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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37669/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato poiché il Giudice di appello non avrebbe valutato correttamente in concreto l'idoneità degli atti e, dunque, la sussistenza di un tentativo punibile, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e del tutto generico, in quanto si limita a reiterare le allegazioni disattese dalla Corte distrettuale, la quale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), rimarcando la negativa personalità dell'imputato (e segnatamente la sua non modesta capacità a delinquere) e l'assenza di qualsivoglia elemento passibile di favorevole valutazione nonostante quanto dedotto con il gravame (cfr. pp. 4- 5 della sentenza impugnata); e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato tramite la prospettazione di elementi ritenuti della difesa meritevoli di un diverso vaglio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato poiché il Giudice di appello non avrebbe valutato correttamente in concreto l'idoneità degli atti e, dunque, la sussistenza di un tentativo punibile, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e del tutto generico, in quanto si limita a reiterare le allegazioni disattese dalla Corte distrettuale, la quale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), rimarcando la negativa personalità dell'imputato (e segnatamente la sua non modesta capacità a delinquere) e l'assenza di qualsivoglia elemento passibile di favorevole valutazione nonostante quanto dedotto con il gravame (cfr. pp. 4- 5 della sentenza impugnata); e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato tramite la prospettazione di elementi ritenuti della difesa meritevoli di un diverso vaglio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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