CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2021
Cassazione n. 34561/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29-[OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 10/4/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione a delinquere dedita a reati di contrabbando di gasolio, oltre che a delitti di riciclaggio, falso, trasferi- mento fraudolento di valori, fatturazioni di operazioni inesistenti, come descritta nel capo B1) dell'imputazione cautelare. Va premesso che il procedimento in esame è circoscritto esclusivamente a detta imputazione associativa, in quanto i citati delitti scopo sono stati oggetto di una distinta ordinanza cautelare a carico dell'odierno ricorrente. Il Tribunale del riesame ha confermato l'impianto dell'ordinanza genetica, con riferimento ai gravi indizi della contestazione associativa, nonché per le esigenze cautelari, fondate sulla presunzione normativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. grazie alla contestazione dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. 1.1. È stata illustrata l'operatività della compagine associativa, nel cui ambito [OSCURATO:PERSONA] - insieme ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e fratelli D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Antonio - aveva svolto un primario ruolo organizzativo e di coordinamento. Il meccanismo fraudolento escogitato dagli associati consisteva nell'allestimento, meramente fittizio, di una filiera di fornitura e distribuzione di carburante, che in realtà mascherava un traffico di importazione di prodotti petroliferi sottratti all'imposizione fiscale, con caratteristiche intrinseche marca- tamente al di sotto degli standard qualitativi di tali prodotti petroliferi. Apparentemente, le fonti commerciali erano ditte del nord-Italia (invece ignare di tale costruzione), e le società acquirenti - [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] - stoccavano il prodotto petrolifero presso il deposito della DR Service, società riferibile agli indagati; quindi detto prodotto veniva "regolarmente" acquistato da società siciliane per distribuirlo sul mercato locale. Dal compendio delle intercettazioni, emergeva che il prodotto veniva procacciato dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] attingendo al mercato nero dell'est-Europa e dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], che lo prelevava dalla Bulgaria. Il reale acquirente intermedio, però, non erano le ditte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - società "cartiere", cioè fittizie, in mano ad [OSCURATO:PERSONA] - bensì le società dei fratelli D'[OSCURATO:PERSONA], che miscelavano il prodotto scadente con altro di qualità superiore; quindi, attraverso transazioni in nero e pagamenti in denaro contante, introducevano dette miscele nel mercato siciliano, nei depositi della SicilFuel a [OSCURATO:PERSONA], della società MV Oil e della ditta di [OSCURATO:PERSONA], fino ai destinatari finali, cioè gli indagati [OSCURATO:PERSONA] (al quale si riferisce la società Tir.Oil) e [OSCURATO:PERSONA] (con la società [OSCURATO:PERSONA].). Gli indizi di tale ricostruita operatività del sodalizio sono stati indicati negli esiti di tre sequestri, il primo operato presso la sede della DR [OSCURATO:PERSONA]. in data 10 aprile 2019, ed i successivi del 5 e 9 agosto 2019; nei riscontri documentali attestanti la falsità dei DAS, cioè i documenti di accompagnamento semplificati, riguardanti i trasporti del prodotto petrolifero; le dichiarazioni di estraneità alla vicenda dei titolari delle ditte del nord Italia; le acquisizioni documentali circa la attività delle società cartiere che figuravano come fittizie acquirenti del prodotto; i servizi perlustrativi della polizia giudiziaria che aveva monitorato gli incontri tra gli associati, individuando la destinazione al mercato siciliano del carburante contrabbandato; e soprattutto l'ampio compendio intercettivo che aveva disvelato in diretta - nonostante ogni accorgimento degli indagati, muniti di una rete di comunicazioni "citofoniche" con utenze dedicate e funzionali al mero contatto interno - le operazioni commerciali in fieri ed i profili organizzativi dell'attività, anche quando si era trattato di reagire ai sequestri subiti, nonché la programmazione di nuove attività di contrabbando. Col erz,PPK) L'impugnata ordinanza ha individuato daltED~Ize indiziari gli elementi tipici dell'associazione a delinquere, sia con riferimento al sostrato personale, costituito dalla presenza di più persone, tra le quali spiccavano come elementi di vertice l'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli D'[OSCURATO:PERSONA], ed altri asso- ciati, distinti in due sottogruppi: quello dei calabresi e quello dei siciliani; sia con riguardo alla predisposizione di una stabile organizzazione