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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 34775/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17214/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C.), rappresentato, assistito e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (Pec: [OSCURATO:EMAIL]; Cod.

Fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli (Cod.

Fisc.: LNDRRT57A03F8390; Pec.: [OSCURATO:EMAIL]), ed- elettivamente domiciliato presso lo [OSCURATO:PERSONA], Landolfi e Associati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO- ROMA n.9855/2016 depositata il 30/12/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17214/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C.), rappresentato, assistito e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (Pec: [OSCURATO:EMAIL]; Cod. Fisc.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli (Cod. Fisc.: LNDRRT57A03F8390; Pec.: [OSCURATO:EMAIL]), ed- elettivamente domiciliato presso lo [OSCURATO:PERSONA], Landolfi e Associati in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO- ROMA n.9855/2016 depositata il 30/12/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 34775/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris