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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 16 novembre 2023

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:895
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0773_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 novembre 2023 – AV e AW / Parlamento (causa C-773/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Retrocessione di grado – Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Procedimento penale nazionale parallelo – Mandato dell’avvocato – Proporzionalità della sanzione disciplinare – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Omessa identificazione dell'errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, § 1, comma 2d, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 39, 40, 50, 51, 58, 66, 67, 71, 72)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura della Corte, art. 169) (v. punto 41)

3. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punto 73)

4. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento [Art. 256, § 1, comma 2d, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 74, 75) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) AV e AW sono condannati a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Parlamento europeo. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 138 del 28.3.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0773_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 novembre 2023 – AV e AW / Parlamento (causa C-773/21 P) ( 1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Retrocessione di grado – Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Procedimento penale nazionale parallelo – Mandato dell’avvocato – Proporzionalità della sanzione disciplinare – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Omessa identificazione dell'errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, § 1, comma 2d, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 39, 40, 50, 51, 58, 66, 67, 71, 72) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura della Corte, art. 169) (v. punto 41) 3. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punto 73) 4. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento [Art. 256, § 1, comma 2d, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 74, 75) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) AV e AW sono condannati a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Parlamento europeo. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 138 del 28.3.2022 .
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