CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26880/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6547-2015proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenz a n. 489/04/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’UMBRIA, depositat a il 21 / 7 /20 14 , non notificata ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 3 / 9 /20 23 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale dell ’ Umbria , con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello erariale avverso la pronuncia n. 396/8/2010 della Commissione tributaria provinciale di Perugia in accoglimento del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro,con revoca dei benefici fiscali concessi sull’imposta sostitutiva relativa alle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all’acquisto di case di abitazione aventi caratteristiche non di lusso; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionalel’Agenzia delle entratepropone ricorso per cassazione, affidato ad unico motiv o ; il contribuente è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unicomotivo l’Agenziadelle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,violazione di norme di diritto (art. 21 Tabella A Parte II Allegata al DPR n. 633/1972, art. 1, nota 2 bisTariffa Parte 1 All. A al DPR n. 131/1986, artt. 5 e 6 DM 2/8/1969 e punto 21, nonché artt.2697 e 2729 cod. civ.) per avere la Commissione tributar ia regionale erroneamente ritenuto che mancasse la prova circa la superficie utile dell’immobilesuperiore a 200 mq, non avendo l’Ufficio offerto tale prova all’esito del sopralluogo dello stesso; 1.2. la doglianza è fondata; 1.3.va premesso che in tema di agevolazioni cd. «prima casa», ai fini dell'individuazione di un'abitazione di lusso, nell'ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo all'utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere «lussuoso» dell'immobile , al che consegue che il concetto di superficie «utile» non può restrittivamente identificarsi con la sola « superficie abitabile», dovendo interpretarsi l'art. 6 del d.m. n. 1072 del 1969 nel senso che è «utile» tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 metri quadrati rientrano anche i soppalchi (cfr. Cass. n. 29643 del 14/11/2019, Cass.n. 861 del 17/01/2014); 1.4. ciò posto, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 23228 del 04/10/2017;Cass. n. 21406 del 30/11/2012) i n tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione; 1.5. nel caso di specie, a fronte dellerisultanze del sopralluogo e della planimetria catastale dell’immobile, da cui non emergeva con certezza ed evidenza una superficie utile inferiore a 240 mq, le affermazioni della Commissione tributaria regionale, secondo cui, essendo l’immobile ancora in fase di ultimazione al momento del sopralluogo, «lo stato di fatto dell’immobile … non offr(iva)… alcun elemento per affermare che le soffitte e cantine …(sarebbero state) … destinate ad abitazione e non al loro proprio uso catastale», con conseguente diminuzione della superficie utile da computare ai fini dell’agevolazione in questione, non sono conformi ai principi dianzi illustrati; 1.6. la Corte territoriale ha infatti sostanzialmente onerato l'Agenzia delle entrate di provare il rispetto dellenorme relative ai presupposti per la concessione della suddetta agevolazione, senza dare al contrario atto chela parte contribuente non risultava avere effettivamente adempiuto, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ., all’o nere di provare la specifica ed effettiva destinazione dei suddetti locali, al fine di giustificare la richiesta riduzione d’imposta ; 1.7 è opportuno, peraltro, evidenziare che a i fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 21 della parte seconda della tabella allegata al d.P.R. n. 633/1972, che prevede l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento per le cessioni di abitazioni non di lusso, ancorché non ultimate, «purché permanga l'originaria destinazione» e in presenza delle condizioni di cui alla nota 11 bis all'art. 1, della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 sull'imposta di registro, occorre far riferimento alla destinazione effettiva del bene ceduto e non al tipo di accatastamento, poiché questo può restare identico anche al variare della destinazione (cfr. Cass. n. 13981 del 12/11/2001); 2. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; 3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente; 4. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna del contribuente, intimato, al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro750,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in m