di mezzi, con la tenuta di una contabilità comune degli illeciti guadagni, monitorata attraverso riunioni settimanali di aggiornamento (di solito nella giornata del sabato), con la fissa- zione di un prezzario concordato, con la spartizione di costi e profitti tramite l'istituzione di una cassa comune. Si è già richiamata l'esistenza di una speciale organizzazione interna delle comunicazioni, con dotazione di una rete riservata, costituita da Sim-card intestate a terzi soggetti ignari, per lo più stranieri, collegate tra loro in modalità citofonica, cioè destinate ad interloquire soltanto con uno o più degli apparecchi nella disponibilità degli altri membri del sodalizio. Tuttavia, era emerso che le modalità più sicure di contatto tra gli associati erano quelle dell'incontro diretto, onde evitare i pericolosi contatti telefonici: in tali occasioni, i sodali si presentavano senza telefoni cellulari o comunque avevano cura di disfarsi di quelle utenze che ritenevano bruciate. Ulteriore indice di esistenza associativa è stato indicato nella elaborazione di versioni concordate da fornire agli investigatori in caso di controlli, come era emerso in occasione dei sequestri del 5 e del 9 agosto 2019, in cui si era registrata la versione di comodo degli autisti dell'organizzazione, come avevano commentato Tirendi e Giorgio, apprezzando le risposte del Falduto nei termini concordati. Rileva conclusivamente il Tribunale del riesame che era palpabile l'affectio societatis, emergente dai numerosissimi contatti ed incontri diretti tra i sodali, i quali agivano sinergicamente nella piena consapevolezza di contribuire al funzionamento dell'ingranaggio collaudato e della natura illecita del sistema di commercializzazione del carburante. 1.2. Si è affermata la gravità indiziaria anche delle contestate aggravanti. Quanto a quella della transnazionalità ex art. 61 bis cod. pen., si è richia- mata l'esistenza di un gruppo organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato, con il quale la compagine in esame si è relazionata per gli approvvigionamenti. È stata altresì affermata la finalità di agevolazione mafiosa, essendosi rilevato che il Rigillo era perfettamente consapevole dei rapporti di agevolazione che i fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] attuavano nei confronti del boss mafioso [OSCURATO:PERSONA], come si è ricavato da alcune captazioni riportate nell'ordinanza. 1.3. Sono state infine apprezzate le esigenze cautelari, con valorizzazione della presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e si sono analizzate le produzioni documentali della difesa del Rigillo, riguardanti le attività lavorative del ricorrente e dei suoi familiari, senza ricavarne elementi di elisione delle esigenze cautelari, né l'individuazione di alcuna delle situazioni di incompa- tibilità alla custodia in carcere indicate dall'art. 275 cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che si enun- ciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. In ordine al quadro indiziario, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria per il reato associativo, osservandosi che l'impugnata ordinanza tralascia di considerare che i fratelli D'[OSCURATO:PERSONA], soggetti principali dell'intera operazione, risultano coinvolti in tre vicende associative contestuali (capi Al, Bl, C1), ma non vi è motivazione che riesca a far coesistere dette associazioni, con pregiudizio della posizione del ricorrente, partecipe dell'associazione Bl, aggravata dall'agevolazione mafiosa derivante dall'associa- zione di cui al capo Al. Non ritenendosi comunque configurabile il delitto associativo, la difesa rileva che una più accurata ricostruzione dei fatti avrebbe dovuto condurre a riconoscere semmai un'ipotesi di concorso di persone nel reato, in quanto gli indagati avevano presuntivamente commesso soltanto reati finanziari/tributari tra il 2018 e il 2019.Si censura ancora che il Tribunale del riesame non abbia risposto alle doglianze prospettate dalla difesa in ordine alla posizione apicale del Rigillo, che non risulta suffragata da alcun elemento concreto, ed anzi smentita dalle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale in una captazione riferiva a [OSCURATO:PERSONA] che soltanto lui era il proprietario dei mezzi e del deposito, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non contavano niente. Nemmeno si è considerato il dato che il ricorrente ha svolto l'attività professionale di procacciatore di affari nella commercializzazione dei carburanti, così acquisendo padronanza del settore. 