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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17248/2026

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a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Laezza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Esposito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Scala [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/01/2026 del GIUDICE per l’UDIENZA PRELIMINAREdel Tribunale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il G.U.P. del Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha applicatola pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle imputazioni qui riassunte:1.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], art. 416, primo, secondo,terzo e quinto comma, cod. pen., per essersi associati tra loro e con altri soggettidandosi una stabile organizzazione allo scopo di commettere più delitti tributari,contro il patrimonio, e di bancarotta fraudolenta, fondando, promuovendo ocomunque gestendo una pluralità di imprese, alcune reali alcune di comodo, alfine di compiere operazioni finalizzate all’evasione fiscale, quali l’utilizzazione difatture per operazioni inesistenti e la fittizia delocalizzazione.1.2.

Per il solo [OSCURATO:PERSONA], art. 110 cod. pen. e 216, primo comma, n. 2, 219,primo comma, e 223, primo comma, legge fall., a lui contestati per aver sottrattoo comunque distrutto le scritture contabili della fallita “[OSCURATO:PERSONA].r.l.”, dichiarata fallita nel 2017, in qualità di amministratore di fatto e di dirittodal 30 settembre 2005 al 5 agosto 2010, al fine di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.1.3.

Per tutti i ricorrenti tranne [OSCURATO:PERSONA], plurime ipotesi del reato di cuiall’art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato per aver emesso fatture o altridocumenti per operazioni inesistenti mediante diverse società di cui eranoamministratori di fatto o di diritto al fine di consentire a terzi l’evasione delleimposte sui redditi o sul valore aggiunto.1.4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ipotesi del reato di cui all’art. 2 d.lgs.10 marzo 2000, n. 74, contestato per aver registrato nelle scritture contabili dellesocietà di cui erano amministratori di fatto o di diritto e dichiarato con i prescrittiadempimenti fiscali fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le impostesui redditi o sul valore aggiunto.2.

Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di duemotivi.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge processuale poiché ilricorrente, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonavrebbe potuto essere ammesso all’applicazione della pena su richiesta delle partinon essendo stato estinto il debito tributario.

In ragione di tale vizio, da qualificarsiquale violazione di legge processuale sancita a pena di inammissibilità secondo lagiurisprudenza di legittimità, in quanto afferente ad un vizio estrinseco al rito dipatteggiamento e dunque al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento potrebbe essere impugnataanche dall’imputato in presenza di un interesse concreto ed attuale all’elisionedella sentenza stessa, che qui risiederebbe nella conseguente elisione delpregiudizio economico-patrimoniale derivante dalla confisca di quanto insequestro, e consentirebbe al ricorrente di accedere alla più favorevole proceduradelineata dal medesimo art. 13-bis così come novellato dal d.lgs. 14 giugno 2024,n. 87.2.2.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 448-bis, comma 2, cod.proc. pen., in relazione all’illegalità della pena.

Anche qualora non si dovessecondividere la natura di violazione di legge processuale sancita a pena diinammissibilità del vizio rilevato con il motivo precedente, tale vizio riguarderebbel’illegalità della pena, in quanto determinata attraverso una riduzione nonconsentita per l’assenza dei presupposti normativi di accesso al rito.2.3.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., in relazione all’illegalità della pena.

Il G.U.P., all’udienza del 19 settembre2023, avrebbe sollecitato le parti a rettificare le istanze di patteggiamento rispettoalle pene; istanza rettificata che nel caso di specie sarebbe stata successivamentedepositata.

Su tale istanza, tuttavia, il Pubblico Ministero non avrebbe prestato ilconsenso; di conseguenza, il G.U.P. non avrebbe potuto, come poi ha fatto,emettere sentenza di patteggiamento non solo non dando atto dell’istanzarettificata, ma anzi ratificando l’istanza del 23 maggio 2023, oramai priva diefficacia e superata.3.

Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tremotivi.3.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge processuale poiché ilricorrente, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonavrebbe potuto essere ammesso all’applicazione della pena su richiesta delle partinon essendo stato estinto il debito tributario.

In ragione di tale vizio, da qualificarsiquale violazione di legge processuale sancita a pena di inammissibilità secondo lagiurisprudenza di legittimità, in quanto afferente ad un vizio estrinseco al rito dipatteggiamento e dunque al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento potrebbe essere impugnataanche dall’imputato in presenza di un interesse concreto ed attuale all’elisionedella sentenza stessa, che qui risiederebbe nella conseguente elisione delpregiudizio economico-patrimoniale derivante dalla confisca di quanto in sequestroe consentirebbe al ricorrente di accedere alla più favorevole procedura delineatadal medesimo art. 13-bis così come novellato dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.3.2.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 448-bis, comma 2, cod.proc. pen., in relazione all’illegalità della pena.

Anche qualora non si dovessecondividere la natura di violazione di legge processuale sancita a pena diinammissibilità del vizio rilevato con il motivo precedente, tale vizio riguarderebbel’illegalità della pena, in quanto determinata attraverso una riduzione nonconsentita per l’assenza dei presupposti normativi di accesso al rito.3.3.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., in relazione all’illegalità della pena.

Il G.U.P., all’udienza del 19 settembre2023, avrebbe sollecitato le parti a rettificare le istanze di patteggiamento rispettoalle pene; istanza rettificata che nel caso di specie sarebbe stata successivamentedepositata.

Su tale istanza, tuttavia, il Pubblico Ministero non avrebbe prestato ilconsenso; di conseguenza, il G.U.P. non avrebbe potuto, come poi ha fatto,emettere sentenza di patteggiamento non solo non dando atto dell’istanzarettificata, ma anzi ratificando l’istanza del 23 maggio 2023, oramai priva diefficacia e superata.4.

Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone dicinque motivi, unitariamente trattati, che deducono:4.1.

Violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per difetto dicorrelazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza per mancanzadel consenso del Pubblico Ministero, e abnormità del provvedimento.4.2.

Violazione del medesimo articolo per difetto di correlazione in ordineall’espressione della volontà dell’imputato e per illegalità della pena per non aversanzionato il reato satellite.4.3.

Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione,nonché illegalità della pena, poiché la sentenza di patteggiamento, in relazioneagli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sarebbe stata emessa in mancanzadella valutazione della continuazione tra gli anni d’imposta.4.4.

Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poichéla sentenza di patteggiamento sarebbe stata emessa in assenza delle condizioni diammissibilità al rito di cui all’art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.4.5.

Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione perdifetto di correlazione e per pena illegale in ordine alla disposta confisca.5.

In capo al ricorrente sussisterebbe un interesse all’impugnazione dellasentenza di patteggiamento atteso che la richiesta di applicazione della penarisalirebbe ad un contesto fattuale e processuale profondamente diverso da quelloindagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Varese con il qualesarebbe contestato al ricorrente il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti riferite alla medesima societàed al medesimo periodo temporale oggetto della sentenza impugnata.

In talecontesto, sarebbe impedito al ricorrente di eccepire efficacemente il bis in idemnel nuovo procedimento penale, atteso che per il fatto storico contestato sarebbestata presentata istanza di patteggiamento, ma tale reato non sarebbe statosanzionato dal G.U.P..

Infatti, a seguito della sollecitazione del G.U.P. all’udienzadel 19 settembre 2023, sarebbe stata depositata istanza rettificata a mezzo PECdal difensore in data 16 ottobre 2023.

A tale istanza il Pubblico Ministero nonavrebbe prestato il consenso; nonostante ciò, il G.U.P. avrebbe emesso sentenzaratificando il precedente accordo, evidentemente illegale e ormai privo di efficacia.La sentenza sarebbe inoltre viziata per illegalità della pena, in quanto determinatainfatti, non sarebbe stato applicato alcun aumento per il reato satellite di cui alcapo OO, oggetto dell’istanza di patteggiamento, e mancherebbe l’indicazionedella continuazione interna.

