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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07535/2023

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guente ORDINANZA sul ricors o iscritt o a l numer o 2 8901 del ruolo generale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente si domicilia in Roma, alla via Banco di [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 31 -controricorrente- Oggetto: concordato preventivo- Omologazione - Reclamo- Ricorso per cassazione-Termine.RG n. 28901/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità di commissari giudiziali della procedura di concordato preventivo di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione deldecreto della c o rte d’appello di Genova del 6 luglio 2018, n. 221/18; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Fatti di causa La corte d’appello di Genova ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. contro il decreto di omologazione del concordato preventivo proposto da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA].

A sostegno della decisione la corte ha escluso che il ceto creditorio non avesse avuto adeguata informazione del piano concordatario e dei documenti ad esso allegati e ha parimenti escluso che i creditori non fossero stati posti in condizione di esprimere un giudizio consapevole sulla concreta realizzabilità del piano, posto che i dati sulla situazione economico - finanziaria della debitrice emergevano dalla relazione dei commissari giudiziali, indipendentemente dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, che effettivamente risaliva a data successiva a quella dell’adunanza dei creditori.

Ha aggiunto che i commissari giudiziali avevano indicato le modalità di copertura del fabbisogno concordatario a seguito della modifica della proposta originaria e ha specificato che il concordato in questione era in continuità, poiché prevedeva la prosecuzione dell’attività d’impresa mediante il conferimento dell’azienda a una newco, di modo che non occorreva rispettare la percentuale minima del 20% da assicurare ai creditori chirografari.

Ha infine escluso che il concordato in questione fosse pri ma facieirrealizzabile.RG n. 28901/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questo decreto la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi illustra ti con memoria, cui la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] tt i replica con controricorso , pure corredato di memoria.

Motivi delladecisione 1.- Il ricorso è inammissibile per tardività, come del resto eccepito dalla controricorrente, perché non è stato rispettato il termine per proporlo, che è di trenta giorni e che è iniziato a decorrere dalla comunicazione/notificazione di cancelleria del 6 luglio 2018. 2.-Il termine è di trenta giorni perché, i n tema di concordato preventivo, al provvedimento emesso, ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., dalla corte d'appello decidendo sul reclamo avverso il decreto di omologazione si applica la disciplina prevista dall'art. 18l.fall.

L’applicazione del termine di trenta giorni in luogo di quello di sessanta evocato dalla ricorrente risponde alla necessità di garantire la reductio ad unum della disciplina del termine per la presentazione dell’impugnazione, sia nella fase del reclamo, sia, appunto, ai fini del ricorso per cassazione.

Quanto alla fase del reclamo, la stessa impugnazione può difatti investire, oltre che la statuizione che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, anche l'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento, di modo che, si è osservato, il dato testuale dell'art. 183, comma 2, l. fall., secondo cui « con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma»,induce a ritenere che il legislatore abbia tenuto presente, nel formulare il testo normativo, appunto il reclamo contemplato dall'art. 18 l.fall. (in particolare, v.

Cass. n. 30201/19). 2.1.- La necessaria comunanza di sort e processual e riguarda, peraltro, l'intera sequenza delle impugnazioni e non già il RG n. 28901/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore solo reclamo, poiché anche in riferimento al ricorso per cassazione occorre evitare che i termini per proporre la medesima forma di gravame possano mutare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato e della eventualità che in origine, contestualmente al diniego di omologazione, sia stata pronunciata, o non, la sentenza di fallimento (Cass. n. 30201/19 , cit. ; n. 26080/22, che ha escluso l’applicabilità del termine previsto dall’art. 739 c.p.c.; coerenti, Cass. nn. 20892/19 e 24797/19). 3.- La comunanza di sorte processuale si riverbera anche sull’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine, che l’art. 18, comma 14, l.fall. àncora alla notificazione a cura della cancelleria.

In particolare, è irrilevante stabilire se quella della cancelleria sia stata una notificazione oppure una comunicazione, dato che nell'attuale contesto normativo non vi è più ragione per operare questa distinzione, ai fini del decorso del termine del quale si discute.

