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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11314/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TFIB.

LIBERTA' di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] \[OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito da la legge 18 dicembre 2020, n. 176; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] -e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso lette le conclusioni scritte depositate dal d fensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insist to per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugr ato, il Tribunale della libertà di Varese ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di un immobile desti iato a magazzino di merce con marchio contraffatto.

2. Propone ricorso per cassazicne l'indagato, [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrE nte lamenta violazione di legge in relazione al fatto che l'ordinanza impugnata imputerebbe all'indagato condotte diverse da quelle contenute nell'incolpazione D rovvisoria perché non più relative alla detenzione di beni ma alla cessione e vendita degli stessi.

Si tratterebbe quindi di un fatto ontologicamente diverso rispetto a cui non vi sarebbe stata la possibilità per l'indagato di svolgere le proprie d fese

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione alla individuazione del giudice competente per territorio.

Il ricorrente, infatti, afferma che le condotte a sé ascritte risultavano essere state svolte interamente a Milano e che l'incolpazione provvisoria non riportava l'indicazione dell'aggravante del nesso teleologico perché tale elementp sarebbe stato introdotto solo dal Tribunale del riesame.

Inoltre, nell'affermare la presenza di un nesso teleologico tra ricettazione del reato presupposto, I Tribunale avrebbe utilizzato un atto non presente nel fascicolo processuale o comunque non trasmesso dal PM dal Tribunale medesimo.

Infine, a tutto voler conomlere, avrebbe dovuto prendersi atto che il primo dei reati di cui alla contestazione non poteva essere altro che la ricettazione imputata al ricorrente posto che era '[OSCURATO:PERSONA] il fornitore dei beni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto porre in vendita.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, m 176. 3.1.11 Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chieden lo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è infpndato.

Va rilevata preliminarmente una sostanziale genericità della doglianza che non si confronta con specifici passaggi della motivazione del provvedimento impugnato ma pone tematiche generali che tra l'altro presentano una scarsa aderenza con il contenuto del fascicolo processuale.

Per altro verso, il motivo di ricorsa risulta privo di fondamento posto che, nella ricostruzione giudiziale, si fa comunque riferimento alla ingiustificata disponibilità dei beni poi oggetto di sequestro e si ricollega tale disponibilità a una finalità di utilizzo commerciale reso palese dal numero e dalla tipologia di oggetti sequestrati.

Non è quindi possibile, in questi termini, individuare alcun profilo né di immutazione della condotta contestata né di mancanza o di apparenza della motivazione contestata.

3. Quanto al secondo motivo, va premesso che, alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, sent. 53390 del 26/10/2017- RV 271223 - Imp.

G.) e richiamato dalla stessa difesa del ricorrente, ai fini della configurabilità dela connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo„ ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'ocgettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di ur altro reato o comunque che - al momento della commissione del primo reato cella serie - i successivi illeciti fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270014).

Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato chiarisce gli elementi puntualmente presenti nel fascicolo processuale da cui è stato lo gicamente desunta la piena consapevolezza, da parte di entrambi i protagonisti della vicenda, del rapporto finalistico tra reato mezzo e reato fine fra l'altro nel coitesto di un più ampio disegno criminoso.

Proprio il riferimento alla presenza di tali elementi nel contesto del fascicolo processuale non permette di ipotizzare alcun tipo di immutazione rispetto a quanto già oggetto di contestazione.

Quanto poi all'eccezione relativa alla mancata presenza delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] tra gli atti trasmessi al P.M. dal Tribunale del riesame, questa rimane allo stato di mera possibilità ci cui lo stesso ricorrente non appare fornire riscontri né prospettare certezze e comunque risulta irrilevante laddove tale compendio sia riportato in altri atti di indagine.

Quanto, infine„ al rapporto chE potrebbe definirsi di pregiudizialità della condotta del magazziniere rispetto a quella del soggetto che poneva in vendita di beni contraffatti, deve rilevarsi che la motivazione del provvedimento impugnato risulta prendere atto della formula.:ione e della estensione nel tempo delle condotte di cui alle rispettive incolpazioni provvisorie che, almeno in questa limitata fase, costituiscono gli unici elementi oggettivi della vicenda.

3. Alle suesposte considerazioni :onsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art, 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ntenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso 2 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TFIB. LIBERTA' di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] \[OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito da la legge 18 dicembre 2020, n. 176; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] -e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso lette le conclusioni scritte depositate dal d fensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insist to per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugr ato, il Tribunale della libertà di Varese ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di un immobile desti iato a magazzino di merce con marchio contraffatto. 2. Propone ricorso per cassazicne l'indagato, [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrE nte lamenta violazione di legge in relazione al fatto che l'ordinanza impugnata imputerebbe all'indagato condotte diverse da quelle contenute nell'incolpazione D rovvisoria perché non più relative alla detenzione di beni ma alla cessione e vendita degli stessi. Si tratterebbe quindi di un fatto ontologicamente diverso rispetto a cui non vi sarebbe stata la possibilità per l'indagato di svolgere le proprie d fese 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione alla individuazione del giudice competente per territorio. Il ricorrente, infatti, afferma che le condotte a sé ascritte risultavano essere state svolte interamente a Milano e che l'incolpazione provvisoria non riportava l'indicazione dell'aggravante del nesso teleologico perché tale elementp sarebbe stato introdotto solo dal Tribunale del riesame. Inoltre, nell'affermare la presenza di un nesso teleologico tra ricettazione del reato presupposto, I Tribunale avrebbe utilizzato un atto non presente nel fascicolo processuale o comunque non trasmesso dal PM dal Tribunale medesimo. Infine, a tutto voler conomlere, avrebbe dovuto prendersi atto che il primo dei reati di cui alla contestazione non poteva essere altro che la ricettazione imputata al ricorrente posto che era '[OSCURATO:PERSONA] il fornitore dei beni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto porre in vendita. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, m 176. 3.1.11 Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chieden lo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infpndato. Va rilevata preliminarmente una sostanziale genericità della doglianza che non si confronta con specifici passaggi della motivazione del provvedimento impugnato ma pone tematiche generali che tra l'altro presentano una scarsa aderenza con il contenuto del fascicolo processuale. Per altro verso, il motivo di ricorsa risulta privo di fondamento posto che, nella ricostruzione giudiziale, si fa comunque riferimento alla ingiustificata disponibilità dei beni poi oggetto di sequestro e si ricollega tale disponibilità a una finalità di utilizzo commerciale reso palese dal numero e dalla tipologia di oggetti sequestrati. Non è quindi possibile, in questi termini, individuare alcun profilo né di immutazione della condotta contestata né di mancanza o di apparenza della motivazione contestata. 3. Quanto al secondo motivo, va premesso che, alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, sent. 53390 del 26/10/2017- RV 271223 - Imp. G.) e richiamato dalla stessa difesa del ricorrente, ai fini della configurabilità dela connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo„ ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'ocgettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di ur altro reato o comunque che - al momento della commissione del primo reato cella serie - i successivi illeciti fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270014). Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato chiarisce gli elementi puntualmente presenti nel fascicolo processuale da cui è stato lo gicamente desunta la piena consapevolezza, da parte di entrambi i protagonisti della vicenda, del rapporto finalistico tra reato mezzo e reato fine fra l'altro nel coitesto di un più ampio disegno criminoso. Proprio il riferimento alla presenza di tali elementi nel contesto del fascicolo processuale non permette di ipotizzare alcun tipo di immutazione rispetto a quanto già oggetto di contestazione. Quanto poi all'eccezione relativa alla mancata presenza delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] tra gli atti trasmessi al P.M. dal Tribunale del riesame, questa rimane allo stato di mera possibilità ci cui lo stesso ricorrente non appare fornire riscontri né prospettare certezze e comunque risulta irrilevante laddove tale compendio sia riportato in altri atti di indagine. Quanto, infine„ al rapporto chE potrebbe definirsi di pregiudizialità della condotta del magazziniere rispetto a quella del soggetto che poneva in vendita di beni contraffatti, deve rilevarsi che la motivazione del provvedimento impugnato risulta prendere atto della formula.:ione e della estensione nel tempo delle condotte di cui alle rispettive incolpazioni provvisorie che, almeno in questa limitata fase, costituiscono gli unici elementi oggettivi della vicenda. 3. Alle suesposte considerazioni :onsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art, 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ntenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamE nte in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso 2 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
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