Peraltro, la pena applicata risulterebbe così più severadi quanto determinato nell’accordo, non essendo stato sanzionato il reato satellite.La sentenza impugnata sarebbe inoltre viziata in relazione alle condizioni diaccesso al rito, poiché contrariamente a quanto previsto dall’art. 13-bis d.lgs. 10marzo 2000, n. 74 sarebbe stata applicata la pena su richiesta delle parti inassenza dell’integrale riparazione del debito tributario.

Infine, la sentenza sarebbeaffetta da vizio di motivazione apparente e mancante in ordine alla confiscadisposta, poiché non sarebbero stati indicati i beni o somme di denaro oggetto diablazione, la natura della confisca, l’esatto ammontare della somma, il criterio dideterminazione del valore oggetto di ablazione, e il nesso di pertinenzialità o diderivazione tra i beni confiscati e il reato ritenuto sussistente.

Tale vizio dimotivazione lederebbe inoltre il diritto di difesa dell’imputato.6.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi,unitariamente trattati, che deducono:6.1.

Violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per difetto dicorrelazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza per mancanzadel consenso del Pubblico Ministero, abnormità del provvedimento e illegalità dellapena.6.2.

Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poichéla sentenza di patteggiamento sarebbe stata emessa in assenza delle condizioni diammissibilità al rito di cui all’art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.6.3.

Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione perdifetto di correlazione e per pena illegale in ordine alla disposta confisca.7.

In capo al ricorrente sussisterebbe un interesse concreto e attualeall’impugnazione atteso che l’istanza di applicazione della pena risalirebbe a uncontesto fattuale e processuale profondamente diverso da quello attuale, eradicalmente venuto meno, anche alla luce del principio di attualità che connotal’istituto del patteggiamento.

Entrando nel merito, si evidenzia che, a seguito dellasollecitazione del G.U.P., all’udienza del 19 settembre 2023 sarebbe statadepositata istanza rettificata a mezzo PEC dal difensore in data 16 ottobre 2023.A tale istanza il Pubblico Ministero non avrebbe prestato il consenso; nonostanteciò, il G.U.P. avrebbe emesso sentenza ratificando il precedente accordo,evidentemente illegale e ormai privo di efficacia.

La sentenza sarebbe inoltreviziata in relazione alle condizioni di accesso al rito, poiché contrariamente aquanto previsto dall’art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 sarebbe stata applicatala pena su richiesta delle parti in assenza dell’integrale riparazione del debitotributario.

Tale vizio assumerebbe rilievo concreto e attuale poiché la permanenzadi una sentenza nel casellario giudiziale del ricorrente inciderebbe negativamentesia sulla valutazione di una sua eventuale recidiva sia sulla possibilità di accederenuovamente al rito del patteggiamento, nonché sulla possibilità di ottenere lasospensione condizionale della pena.

Infine, la sentenza sarebbe affetta da viziodi motivazione apparente e mancante in ordine alla confisca disposta, poiché nonsarebbero stati indicati i beni o somme di denaro oggetto di ablazione, la naturadella confisca, l’esatto ammontare della somma, il criterio di determinazione delvalore oggetto di ablazione, e il nesso di pertinenzialità o di derivazione tra i beniconfiscati e il reato ritenuto sussistente.

Tale vizio di motivazione lederebbe inoltreil diritto di difesa dell’imputato.8.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi.8.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge processuale poiché ilricorrente, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonavrebbe potuto essere ammesso all’applicazione della pena su richiesta delle partinon essendo stato estinto il debito tributario.

