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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 33312/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28776-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 94066600365, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 669/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza n. 2017/CONT/108/16 l'Ispettorato del Lavoro di Modena ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima ditta esercente dal 2008 attività di autotrasporto per conto terzi, il pagamento della somma di euro 69.226,35, a titolo di sanzione amministrativa e spese, per contestate irregolarità relativamente alla posizione di quattro lavoratori.

2. Proposta opposizione, il Tribunale di Modena l'accoglieva parzialmente riducendo ad euro 18.896,33 la sanzione dovuta e compensava le spese di lite.

3. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 669/2021, confermava la pronuncia di prime cure.

4. La Corte distrettuale, a fondamento della decisione, rilevava che il primo giudice aveva ben valutato le risultanze istruttorie, escludendo la tesi di un complotto dei lavoratori nei confronti della datrice di lavoro che, peraltro, non aveva imputato di falso le dichiarazioni rese agli ispettori; sottolineava, infine, l'irrilevanza di altra pronuncia dello stesso Tribunale che, in ordine ad un avviso di addebito dell'INPS scaturente dallo stesso verbale di accertamento, aveva accolto la opposizione: ciò perché la ratio decidendi del provvedimento era stata fondata sulla insufficienza del materiale probatorio fornito dall'INPS che, in quella sede, non aveva intimato i propri testi ed era stato dichiarato decaduto dalla prova; evidenziava, infine, la correttezza della statuizione sulle spese in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione.

5. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Modena.

6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

7. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 28776 sez.

ML - ud. 12-10-2022 -2-

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 2697 cc e 116 cpc, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, degli artt.115 e 116 cpc nonché la motivazione apparente, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto di trattare congiuntamente tutti i motivi di appello e di non censurare la sentenza di primo grado ponendo a fondamento della stessa, al fine della verifica delle prestazioni in nero di [OSCURATO:PERSONA], le prove fornite dall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ovvero il mancato assolvimento dell'onere della prova posto in capo alla resistente.

In particolare, si deduce che era stato provato che la Dimino non aveva mai conosciuto il suddetto Stefanov e di non avere ricevuto dallo stesso mai alcuna prestazione lavorativa.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, degli artt. 115 e 116 cpc nonché la motivazione apparente per avere la Corte distrettuale confermato a decisione di primo grado, sulla scorta di argomentazioni motivazionali apparenti, compendiatesi in clausole di stile inidonee a rendere esplicito l'iter logico giuridico delle statuizioni rese in ordine a dette questioni: in particolare, sull'affermazione di attendibilità o inattendibilità di alcuni testi senza dare alcun conto delle eccezioni formulate nell'atto di appello.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte di appello tenuto conto degli effetti del giudicato esterno prodotto dalla sentenza n. 30/21, passata in giudicato, resa dal Tribunale di Modena nella causa tra [OSCURATO:PERSONA] e INPS, in cui l'avviso di addebito emesso dall'INPS, sulla base dello stesso verbale di accertamento, era stato dichiarato illegittimo, limitandosi ad affermare, con una motivazione apparente, che la detta decisione era fondata esclusivamente sulla insufficienza delle prove quando, invece, in quella sede era stata presa posizione circa il merito della pretesa.

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell'art. 91 cpc e la violazione del principio di causalità per avere la Corte di merito ritenuto, con una motivazione apparente, corretta la statuizione sulle spese da parte del primo Ric. 2021 n. 28776 sez.

ML - ud. 12-10-2022 -3- giudice che era, invece, in contrasto con i principi di causalità e di soccombenza.

6. I primi due motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere scrutinati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

7. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio di motivazione può essere ormai censurato in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass.

S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico- giuridico della impugnata pronuncia.

8. Deve, poi, ribadirsi che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cc si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti di operatività ratione temporis applicabili.

9. In tema, inoltre, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del Ric. 2021 n. 28776 sez.

ML - ud. 12-10-2022 -4- 2014): anche in questo caso le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame.

10. Infine, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).

11. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc e attraverso una adeguata analisi delle risultanze processuali, ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che con il lavoratore Stefanov fosse intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato cd.

"in nero": ciò sulla base non solo dei verbali ispettivi, ma anche attraverso l'esame di tutte le risultanze istruttorie raccolte nel corso del giudizio.

12. Il terzo motivo è infondato.

13. Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (Cass. n. 23045/2018; Cass. n. 11539/2020).

14. La Corte di merito ha applicato correttamente tale principio non riconoscendo l'efficacia di giudicato esterno alla pronuncia, resa dal Tribunale Ric. 2021 n. 28776 sez.

ML - ud. 12-10-2022 -5- di Modena tra la odierna ricorrente e l'INPS, che si poneva appunto come "res inter alios acta" rispetto alla posizione dell'Ispettorato del Lavoro di Modena.

15. Il quarto motivo è parimenti infondato.

16. La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. n. 3438/2016).

17. Nella fattispecie in esame, avendo correttamente ravvisato la Corte di merito, nel giudizio di primo grado, una ipotesi di soccombenza parziale (per essere stata la domanda accolta solo relativamente a tre dei quattro lavoratori oggetto delle contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione), sussistevano i presupposti processuali per derogare al criterio della soccombenza.

18. Per completezza, va evidenziato che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592/2017).

19. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

20. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

Ric. 2021 n. 28776 sez.

