CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01477/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 ottobre 2024 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 14 luglio 2022, ha rideterminato sull'accordo delle parti, in ordine al reato di furto aggravato, la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni tre di reclusione ed euro 500,00 di multa. E' stata, altresì, rideterminata la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, con riferimento allo stesso reato. Avverso tale sentenza ha, in primo luogo, proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con un unico motivo, mancanza assoluta di motivazione in ordine all'invocato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. La sentenza è stata, altresì, impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno lamentato mancanza assoluta di motivazione. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve, in primo luogo, essere osservato come rispetto alla censura proposta, di richiesta di riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. con riferimento al furto di un monitor 18,5" LCD e di una somma di denaro pari a circa euro 300/400, trovi troncante applicazione il principio espresso da questa Corte di legittimità per cui, in tema di impugnazioni, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (così, tra le altre, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01). 2.2. Con riguardo, poi, alla doglianza eccepita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve ribadirsi come il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sia ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01). 3. Ne consegue l'inammissibilità dei proposti ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deci