In ragione di tale vizio, da qualificarsiquale violazione di legge processuale sancita a pena di inammissibilità secondo lagiurisprudenza di legittimità, in quanto afferente ad un vizio estrinseco al rito dipatteggiamento e dunque al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento potrebbe essere impugnataanche dall’imputato in presenza di un interesse concreto ed attuale all’elisionedella sentenza stessa, che qui risiederebbe nella conseguente elisione delpregiudizio economico-patrimoniale derivante dalla confisca di quanto insequestro, e consentirebbe al ricorrente di accedere alla più favorevole proceduradelineata dal medesimo art. 13-bis così come novellato dal d.lgs. 14 giugno 2024,n. 87.8.2.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 448-bis, comma 2, cod.proc. pen., in relazione all’illegalità della pena.

Anche qualora non si dovessecondividere la natura di violazione di legge processuale sancita a pena diinammissibilità del vizio rilevato con il motivo precedente, tale vizio riguarderebbel’illegalità della pena, in quanto determinata attraverso una riduzione nonconsentita per l’assenza dei presupposti normativi di accesso al rito.8.3.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., in relazione all’illegalità della pena.

Il G.U.P., all’udienza del 19 settembre2023, avrebbe sollecitato le parti a rettificare le istanze di patteggiamento rispettoalle pene; istanza rettificata che nel caso di specie sarebbe stata successivamentedepositata.

Su tale istanza, tuttavia, il Pubblico Ministero non avrebbe prestato ilconsenso; di conseguenza, il G.U.P. non avrebbe potuto, come poi ha fatto,emettere sentenza di patteggiamento non solo non dando atto dell’istanzarettificata, ma anzi ratificando l’istanza del 23 maggio 2023, oramai priva diefficacia e superata.9.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi.9.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge processuale poiché ilricorrente, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonavrebbe potuto essere ammesso all’applicazione della pena su richiesta delle partinon essendo stato estinto il debito tributario.

In ragione di tale vizio, da qualificarsiquale violazione di legge processuale sancita a pena di inammissibilità secondo lagiurisprudenza di legittimità, in quanto afferente ad un vizio estrinseco al rito dipatteggiamento e dunque al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento potrebbe essere impugnataanche dall’imputato in presenza di un interesse concreto ed attuale all’elisionedella sentenza stessa, che qui risiederebbe nella conseguente elisione delpregiudizio economico-patrimoniale derivante dalla confisca di quanto insequestro, e consentirebbe al ricorrente di accedere alla più favorevole proceduradelineata dal medesimo art. 13-bis così come novellato dal d.lgs. 14 giugno 2024,n. 87.9.2.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 448-bis, comma 2, cod.proc. pen., in relazione all’illegalità della pena.

Anche qualora non si dovessecondividere la natura di violazione di legge processuale sancita a pena diinammissibilità del vizio rilevato con il motivo precedente, tale vizio riguarderebbel’illegalità della pena, in quanto determinata attraverso una riduzione nonconsentita per l’assenza dei presupposti normativi di accesso al rito.9.3.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., in relazione all’illegalità della pena.

Il G.U.P., all’udienza del 19 settembre2023, avrebbe sollecitato le parti a rettificare le istanze di patteggiamento rispettoalle pene; istanza rettificata con puntuale ricalcolo della pena che nel caso di speciesarebbe stata depositata all’udienza del 24 gennaio 2024.

Su tale istanza, tuttavia,il Pubblico Ministero non avrebbe prestato il consenso; di conseguenza, il G.U.P.non avrebbe potuto, come poi ha fatto, emettere sentenza di patteggiamento nonsolo non dando atto dell’istanza rettificata, ma anzi ratificando l’istanza del 18maggio 2023, oramai priva di efficacia e superata.10.

Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone ditre motivi.10.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge processuale poiché ilricorrente, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonavrebbe potuto essere ammesso all’applicazione della pena su richiesta delle partinon essendo stato estinto il debito tributario.

