CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 1992
Cassazione n. 35979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1992 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 1° giugno 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con cui eccepisce l'estensione del regime di procedibilità a querela alla fattispecie di furto in contestazione ad opera del d.lgs. 150/2022, risulta fondato in quanto il furto aggravato ex art. 625 n. 2 e 7 cod. pen. è oggi procedibile a querela di parte e si rileva, nel caso de quo, la mancanza dell'atto di denunzia querela in atti e la Procura della Repubblica di Palermo, interpellata a tal fine, ha risposto, con nota del 9 maggio 2023, che non risulta essere stata sporta querela; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela, risultando assorbito il secondo motivo di ricorso; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il