Per orientamento costante, difatti, in considerazione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione è assicurata anche dalla trasmissione che di esso abbia eseguito il cancelliere a norma dell’art. 18, comma 13, l.fall. mediante posta elettronica certificata, per il periodo successivo alla modifica dell'art. 45 disp.att. c.p.c. (dovuta all’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179/12, convertito con modificazioni dalla l. n. 221 /12 ): ciò perché questa novella ha imposto la trasmissione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento. 2.1.- Né vi è di ostacolo il nuovo te sto dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal d.l. n. 90/14, conv ertito con modificazioni dalla l. n. 114/14, secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c. l.fall.(al quale si riferiscono i precedenti di questa Corte invocati in RG n. 28901/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore memoria dalla ricorrente): la norma riguarda soltanto le notificazioni effettuate su impulso di parte, mentre non incide sulle norme processuali -di carattere derogatorio e speciale- in base alle quali la notificazione va eseguita dalla cancelleria, tra le quali si colloca appunto l’art. 18 l. fall. (tra varie, Cass. n. 23575/2017 ; n. 26872/18; n. 27685/18). 3.- Il ricorso è quindi tardivo, perché, a fronte della notificazione/comunicazione della cancelleria del decreto impugnato, risalente al 6 luglio 2018, che la stessa ricorrente allega (da cui emerge che il decreto è stato trasmesso integralmente, come per legge, e non già per estratto, come si legge a pag. 2 del ricorso),e dalla quale fa decorrere il termine per il ricorso per cassazione, a suo avviso di sessanta giorni, il ricorso è stato notificato soltanto in data 1° ottobre 2018.

E ciò indipendentemente dalla questione concernente l’applicabilità, o non, della sospensione feriale del termine. 4.- Giova rilevare, infine, che la soluzione adottata era insita nei precedenti di questa Corte, che già in epoca anteriore alla presentazione del ricorso in esame avevano fatto riferimento all'art.18 l.fall. per l'individuazione del termine per proporre il reclamo.

Non è quindi possibile ravvisare nel caso di specie un affidamento qualificato della parte in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali meritevole di tutela con il prospective overruling(cfr. ancora Cass. n. 30201/19).

D’altronde, su un piano generale, qualora l’indirizzo prescelto non sia preceduto da un orientamento univoco, non si configura fattispecie di overruling, la quale postula un rivolgimento ermeneutico avente carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso (tra le ultime, Cass. n. 32827/21). 5.-Il ricorso è inammissibile .RG n. 28901/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore Il consolidamento dell’indirizzo in epoca successiva alla proposizione di esso comporta , tuttavia, la compensazione delle spese.