In ragione di tale vizio, da qualificarsiquale violazione di legge processuale sancita a pena di inammissibilità secondo lagiurisprudenza di legittimità, in quanto afferente ad un vizio estrinseco al rito dipatteggiamento e dunque al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento potrebbe essere impugnataanche dall’imputato in presenza di un interesse concreto ed attuale all’elisionedella sentenza stessa, che qui risiederebbe nella conseguente elisione delpregiudizio economico-patrimoniale derivante dalla confisca di quanto insequestro, e consentirebbe al ricorrente di accedere alla più favorevole proceduradelineata dal medesimo art. 13-bis così come novellato dal d.lgs. 14 giugno 2024,n. 87.10.2.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 448-bis, comma 2, cod.proc. pen., in relazione all’illegalità della pena.

Anche qualora non si dovessecondividere la natura di violazione di legge processuale sancita a pena diinammissibilità del vizio rilevato con il motivo precedente, tale vizio riguarderebbel’illegalità della pena, in quanto determinata attraverso una riduzione nonconsentita per l’assenza dei presupposti normativi di accesso al rito.10.3.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., in relazione all’illegalità della pena.

Il G.U.P., all’udienza del 19settembre 2023, avrebbe sollecitato le parti a rettificare le istanze dipatteggiamento rispetto alle pene; istanza rettificata con puntuale ricalcolo dellapena (e con modifica del patteggiamento, atteso che nella precedente istanzasarebbe stato erroneamente indicato quale reato più grave il reato di bancarotta,in realtà mai contestato al [OSCURATO:PERSONA]) che nel caso di specie sarebbe stata depositatail 24 gennaio 2024.

Su tale istanza, tuttavia, il Pubblico Ministero non avrebbeprestato il consenso; di conseguenza, il G.U.P. non avrebbe potuto, come poi hafatto, emettere sentenza di patteggiamento, non solo non dando atto dell’istanzarettificata, ma anzi ratificando tale istanza, per quanto priva di efficacia inmancanza del consenso del Pubblico Ministero.11.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa AntoniettaPicardi, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata, con la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati e, pertanto, devono essere accolti per quanto diragione.2.

Risulta fondata la censura inerente all’applicazione dell’art. 13-bis del d.lgs.n. 74 del 2000, dapprima modificato dal d.lgs. n. 14 giugno 2024, n. 87 esuccessivamente sostituito, in continuità normativa, dall’art. 90 del D. Lgs. n. 173del 2024.2.1.

In proposito, ritiene il collegio di condividere e far proprie leargomentazioni della sentenza della terza sezione di questa Corte (Sez. 3, n.22628 del 18/04/2025, PG, PMT c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288261 – 01), che haricostruito la normativa di diretto interesse per il presente scrutinio come segue:«L’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. 24 settembre2015, n. 158, nella sua formulazione originaria vigente fino al 29 giugno 2024,ammetteva l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice diprocedura penale in presenza della circostanza del precedente comma 1, cioèquando “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, idebiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estintimediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle specialiprocedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle normetributarie”, nonché in presenza del “ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesidi cui all’articolo 13, commi 1 e 2”, che stabilivano le cause di non punibilitàrispettivamente per gli art. 10-bis, 10-ter, 10 quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del2000 (comma 1) e per gli art. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (comma 2).

In seguitoalla novella dell’art. 1, comma 1, lett. g), n. 2, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, lanorma è stata riformulata in modo più chiaro perché il riferimento al comma 1dell’art. 13 è stato esplicitato, aggiungendo dopo le parole “può essere chiestadalle parti solo quando” le parole “prima della dichiarazione di apertura deldibattimento di primo grado, il debito tributario, compresi sanzioni amministrativee interessi, è estinto” e subito dopo «nonché» e, prima delle parole “ravvedimentooperoso”, le parole “quando ricorre”.

Pertanto, la norma continua ad ammettere ilricorso al rito speciale previsto dall’art. 444 e ss. cod. proc. pen., per i reatidichiarativi, solo quando vi sia stato l’integrale pagamento del debito tributarioprima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, pur se dopola formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni,verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o diprocedimenti penali, diversamente operando la causa di non punibilità previstadall’art. 13, comma 2, del medesimo d.lgs. (Sez. 3, n. 47287 del 02/10/2019,Cetin, Rv. 277897 - 01).

