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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16162/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] °l'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 09/03/2021, il Tribunale di Bergamo, per quanto è qui di interesse, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e l'ha condannata alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. ‘,/ proc. pen. - l'inosservanza dell'art. 475 cod. pen., comportando la condanna per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Sulla questione posta dal ricorso esiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

2.1. Non ignora, infatti, il Collegio l'orientamento espresso, anche di recente, da alcune pronunce di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che ometta l'applicazione di una pena accessoria, dovendo in tal caso il pubblico ministero ricorrere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47604 del 28/10/2019, Cagnoli, Rv. 277547; conf., tra le più recenti, Sez. 5, n. 51390 del 21/06/2018, Suddin, Rv. 274453).

2.2. Ritiene, invece, il Collegio di dover aderire al più recente indirizzo, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria (Sez. 6, n. 1578 del 26/11/2020, dep. 2021, Touimi, Rv. 280582, in una fattispecie in cui si è ritenuto che l'omissione sia emendabile direttamente dalla Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non richiedendosi l'esercizio di un potere discrezionale; conf.

Sez. 2, n. 42003 del 24/09/2021, Mahmood, Rv. 282206, in una fattispecie di omessa condanna alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza).

2.3. Conferente verso la prospettiva adottata dall'indirizzo qui condiviso è, ad avviso del Collegio, l'evoluzione che la disciplina delle pene accessorie ha conosciuto a seguito, in particolare, della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c.,

I. fall., nella parte in cui dispone «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Nella valutazione del giudice delle leggi, le pene accessorie temporanee previste dalla disposizione censurata, ossia dall'art. 216, u.c.,

I. fall.

«incidono in senso fortemente limitativo su una vasta gamma di diritti fondamentali del condannato, riducendo drasticamente la sua possibilità di esercitare attività lavorative per un arco temporale di dieci anni, destinati a decorrere - in forza dell'art. 139 cod. pen. - dopo l'integrale esecuzione della pena detentiva (la quale, a sua volta, potrebbe avere luogo molti anni dopo la commissione del fatto di reato)»; in questa prospettiva, la rigidità applicativa collegata alla comminatoria in misura fissa delle pene accessorie «non può che generare la possibilità di risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso - e dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - rispetto ai fatti di bancarotta fraudolenta meno gravi; e appare comunque distonica rispetto al menzionato principio dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio» Con l'intervento della Corte costituzionale, le pene accessorie acquisiscono, per così dire, uno status di componenti a pieno titolo e di significativo rilievo del trattamento sanzionatorio, secondo una prospettiva poi avallata dalle Sezioni unite di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 28910 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Suraci, Rv. 27628601, secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.; in questa prospettiva, Sez.

U, Suraci la sottolineato la necessaria «modulazione personalizzata» della durata della pena accessoria «in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile».

Ora, il più ragguardevole ruolo assunto dalla pena accessoria nell'ambito del trattamento sanzionatorio a seguito dell'evoluzione cui si è fatto cenno corrobora il rilievo secondo cui - fermi restando i poteri del giudice dell'esecuzione, significativamente valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258649 - 51; Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260695 - 700; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857 - 9) secondo una linea di tendenza in nessun modo contraddetta dall'adesione all'indirizzo qui condiviso - non vi è ragione per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione che lamenti l'erronea applicazione (o la mancata applicazione) della pena accessoria nel processo di cognizione, naturalmente secondo le regole e i princìpi (ad esempio, quello devolutivo) che ne scandiscono il percorso verso la formazione del giudicato.

3. Ciò premesso, il ricorso è fondato, sussistendo l'erronea omissione denunciata, sicché, essendo tale omissione emendabile direttamente da questa Corte, in linea con le indicazioni offerte dall'art. 36, secondo comma, cod. pen. e con le statuizioni di Sez. 2, n. 42003 del 2021, Mahmood, cit., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui ha omesso la condanna alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia, pubblicazione che va disposta per la durata di 15 giorni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso la condanna alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del ministero della giustizia, che dispone per la durata di giorni quindici.