2.2. Con ulteriore motivo si contesta l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ritenuta sussistente a carico del Rigillo per avere partecipato a due conversazioni in cui manifestava consapevolezza dell'intreccio di rapporti esistenti tra i fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si ritiene che tale determinazione sia frutto di una valutazione atomistica e parcellizzata, in primo luogo perché si prospetta una mera conoscenza di costoro con il boss [OSCURATO:PERSONA], dunque in un'ottica di rapporto personale e non di interrelazione con l'intera associazione, e poi perché non si può estendere l'aggravante in parola al ricorrente, non essendovi prova che conoscesse il Mancuso o comunque avesse avuto rapporti con il medesimo, ciò non potendosi ricavare dal fatto che conosceva i rapporti tra i fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] e il boss mafioso. Sarebbe stato invece necessario, per l'integrazione di detta aggravante, accertare in capo a ciascun concorrente il dolo specifico richiesto dalla norma, senza attestarsi soltanto sulla presunta consapevolezza circa la finalità agevola- trice perseguita dai fratelli D'[OSCURATO:PERSONA], in linea con l'insegnamento nomofilattico che ha chiarito la natura soggettiva dell'agevolazione mafiosa e con le implicazioni che ciò comporta per l'estensione ai concorrenti di detta aggravante. 2.3. Viene contestata anche la sussistenza dell'aggravante della trans- nazionalità, ritenuta una mera asserzione basata sul rinvio alle ragioni indicate dal GIP della cautela. Peraltro, detta aggravante non risulta suffragata nemmeno da tale fonte, emergendo dalle captazioni indicate alle pag. 125 — 128 dell'ordi- nanza cautelare soltanto riferimenti a vari Stati (Bulgaria, Germania, Slovenia), ma non a gruppi criminali ivi insediati con i quali intercorressero rapporti illeciti. La mancata individuazione dell'organizzazione estera interagente con quella qui contestata, alla cui costituzione o permanenza la prima abbia dato un contributo, non consente di ritenere integrata l'aggravante in discorso. 2.4. Con l'ultimo motivo di impugnazione si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, nonché la ritenuta adeguatezza esclusiva del massimo vincolo coercitivo.Censura il ricorrente che l'impugnata ordinanza ha trascurato di eviden- ziare i requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, e di rispondere alla critica difensiva che dal 2019 non risultava traccia del ricorrente nell'ambito della presente indagine, oltre a non avere valorizzato l'incensuratezza del Rigillo. Non si è effettuato il necessario giudizio prognostico in ordine al rischio di reiterazione nel reato, consistente nella valutazione della certezza o, quanto meno, dell'alta probabilità che all'agente si presentino occasioni prossime per compiere ulteriori delitti, qui da escludersi sia per la risonanza mediatica della vicenda, con pubblica divulgazione delle persone coinvolte, sia per la concreta impossibilità di reiterazione essendo intervenuta la materiale indisponibilità degli strumenti apprestati per il commercio dei carburanti. Infine, si censura che non si sia considerata l'eventualità di applicare gli arresti domiciliari, rafforzati dal congegno elettronico, in ossequio alle indicazioni esegetiche che indirizzano alla misura cautelare meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee alla salvaguardia delle individuate esigenze cautelari. Ancora, si lamenta che non si sia valorizzato il fattore tempo tra gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, con possibilità di vincere per questa via la presunzione legale di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere. 2.5. Con atto del 4/2/2022, trasmesso digitalmente, il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, che sviluppano i temi dell'aggravante dell'agevola- zione mafiosa e del valore da riconoscere al fattore tempo nell'ambito della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Il primo motivo di impugnazione ha aggredito la piattaforma indi- ziaria della contestazione associativa, da una prospettiva per così dire indiretta, tesa a rimarcare l'incoerenza tra le distinte imputazioni associative di cui ai capi Al, Bl, Cl, criticità che si rifletterebbe sulla posizione del Rigillo, interessato soltanto dalla contestazione Bl. In particolare, ma in termini generici, si deplora che i fratelli D'[OSCURATO:PERSONA] siano ritenuti coinvolti in tutte le vicende associative, sostenendosi l'impossibilità di coesistenza tra le tre associazioni, e l'elisione per tale motivo del ruolo primario attribuito al Rigillo. Tale doglianza non centra il focus della vicenda in esame, da individuarsi nella condotta del Rigillo nell'ambito dell'associazione Bl, dedita a specifici delitti scopo (reati di contrabbando di gasolio, riciclaggio, falso, trasferimento fraudo- lento di valori, fatturazioni di operazioni inesistenti), il cui nucleo essenziale è stato ben delineato dal GIP della cautela e riassunto nell'impugnata ordinanza, anche se per una precisa opzione