CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 31791/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 10307-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10307/2023 Cron. Rep. Ud.14/10/2025 -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 321/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/10/2022 R.G.N. 17/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ancona ha accolto il ricorso dei litisconsorti indicati in epigrafe, dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] I –G.M. Lancisi –G. Salesi” di Ancona (infermieri, perfusionisti, oss, ausiliari o OTA) teso ad ottenere la condanna della predetta Azienda al rimborso in loro favore delle somme maturate per effetto della illegittima scelta aziendale di giustificare,in caso di assenza, solo 6 ore rispetto alle 7,12 effettive dovute per ogni turno, dovendo l’articolazione dell’orario dei ricorrenti essere considerata su cinque giorni alla settimana e non su sei, come accertato con sentenza del Tribunale di Ancona n°25/2015 (passata in giudicato) per il periodo dal 2010 al 2012, e come rivendicato nel presente giudizio dai medesimi lavoratori per le annualità successive, per le quali l’Azienda non aveva ottemperato al dictum della predetta decisione. 2. La Corte di Appello di Anconaha confermato la decisione di primo grado, respingendo l’eccezione riconvenzionale formulata dall’Azienda, che aveva opposto incompensazione delle somme richieste a rimborso gli emolumenti percepiti dai ricorrenti per le ferie fatte in più e per le indennità di presenzanon dovute. Il giudice d’appello ha compensato integralmente le spese del grado ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, “attese la complessità e la peculiarità della controversia, nonché tenuto conto della novità ed obiettiva controvertibilità delle questioni interpretative trattate, le spese del grado ….”. 3. La Corte distrettuale, per quel che interessa in questa sede, pur rilevando che la eccezione di compensazione per gli importi percepiti per ferie ed indennità di turno fosse in linea generale fondata, ha ritenuto non soddisfatto l’onere probatorio in capo alla Azienda, non avendo la stessa allegato né dimostrato attraverso propri conteggi esplicativi, in che misura i maggiori importi asseritamente percepiti dagli appellati per ferie ed indennità giornaliera di turno potessero essere portati in detrazione. In particolare, la Corte territoriale ha osservato che: “In concreto, tuttavia, l’eccezione di compensazione risulta formulata in termini estremamente generici ed indeterminati, atteso che la parte appellante non ha allegato, né ha dimostrato attraverso propri conteggi esplicativi, in che misura i maggiori importi asseritamente percepiti dagli appellati per ferie ed indennità giornaliera di turno debbano essere portati in detrazione dalle somme spettanti agli appellati stessi. Orbene, è noto che l’allegazione consiste nella deduzione di un fatto al fine di richiedere, previa la relativa dimostrazione, il riconoscimento del diritto che da quel determinato fatto l’ordinamento fa scaturire. E’ evidente, quindi, come l’allegazione costituisca un onere imprescindibile a carico della parte, in difetto del quale la domanda è insuscettibile di poter essere positivamente valutata. Del resto, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e, per poterli provare, li deve necessariamente allegare, cosa che l’odierna appellante, con riguardo all’eccezione di compensazione in esame, non ha fatto. Né tale deficit di allegazione appare superabile attraverso l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio contabile, la quale verrebbe ad assumere connotati inammissibilmente esplorativi”. Sempre con riferimento ai conteggi la Corte ha rilevato che la errata quantificazione delle somme dovute ai dipendenti non era stata specificamente contestata,attesa la generica ed indeterminata contestazione senza allegazione di un proprio conteggio depurato dai denunciati errori contabili. 4. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi di ricorso, cui resistono con controricorso i dipendenti. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Sostiene parte ricorrente che erroneamente la Corte di Appello, pur ritenendo il motivo di gravame astrattamente fondato in ordine alla predetta eccezione di compensazione, lo ha tuttavia dichiarato inaccoglibile in concreto per difetto di puntuali allegazioni. La ricorrente critica la pronuncia impugnata, nella parte in cui rileva che l’Azienda non ha allegato né dimostrato attraverso propri conteggi esplicativi in che misura i maggiori importi asseritamente percepiti dai dipendenti per ferie ed indennità giornaliera di turno debbano essere portati in detrazione dalle somme agli stessi spettanti, sebbene i conteggi anche in supporto informatico erano stati versati in atti con il ricalcolo delle voci e con correzione di quelli ex adversoprodotti. 2. Con il secondo motivo si deduce la mancata valutazione di una prova decisiva ai fini del giudizio – errore processuale – nullità della sentenza -art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. La sentenza impugnata sarebbe errata per mancata presa visione dei conteggi; tale carenza in punto di valutazione dei conteggi prodotti in giudizio dall’azienda unitamente al mancato esame delle buste paga avrebbe determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia. 3. Con il terzo ed ultimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli art. 167 comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p. contestando la sentenza impugnata laddove omette la valutazione delle allegazioni aziendali (conteggi e buste paga) e non fa corretta applicazione delle norme di cui in epigrafe, erroneamente affermando che i conteggi dei lavoratori non eranostati specificamente contestati dalla [OSCURATO:PERSONA], che si era limitata solo ad una generica ed indeterminata contestazione. 4. Si desume dalla sintesi dei motivi sopra riportata che le censure ruotano tutte intorno alla omessa valutazione dei conteggi,asseritamente non esaminati in quanto, così si legge nel ricorso, si sarebbe in presenza di “una svista da parte della Corte d’Appello in ordine alle effettive risultanze istruttorie di primo grado”. 4.1. Il primo motivo è inammissibile perché attraverso la denuncia solo formale del vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’error in procedendo in realtà si sollecita una diversa valutazione del materiale istruttorio. E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui una censura relativa all’errata applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere formulata per lamentare un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiutadal giudice d’appello, perché la violazione può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 18092/2020; Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016); E’ stato anche affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la censura di violazione delle norme processuali predette non può legittimare una "trasformazione" in error in procedendo del precedente vizio di motivazione per "insufficienza od incompletezza logica", vizio non più denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 23940/2017) e ciò perché, all’esito delle modifiche apportate al codice di rito dal d.l. n. 83/2012, «il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante» ( Cass. n. 11892/2016 e negli stessi termini Cass. n. 23153/2018). 5. Anche il secondo motivo, che denuncia il vizio motivazionale, è inammissibile perché, come affermato dalle Sezioni Unite , l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» ( Cass. S.U. n. 8053/2014 che richiama Cass. S.U. n. 5888/1992). Il difetto del requisito di cui all’art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito. 6. Infine, il terzo motivo è parimenti inammissibile perché «spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass.n. 27490/2019). 7. In via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti di complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contrib