Va peraltro chiarito come non abbiano, allo stato,rilevanza le disposizioni di cui al d.lgs. 5 novembre 2024 n. 173, abrogative deld.lgs. 74 del 2000, essendo stata l’efficacia della nuova legge differita al 1°gennaio 2026 e, per quanto d’interesse, è stata mantenuta inalterata la previsionedell’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in quanto trasfusa nell’art. 90 della nuovalegge, con la conseguenza che comunque sussiste continuità normativa tra lerispettive norme […] Ciò posto, … l’accesso al rito premiale è consentito solo incaso di estinzione del debito tributario, in esso compresi sanzioni e interessi, primadell’apertura del dibattimento, ovvero, a condizioni esatte, in caso di ravvedimentooperoso.

La salvezza dell’ipotesi del comma 2 del precedente art. 13 si riferisce,quindi, alla causa di non punibilità che opera se i debiti tributari, compresi sanzionie interessi, sono stati estinti mediante l’integrale pagamento degli importi dovuti,in seguito al ravvedimento operoso o alla presentazione della dichiarazioneomessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo diimposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano avvenutiprima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o diprocedimenti penali.

I requisiti per l’operatività della causa di non punibilità sonoquindi del tutto diversi da quelli previsti per l’accesso al rito premiale.

La disciplinamuta per i reati degli art. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del2000 per i quali l’estinzione del debito tributario vale a integrare la causa di nonpunibilità dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, il che neutralizza lapossibilità di accedere al rito premiale dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del2000 (si veda sul punto Sez, 3, n. 9083 del 12/01/2021, Matassini, Rv. 281709-01 con attenta analisi delle norme anche con riferimento alla sostanzialeinapplicabilità dell’art. 13-bis, comma 2, ai reati degli art. 10-bis,10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, in motivazione, par. 3). […] Alla luce delleconsiderazioni svolte è certo che, in assenza dell’estinzione del debito tributario,ivi compresi sanzioni e interessi, il ricorrente non avrebbe potuto definire ilprocedimento con l’applicazione concordata della pena».La sentenza in esame persuasivamente ha ritenuto che «Il requisito richiestodall’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per l’accesso al procedimento speciale ex art.444 cod. proc. pen. costituisce, infatti, un presupposto processuale diammissibilità del rito e, dunque, si sostanzia in una preclusione processuale cheopera ab extrinseco e che, quindi, impedisce al giudice, in mancanza dei requisitidi ammissibilità richiesti dalla legge, di emettere una decisione sul merito dellaregiudicanda (quindi di recepire l’accordo delle parti pur in presenza dei requisitiintrinseci ex art. 444, comma 2, cod. proc. pen.), con la conseguenza che lamancanza dei requisiti di ammissibilità del rito, che sono, come detto, estrinseci eche fungono perciò da requisiti di validità del rapporto processuale instaurato conl’esercizio dell’azione penale, consente al giudice di emettere una decisione laquale contiene però solo l’accertamento della mancanza medesima.

Diversamente,il giudice emetterebbe una decisione viziata».L’art. 13-bis citato richiede, per l’accesso e, dunque, per l’ammissibilità delrito speciale ex art. 444 cod. proc. pen. le precise condizioni ivi disciplinate; ilgiudice, intanto può recepire l’accordo delle parti e operare le valutazioni ex art.444, comma 2, cod. proc. pen., se ed in quanto esista il requisito di ammissibilitàdel rito, mancando il quale la decisione di merito, in quanto preclusa, deve ritenersiillegittima.

In tale evenienza, pertanto, non è pertinente fare riferimento ai limitistabiliti dall’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., secondo i quali “il pubblicoministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontàdell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erroneaqualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza”, dal momento che il vizio si pone fuori e prima di tali vizi, attenendo adun presupposto di ammissibilità del procedimento speciale ex art. 444 cod. proc.pen. che, esulando dall’ambito applicativo dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., segue invece le regole generali.2.2.