procedimentale sono stati scorporati tutti i reati fine, oggetto di una distinta iniziativa cautelare. Quanto al rilievo per cui la commissione di reati finanziari e fiscali negli anni 2018-2019 sarebbe da ricondurre a mere ipotesi delittuose concorsuali, la tesi difensiva si scontra con evidenze probatorie - quali quelle elencate alle pagine 11-12 dell'ordinanza in esame - che danno conto dei caratteri di organiz- zazione stabile del sodalizio e di predisposizione di un programma generico di attività delittuose, messo a punto nelle riunioni settimanali tra i sodali, connotati che sono tipici di un assetto associativo strutturato. In tale cornice associativa è stato anche delineato il ruolo primario del Rigillo, confutando le critiche difensive dirette a negarlo facendo leva su deconte- stualizzate affermazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale in una captazione riferiva a [OSCURATO:PERSONA] che soltanto lui era il proprietario dei mezzi e del deposito, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non contavano niente. Al contrario, l'ordinanza impugnata ha indicato il Rigillo come una presenza imprescindibile e "trasversale", in quanto interessato da tutte le vicende criminose del sodalizio riconducibile al capo Bl; né il dato di essere stato il procacciatore di commesse e punto di riferimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. per affari di natura lecita può essere utilmente invocato a smentita degli elementi oggettivi emersi dalle indagini. Trattasi di considerazioni che riguardano profili fattuali della vicenda e che qui si riportano al fine di confutare il rilievo di avere il Tribunale cautelare di Catanzaro trascurato di rispondere alle obiezioni difensive. 1.2. Nel secondo motivo si deduce l'insussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, non passibile di estendersi soggettivamente al Rigillo. Il tema - lambito anche nel motivo precedente, a proposito della dedotta inconciliabilità tra le tre associazioni, di cui soltanto la prima di natura mafiosa - è infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha ben delineato (pag. 14), richia- mando le osservazioni del GIP della cautela, la consapevolezza dell'indagato della finalità di agevolazione mafiosa del clan Mancuso, per essergli stato indicato dai D'[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] aveva un rapporto di stima con "lo zio" (indiscusso riferimento a [OSCURATO:PERSONA]). Da ciò non scaturiva una presa di distanza, bensì il consolidarsi della collaborazione con i fratelli D'[OSCURATO:PERSONA], pur avendo il Rigillo acqui- sito consapevolezza che i canali di approvvigionamento del prodotto petrolifero avvenivano con l'ausilio degli autorevoli agganci malavitosi di cui godevano i D'[OSCURATO:PERSONA]. Più specificamente, dalla lettura dell'ordinanza genetica emerge che i fratelli D'[OSCURATO:PERSONA], in particolare [OSCURATO:PERSONA], erano a diretto contatto con la cosca di Limbadi, capeggiata dal Mancuso, e ciò era noto a Rigillo e a [OSCURATO:PERSONA], i quali condividevano tale contiguità e le opportunità di affari che ne discende- vano. Da tale rilievo discende la incongruità dell'osservazione difensiva per cui si sarebbe valorizzato un rapporto personale tra i D'[OSCURATO:PERSONA] ed il Mancuso, anziché una interrelazione con l'intera associazione. Da tali notazioni trae conferma la corretta individuazione dell'aggravante in esame anche in capo al ricorrente (a prescindere dall'erroneo richiamo al dolo generico effettuato dal GIP, ma rettificato dal Tribunale del riesame), secondo l'insegnamento del massimo organo di nomofilachia di questa Corte alla cui stregua «La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). In termini generali, si deve poi ribadire che anche l'associazione per delinquere "comune" regge l'aggravante mafiosa, purchè sub specie di agevola- zione (così contestata nel caso de quo), mentre l'utilizzo del metodo mafioso necessariamente configurerebbe il diverso reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270157). LI L'aggravante della transnazionalità è stata affrontata nell'impugnata ordinanza con rinvio alle ragioni delineate dal GIP nel titolo cautelare. Ivi, è stato illustrato l'esito di un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza di Gorizia su un autoarticolato che trasportava olio minerale rivelatosi di contrabbando. L'autista aveva dichiarato di avere trasportato il prodotto (olio base) dalla [OSCURATO:PERSONA], sdoganandolo in Austria, e di essere diretto a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona: trattasi del luogo dal quale proveniva il prodotto contrabbandato dagli associati. Dalla lettera di vettura internazionale esibita da detto autista, risultava che la ditta di Verona destinataria del prodotto era la Buy and [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA]. Da tale elemento oggettivo ha preso corpo la contestazione dell'aggra- vante della transnazionalità, di cui il ricorso contesta la sussistenza, in quanto concretata soltanto da riferimenti a vari Stati (Bulgaria, Germania, Slovenia), ma non a gruppi criminali ivi insediati con i quali intercorressero rapporti illeciti. Orbene, si osserva che - a livello indiziario cautelare - gli elementi indicati rivestono indubbia pregnanza, costituendo indizi dell'esistenza di organizzazioni estere che spedivano il carburante nell'Italia del nord servendosi di corrieri che usavano accortezze specifiche (itinerari, orari, metodi di stoccaggio), con la finalità di consegnare la merce e ripartire subito, consapevoli dunque della illiceità dei trasporti. Invero, nell'ordinanza genetica si è apprezzato tale sistema di contrabbando di carburante, integrato dal coinvolgimento di soggetti stanziati in stati dell'est-Europa, i cui contatti con l'organizzazione in esame erano tenuti dai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A differenza dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (Sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280645): allo stato, dunque, anche il Rigillo sopporta detta contestazione, salva la futura verifica del suo livello di consapevolezza, o di incolpevole ignoranza, delle ramificazioni estere del sistema di illecita importazione del prodotto commercializzato, nonché della conferma dell'ipotesi investigativa per cui i referenti esteri dell'associazione sub B1 siano a loro volta organizzati in forma associativa, come richiede l'art. 61 bis cod. pen. In termini generali, va ribadito che «L'aggravante speciale della transnazionalità, di cui all'art. 4 della I. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato» (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 255033). 2. I motivi di impugnazione che hanno riguardato le esigenze cautelari, sintetizzabili nella dedotta insufficienza della presunzione legislativa a supportare l'applicata misura carceraria, a fronte del notevole lasso di tempo intercorrente dalla data di contestazione del reato associativo, e nel mancato vaglio di esperibilità degli arresti domiciliari, anche rinforzati dal dispositivo elettronico, sono parimenti da respingere. Le critiche qui riproposte sono state affrontate nell'impugnata ordinanza, valorizzando il ruolo di raccordo svolto dal Rigillo tra il gruppo dei calabresi e quello dei siciliani. Si è poi segnalato che le indagini sono ancora in corso per individuare tutti i soggetti coinvolti, specialmente all'estero, dovendosi approfon- dire l'origine della catena di commercio del carburante. Al cospetto di tali esigenze probatorie, che sostanziano la presunzione legislativa, qui applicabile in ragione della contestata e ritenuta aggravante ex art. 416 bis. 1 cod. pen., l'impugnata ordinanza ha reputato recessivi i profili indicati dalla difesa, come l'incensuratezza, la situazione familiare, l'attività lavorativa lecita del Rigillo. Quanto al rilievo della mancata indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuta misura idonea la cautela domestica anche con dispositivo elettronico, soccorre sul punto la diffusa trattazione operata dal GIP nell'ordinanza genetica, alle pag. 133 - 134, il quale ha rilevato la notevole pericolosità sociale del Rigillo, tale da non essere neutralizzata da una restrizione rimessa ad un criterio di autocontrollo, oltre che inefficace ad eliminare il rischio di inquinamento en probatorio, immanente in caso di rapporti così ramificati. . C(1 4) Pertanto, una motivazione non illogica e coerente con il dato normativo è h(Z; dgi presente nel complessivo apparato argomentativo, dovendosi qui ribadire che il a) in requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una cocr> valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla o oh ci) grs permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di A consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, ••••• (1) desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di E condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di o t— d cc contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. La giurisprudenza di legittimità ha quindi inteso detto requisito nel senso che il pericolo di reiterazione è attuale ogniqualvolta sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. E si è anche avuto cura di precisare - per rispondere al rilievo del ricorrente che postula la necessaria previsione di una effettiva occasione per compiere nuovi delitti - che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, poiché ciò esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977, Lucà; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891). 3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-t