Così deciso il 17/01/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente gelo Ca uto [OSCURATO:PERSONA] r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] °l'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 09/03/2021, il Tribunale di Bergamo, per quanto è qui di interesse, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e l'ha condannata alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. ‘,/ proc. pen. - l'inosservanza dell'art. 475 cod. pen., comportando la condanna per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Sulla questione posta dal ricorso esiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. 2.1. Non ignora, infatti, il Collegio l'orientamento espresso, anche di recente, da alcune pronunce di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che ometta l'applicazione di una pena accessoria, dovendo in tal caso il pubblico ministero ricorrere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47604 del 28/10/2019, Cagnoli, Rv. 277547; conf., tra le più recenti, Sez. 5, n. 51390 del 21/06/2018, Suddin, Rv. 274453). 2.2. Ritiene, invece, il Collegio di dover aderire al più recente indirizzo, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria (Sez. 6, n. 1578 del 26/11/2020, dep. 2021, Touimi, Rv. 280582, in una fattispecie in cui si è ritenuto che l'omissione sia emendabile direttamente dalla Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non richiedendosi l'esercizio di un potere discrezionale; conf. Sez. 2, n. 42003 del 24/09/2021, Mahmood, Rv. 282206, in una fattispecie di omessa condanna alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza). 2.3. Conferente verso la prospettiva adottata dall'indirizzo qui condiviso è, ad avviso del Collegio, l'evoluzione che la disciplina delle pene accessorie ha conosciuto a seguito, in particolare, della sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c., I. fall., nella parte in cui dispone «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Nella valutazione del giudice delle leggi, le pene accessorie temporanee previste dalla disposizione censurata, ossia dall'art. 216, u.c., I. fall. «incidono in senso fortemente limitativo su una vasta gamma di diritti fondamentali del condannato, riducendo drasticamente la sua possibilità di esercitare attività lavorative per un arco temporale di dieci anni, destinati a decorrere - in forza dell'art. 139 cod. pen. - dopo l'integrale esecuzione della pena detentiva (la quale, a sua volta, potrebbe avere luogo molti anni dopo la commissione del fatto di reato)»; in questa prospettiva, la rigidità applicativa collegata alla comminatoria in misura fissa delle pene accessorie «non può che generare la possibilità di risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso - e dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - rispetto ai fatti di bancarotta fraudolenta meno gravi; e appare comunque distonica rispetto al menzionato principio dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio» Con l'intervento della Corte costituzionale, le pene accessorie acquisiscono, per così dire, uno status di componenti a pieno titolo e di significativo rilievo del trattamento sanzionatorio, secondo una prospettiva poi avallata dalle Sezioni unite di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 28910 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Suraci, Rv. 27628601, secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.; in questa prospettiva, Sez. U, Suraci la sottolineato la necessaria «modulazione personalizzata» della durata della pena accessoria «in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile». Ora, il più ragguardevole ruolo assunto dalla pena accessoria nell'ambito del trattamento sanzionatorio a seguito dell'evoluzione cui si è fatto cenno corrobora il rilievo secondo cui - fermi restando i poteri del giudice dell'esecuzione, significativamente valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258649 - 51; Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260695 - 700; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857 - 9) secondo una linea di tendenza in nessun modo contraddetta dall'adesione all'indirizzo qui condiviso - non vi è ragione per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione che lamenti l'erronea applicazione (o la mancata applicazione) della pena accessoria nel processo di cognizione, naturalmente secondo le regole e i princìpi (ad esempio, quello devolutivo) che ne scandiscono il percorso verso la formazione del giudicato. 3. Ciò premesso, il ricorso è fondato, sussistendo l'erronea omissione denunciata, sicché, essendo tale omissione emendabile direttamente da questa Corte, in linea con le indicazioni offerte dall'art. 36, secondo comma, cod. pen. e con le statuizioni di Sez. 2, n. 42003 del 2021, Mahmood, cit., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui ha omesso la condanna alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia, pubblicazione che va disposta per la durata di 15 giorni. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso la condanna alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del ministero della giustizia, che dispone per la durata di giorni quindici. Così deciso il 17/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente gelo Ca uto [OSCURATO:PERSONA] r
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