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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 01755/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Savona pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ex art. 495 cod. pen.

Con un unico motivo, l'imputato eccepisce l’erronea determinazione per specie e quantità della pena irrogata.

Ladoglianza è inammissibil e.

Ai sensi dell’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza e – solo se l’errore sia manifesto ed emerga ictu oculidal capo di imputazione (così Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e, dopo la novella di cui alla legge 103/2017, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) –all’erronea qualificazione giuridica del fatto.

Dunque, nessun vizio di motivazione e nessuna violazione di legge diversa da quelle tassativamente indicate sono suscettibili di ricorso per Cassazione.

Il caso di specie non rientra fra i predetti e, anzi, il ricorso è del tutto generico, neppure spiegando quale sarebbe l’errore sulla pena (che, manifestamente, non sussiste).

Il ricorso deve essere , dunque, dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di cui al dispositivo in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Savona pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ex art. 495 cod. pen. Con un unico motivo, l'imputato eccepisce l’erronea determinazione per specie e quantità della pena irrogata. Ladoglianza è inammissibil e. Ai sensi dell’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza e – solo se l’errore sia manifesto ed emerga ictu oculidal capo di imputazione (così Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e, dopo la novella di cui alla legge 103/2017, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) –all’erronea qualificazione giuridica del fatto. Dunque, nessun vizio di motivazione e nessuna violazione di legge diversa da quelle tassativamente indicate sono suscettibili di ricorso per Cassazione. Il caso di specie non rientra fra i predetti e, anzi, il ricorso è del tutto generico, neppure spiegando quale sarebbe l’errore sulla pena (che, manifestamente, non sussiste). Il ricorso deve essere , dunque, dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di cui al dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01755/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris