CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 34775/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17214/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C.), rappresentato, assistito e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (Pec: [OSCURATO:EMAIL]; Cod. Fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli (Cod. Fisc.: LNDRRT57A03F8390; Pec.: [OSCURATO:EMAIL]), ed- elettivamente domiciliato presso lo [OSCURATO:PERSONA], Landolfi e Associati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO- ROMA n.9855/2016 depositata il 30/12/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,