arresti domiciliari, era stata accertata l'esistenza di un allaccio abusivo, realizzato sulla montante del contatore, che portava l'energia direttamente nella casa in cui viveva l'imputato da solo.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi con i quali lamenta vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. Il Procuratore generale ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, peraltro ripetitivi di quelli già prospettati come ragione di gravame, che la Corte di merito ha disatteso con esaustiva e corretta motivazione.

2. Quanto all'affermazione di responsabilità - negata dal Pone che ha dichiarato di non essere stato l'autore dell'allaccio abusivo i Giudici di appello hanno fatto corretta applicazione della univoca giurisprudenza di questa Corte Suprema, la quale ha ripetutamente affermato che, ai fini della configurazione del reato, non è necessario accertare l'autore materiale della condotta artificiosa, poiché la fattispecie di furto è integrata a carico di cui si avvalga del mezzo fraudolento ovvero utilizzi la fornitura senza provvedere al pagamento dei consumi.

E che fosse l'imputato ad abitare presso la nonna è circostanza indubitabile ed accertata in fatto in sede di mento.

3. Quanto poi al trattamento sanzionatorio, le argomentazioni sviluppate nell'impugnata sentenza non si prestano a censure.

Le attenuanti generiche, infatti, sono state negate in considerazione della durata dei prelievi, delle peculiari modalità artificiose per mezzo di un interruttore che permetteva l'attivazione del circuito alternativo che "bypassava" il contatore evitando la registrazione dei consumi, e la commissione del reato mentre l'imputato di trovava sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Si tratta di una motivazione adeguata e sufficiente, mentre nessun rilievo può essere attribuito all'errore materiale contenuto a pag. 2 della sentenza, nella parte in cui si legge che l'imputato era stato condannato in primo grado alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, trattandosi di un mero refuso: la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] \d'etere in punto di pena e di diniego delle attenuanti generiche è, invero, chiara ed univoca, sia nella parte motiva sia nel dispositivo, così come lo è la sentenza di appello.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 marzo 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri, unitamente ai tecnici dell'Enel, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nonna dell'imputato, ove il Pone si trovava ristretto agli arresti domiciliari, era stata accertata l'esistenza di un allaccio abusivo, realizzato sulla montante del contatore, che portava l'energia direttamente nella casa in cui viveva l'imputato da solo. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi con i quali lamenta vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il Procuratore generale ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, peraltro ripetitivi di quelli già prospettati come ragione di gravame, che la Corte di merito ha disatteso con esaustiva e corretta motivazione. 2. Quanto all'affermazione di responsabilità - negata dal Pone che ha dichiarato di non essere stato l'autore dell'allaccio abusivo i Giudici di appello hanno fatto corretta applicazione della univoca giurisprudenza di questa Corte Suprema, la quale ha ripetutamente affermato che, ai fini della configurazione del reato, non è necessario accertare l'autore materiale della condotta artificiosa, poiché la fattispecie di furto è integrata a carico di cui si avvalga del mezzo fraudolento ovvero utilizzi la fornitura senza provvedere al pagamento dei consumi. E che fosse l'imputato ad abitare presso la nonna è circostanza indubitabile ed accertata in fatto in sede di mento. 3. Quanto poi al trattamento sanzionatorio, le argomentazioni sviluppate nell'impugnata sentenza non si prestano a censure. Le attenuanti generiche, infatti, sono state negate in considerazione della durata dei prelievi, delle peculiari modalità artificiose per mezzo di un interruttore che permetteva l'attivazione del circuito alternativo che "bypassava" il contatore evitando la registrazione dei consumi, e la commissione del reato mentre l'imputato di trovava sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Si tratta di una motivazione adeguata e sufficiente, mentre nessun rilievo può essere attribuito all'errore materiale contenuto a pag. 2 della sentenza, nella parte in cui si legge che l'imputato era stato condannato in primo grado alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, trattandosi di un mero refuso: la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] \d'etere in punto di pena e di diniego delle attenuanti generiche è, invero, chiara ed univoca, sia nella parte motiva sia nel dispositivo, così come lo è la sentenza di appello. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022
Sentenza Cassazione n. 24137/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris