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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22198/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/01/2026 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza inpreambolo con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la loro condanna per ilreato di cui all'art. 4 legge n. 895 del 1967 relativamente al porto senza giustificato motivo diuna mazza da baseball, di un coltello a serramanico e di un taglierino; rilevato – quanto all’unico comune motivo di ricorso, riguardante l’omessoriconoscimento della ipotesi di cui al l’art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975 – che la sentenzaimpugnata ha desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minimaoffensività del fatto dalle seguenti circostanze: i) la pluralità di oggetti illecitamente portatifuori dall’abitazione; ii) l’avvenuta detenzione delle a circostanza pacifica che gli imputatidetenessero tali oggetti in una botola ricavata sotto il sedile dell’autovettura su cuiviaggiavano, nella loro immediata disponibilità; iii) il fatto che l’autovettura viaggiasse dietroun mezzo pesante con un andatura anomala;ritenuto che tale motivazione si pone nel solco del principio espresso in sede dilegittimità secondo cui «ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal terzocomma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, deve tenersi conto non soltanto delledimensioni dello strumento atto a offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e dellapersonalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del portoingiustificato (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 – 01; Sez. 1, n.26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 24 01; Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, Zanatta,Rv. 254554 - 01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/01/2026 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza inpreambolo con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la loro condanna per ilreato di cui all'art. 4 legge n. 895 del 1967 relativamente al porto senza giustificato motivo diuna mazza da baseball, di un coltello a serramanico e di un taglierino; rilevato – quanto all’unico comune motivo di ricorso, riguardante l’omessoriconoscimento della ipotesi di cui al l’art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975 – che la sentenzaimpugnata ha desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minimaoffensività del fatto dalle seguenti circostanze: i) la pluralità di oggetti illecitamente portatifuori dall’abitazione; ii) l’avvenuta detenzione delle a circostanza pacifica che gli imputatidetenessero tali oggetti in una botola ricavata sotto il sedile dell’autovettura su cuiviaggiavano, nella loro immediata disponibilità; iii) il fatto che l’autovettura viaggiasse dietroun mezzo pesante con un andatura anomala;ritenuto che tale motivazione si pone nel solco del principio espresso in sede dilegittimità secondo cui «ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal terzocomma dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, deve tenersi conto non soltanto delledimensioni dello strumento atto a offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e dellapersonalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del portoingiustificato (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 – 01; Sez. 1, n.26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 24 01; Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, Zanatta,Rv. 254554 - 01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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