Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 16 novembre 2023
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:895
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0773_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 16 novembre 2023 –
AV e AW / Parlamento
(causa C-773/21 P) (
1
)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Retrocessione di grado – Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Procedimento penale nazionale parallelo – Mandato dell’avvocato – Proporzionalità della sanzione disciplinare – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Omessa identificazione dell'errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità
[Art. 256, § 1, comma 2d, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punti 39, 40, 50, 51, 58, 66, 67, 71, 72)
2.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura della Corte, art. 169)
(v. punto 41)
3.
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punto 73)
4.
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
[Art. 256, § 1, comma 2d, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 74, 75)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
AV e AW sono condannati a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Parlamento europeo.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.
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GU C 138 del 28.3.2022
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