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricors o iscritt o a l numer o 2 8901 del ruolo generale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente si domicilia in Roma, alla via Banco di [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 31 -controricorrente- Oggetto: concordato preventivo- Omologazione - Reclamo- Ricorso per cassazione-Termine.RG n. 28901/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità di commissari giudiziali della procedura di concordato preventivo di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- per la cassazione deldecreto della c o rte d’appello di Genova del 6 luglio 2018, n. 221/18; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa La corte d’appello di Genova ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. contro il decreto di omologazione del concordato preventivo proposto da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della decisione la corte ha escluso che il ceto creditorio non avesse avuto adeguata informazione del piano concordatario e dei documenti ad esso allegati e ha parimenti escluso che i creditori non fossero stati posti in condizione di esprimere un giudizio consapevole sulla concreta realizzabilità del piano, posto che i dati sulla situazione economico - finanziaria della debitrice emergevano dalla relazione dei commissari giudiziali, indipendentemente dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, che effettivamente risaliva a data successiva a quella dell’adunanza dei creditori. Ha aggiunto che i commissari giudiziali avevano indicato le modalità di copertura del fabbisogno concordatario a seguito della modifica della proposta originaria e ha specificato che il concordato in questione era in continuità, poiché prevedeva la prosecuzione dell’attività d’impresa mediante il conferimento dell’azienda a una newco, di modo che non occorreva rispettare la percentuale minima del 20% da assicurare ai creditori chirografari. Ha infine escluso che il concordato in questione fosse pri ma facieirrealizzabile.RG n. 28901/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questo decreto la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi illustra ti con memoria, cui la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] tt i replica con controricorso , pure corredato di memoria. Motivi delladecisione 1.- Il ricorso è inammissibile per tardività, come del resto eccepito dalla controricorrente, perché non è stato rispettato il termine per proporlo, che è di trenta giorni e che è iniziato a decorrere dalla comunicazione/notificazione di cancelleria del 6 luglio 2018. 2.-Il termine è di trenta giorni perché, i n tema di concordato preventivo, al provvedimento emesso, ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., dalla corte d'appello decidendo sul reclamo avverso il decreto di omologazione si applica la disciplina prevista dall'art. 18l.fall. L’applicazione del termine di trenta giorni in luogo di quello di sessanta evocato dalla ricorrente risponde alla necessità di garantire la reductio ad unum della disciplina del termine per la presentazione dell’impugnazione, sia nella fase del reclamo, sia, appunto, ai fini del ricorso per cassazione. Quanto alla fase del reclamo, la stessa impugnazione può difatti investire, oltre che la statuizione che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, anche l'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento, di modo che, si è osservato, il dato testuale dell'art. 183, comma 2, l. fall., secondo cui « con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma»,induce a ritenere che il legislatore abbia tenuto presente, nel formulare il testo normativo, appunto il reclamo contemplato dall'art. 18 l.fall. (in particolare, v. Cass. n. 30201/19). 2.1.- La necessaria comunanza di sort e processual e riguarda, peraltro, l'intera sequenza delle impugnazioni e non già il RG n. 28901/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore solo reclamo, poiché anche in riferimento al ricorso per cassazione occorre evitare che i termini per proporre la medesima forma di gravame possano mutare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato e della eventualità che in origine, contestualmente al diniego di omologazione, sia stata pronunciata, o non, la sentenza di fallimento (Cass. n. 30201/19 , cit. ; n. 26080/22, che ha escluso l’applicabilità del termine previsto dall’art. 739 c.p.c.; coerenti, Cass. nn. 20892/19 e 24797/19). 3.- La comunanza di sorte processuale si riverbera anche sull’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine, che l’art. 18, comma 14, l.fall. àncora alla notificazione a cura della cancelleria. In particolare, è irrilevante stabilire se quella della cancelleria sia stata una notificazione oppure una comunicazione, dato che nell'attuale contesto normativo non vi è più ragione per operare questa distinzione, ai fini del decorso del termine del quale si discute. Per orientamento costante, difatti, in considerazione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione è assicurata anche dalla trasmissione che di esso abbia eseguito il cancelliere a norma dell’art. 18, comma 13, l.fall. mediante posta elettronica certificata, per il periodo successivo alla modifica dell'art. 45 disp.att. c.p.c. (dovuta all’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179/12, convertito con modificazioni dalla l. n. 221 /12 ): ciò perché questa novella ha imposto la trasmissione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento. 2.1.- Né vi è di ostacolo il nuovo te sto dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal d.l. n. 90/14, conv ertito con modificazioni dalla l. n. 114/14, secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c. l.fall.(al quale si riferiscono i precedenti di questa Corte invocati in RG n. 28901/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore memoria dalla ricorrente): la norma riguarda soltanto le notificazioni effettuate su impulso di parte, mentre non incide sulle norme processuali -di carattere derogatorio e speciale- in base alle quali la notificazione va eseguita dalla cancelleria, tra le quali si colloca appunto l’art. 18 l. fall. (tra varie, Cass. n. 23575/2017 ; n. 26872/18; n. 27685/18). 3.- Il ricorso è quindi tardivo, perché, a fronte della notificazione/comunicazione della cancelleria del decreto impugnato, risalente al 6 luglio 2018, che la stessa ricorrente allega (da cui emerge che il decreto è stato trasmesso integralmente, come per legge, e non già per estratto, come si legge a pag. 2 del ricorso),e dalla quale fa decorrere il termine per il ricorso per cassazione, a suo avviso di sessanta giorni, il ricorso è stato notificato soltanto in data 1° ottobre 2018. E ciò indipendentemente dalla questione concernente l’applicabilità, o non, della sospensione feriale del termine. 4.- Giova rilevare, infine, che la soluzione adottata era insita nei precedenti di questa Corte, che già in epoca anteriore alla presentazione del ricorso in esame avevano fatto riferimento all'art.18 l.fall. per l'individuazione del termine per proporre il reclamo. Non è quindi possibile ravvisare nel caso di specie un affidamento qualificato della parte in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali meritevole di tutela con il prospective overruling(cfr. ancora Cass. n. 30201/19). D’altronde, su un piano generale, qualora l’indirizzo prescelto non sia preceduto da un orientamento univoco, non si configura fattispecie di overruling, la quale postula un rivolgimento ermeneutico avente carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso (tra le ultime, Cass. n. 32827/21). 5.-Il ricorso è inammissibile .RG n. 28901/18 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore Il consolidamento dell’indirizzo in epoca successiva alla proposizione di esso comporta , tuttavia, la compensazione delle spese. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti
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