ML - ud. 12-10-2022 -6- PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28776-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 94066600365, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 669/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza n. 2017/CONT/108/16 l'Ispettorato del Lavoro di Modena ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima ditta esercente dal 2008 attività di autotrasporto per conto terzi, il pagamento della somma di euro 69.226,35, a titolo di sanzione amministrativa e spese, per contestate irregolarità relativamente alla posizione di quattro lavoratori. 2. Proposta opposizione, il Tribunale di Modena l'accoglieva parzialmente riducendo ad euro 18.896,33 la sanzione dovuta e compensava le spese di lite. 3. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 669/2021, confermava la pronuncia di prime cure. 4. La Corte distrettuale, a fondamento della decisione, rilevava che il primo giudice aveva ben valutato le risultanze istruttorie, escludendo la tesi di un complotto dei lavoratori nei confronti della datrice di lavoro che, peraltro, non aveva imputato di falso le dichiarazioni rese agli ispettori; sottolineava, infine, l'irrilevanza di altra pronuncia dello stesso Tribunale che, in ordine ad un avviso di addebito dell'INPS scaturente dallo stesso verbale di accertamento, aveva accolto la opposizione: ciò perché la ratio decidendi del provvedimento era stata fondata sulla insufficienza del materiale probatorio fornito dall'INPS che, in quella sede, non aveva intimato i propri testi ed era stato dichiarato decaduto dalla prova; evidenziava, infine, la correttezza della statuizione sulle spese in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione. 5. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Modena. 6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 7. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 28776 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 2697 cc e 116 cpc, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, degli artt.115 e 116 cpc nonché la motivazione apparente, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto di trattare congiuntamente tutti i motivi di appello e di non censurare la sentenza di primo grado ponendo a fondamento della stessa, al fine della verifica delle prestazioni in nero di [OSCURATO:PERSONA], le prove fornite dall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro ovvero il mancato assolvimento dell'onere della prova posto in capo alla resistente. In particolare, si deduce che era stato provato che la Dimino non aveva mai conosciuto il suddetto Stefanov e di non avere ricevuto dallo stesso mai alcuna prestazione lavorativa. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, degli artt. 115 e 116 cpc nonché la motivazione apparente per avere la Corte distrettuale confermato a decisione di primo grado, sulla scorta di argomentazioni motivazionali apparenti, compendiatesi in clausole di stile inidonee a rendere esplicito l'iter logico giuridico delle statuizioni rese in ordine a dette questioni: in particolare, sull'affermazione di attendibilità o inattendibilità di alcuni testi senza dare alcun conto delle eccezioni formulate nell'atto di appello. 4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte di appello tenuto conto degli effetti del giudicato esterno prodotto dalla sentenza n. 30/21, passata in giudicato, resa dal Tribunale di Modena nella causa tra [OSCURATO:PERSONA] e INPS, in cui l'avviso di addebito emesso dall'INPS, sulla base dello stesso verbale di accertamento, era stato dichiarato illegittimo, limitandosi ad affermare, con una motivazione apparente, che la detta decisione era fondata esclusivamente sulla insufficienza delle prove quando, invece, in quella sede era stata presa posizione circa il merito della pretesa. 5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell'art. 91 cpc e la violazione del principio di causalità per avere la Corte di merito ritenuto, con una motivazione apparente, corretta la statuizione sulle spese da parte del primo Ric. 2021 n. 28776 sez. ML - ud. 12-10-2022 -3- giudice che era, invece, in contrasto con i principi di causalità e di soccombenza. 6. I primi due motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere scrutinati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 7. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio di motivazione può essere ormai censurato in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico- giuridico della impugnata pronuncia. 8. Deve, poi, ribadirsi che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cc si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti di operatività ratione temporis applicabili. 9. In tema, inoltre, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del Ric. 2021 n. 28776 sez. ML - ud. 12-10-2022 -4- 2014): anche in questo caso le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame. 10. Infine, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017). 11. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc e attraverso una adeguata analisi delle risultanze processuali, ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che con il lavoratore Stefanov fosse intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato cd. "in nero": ciò sulla base non solo dei verbali ispettivi, ma anche attraverso l'esame di tutte le risultanze istruttorie raccolte nel corso del giudizio. 12. Il terzo motivo è infondato. 13. Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto (Cass. n. 23045/2018; Cass. n. 11539/2020). 14. La Corte di merito ha applicato correttamente tale principio non riconoscendo l'efficacia di giudicato esterno alla pronuncia, resa dal Tribunale Ric. 2021 n. 28776 sez. ML - ud. 12-10-2022 -5- di Modena tra la odierna ricorrente e l'INPS, che si poneva appunto come "res inter alios acta" rispetto alla posizione dell'Ispettorato del Lavoro di Modena. 15. Il quarto motivo è parimenti infondato. 16. La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. n. 3438/2016). 17. Nella fattispecie in esame, avendo correttamente ravvisato la Corte di merito, nel giudizio di primo grado, una ipotesi di soccombenza parziale (per essere stata la domanda accolta solo relativamente a tre dei quattro lavoratori oggetto delle contestazioni di cui all'ordinanza ingiunzione), sussistevano i presupposti processuali per derogare al criterio della soccombenza. 18. Per completezza, va evidenziato che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592/2017). 19. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 20. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. Ric. 2021 n. 28776 sez. ML - ud. 12-10-2022 -6- PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu
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