In questa direzione si erano, del resto, già orientati altri approdi di questaCorte, riguardanti previsioni diverse nell’ambito della disciplina dell’istitutodell’applicazione della pena su richiesta delle parti, ma attinenti alla medesimatematica di fondo.Sez.6, n. 19679 del 27/01/2021, PG c/Bove, Rv. 281664, si era espressa nelsenso che, in tema di patteggiamento nei reati contro la [OSCURATO:PERSONA],è ricorribile per cassazione la sentenza pronunciata in difetto della restituzioneintegrale del prezzo o del profitto prevista ex art. 444, comma 1-ter cod. proc.pen. dal momento che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione diuna norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, vizio deducibileex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., secondo il regime generale delleimpugnazioni.

La decisione in commento, dopo un’attenta analisi della naturagiuridica dell’istituto del c.d. patteggiamento, ha chiarito che con il patto sulla penadi cui all’art. 444 e segg. cod. proc. pen.

«la parte, rinunciando a dirittifondamentali, chiede, attraverso l'accordo, una determinata pena rispetto alquadro normativo in quel momento vigente, e dal contenuto di tale richiesta,raggiunto l'accordo, non può più recedere.» Tuttavia, si è puntualizzato, «Questo,solo questo, giustifica la limitazione al potere di impugnare, ai sensi dell'art. 448,comma 2-bis cod. proc. pen.; la parte non può strumentalmente impugnare lasentenza pronunciata che recepisce un accordo che presuppone la rinuncia a dirittifondamentali e dal quale non può recedere.

Il limitato potere di impugnare previstodall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. si giustifica tuttavia in relazione allestatuizioni della sentenza che sono ricognitive di un patto fondato sulla rinuncia adiritti fondamentali (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv.279348), ma non anche per quelle che sono invece espressione di accordi conclusiin violazione di una condizione di ammissibilità della richiesta di accesso al rito».Sez.2, n. 22187 del 19/04/2019, Taib, si era posta, dapprima, in consapevolecontrasto con l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale «l'accesso alpatteggiamento allargato nei casi non consentiti di cui all'art. 444, comma 1 bis,cod. proc. pen. integra un'ipotesi di pena illegale, con la conseguenza che avversola sentenza è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 448,comma 2bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3828 del 10/01/2019, PG [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274981; nello stesso senso Sez. 2, n. 54958 del 11/10/2017, P.G., D'Onofrio,Rv. 271526)»; ed aveva di conseguenza affermato che «alla luce dei principirichiamati dalla sentenza Jazouli in tema di pena illegale e tenuto conto delcontenuto precettivo dell'art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo(sul punto Sez.

U, n. 34472 del 19/04/2012, Ercolano, Rv. 252934) l'erroneaammissione al rito per effetto dell'omessa considerazione della preclusionestabilita per i recidivi qualificati dall'art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen. nonridonda in termini necessitati sulla natura della pena […].

L'illegalità non connota,dunque, la determinazione della sanzione in senso proprio sibbene le condizionid'accesso che escludono la premialità ove la pena concordata superi i due anni,soli o congiunti a pena pecuniaria, in relazione alle specifiche categorie di delittipreviste dall'art. 444, comma 1 bis, ovvero a soggetti dichiarati delinquentiabituali, professionali o per tendenza o, ancora, recidivi ex art. 99, comma 4,cod.pen.

Tanto si evince in primo luogo dal dato testuale della norma di cui alcomma 1 bis che "esclude" l'operatività dell'istituto dell'applicazione della penanelle ipotesi ivi contemplate, delimitandone ab estrinseco i presupposti, la cuiviolazione, pertanto, si riflette solo indirettamente sulla misura della pena pereffetto del riconoscimento della diminuente premiale».Ed aveva così concluso che «Al fine della delimitazione dell'area d'impugnabilitàdella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. alla luce del tassativo catalogo enunziatoall'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. appare, pertanto, controvertibile lasussunzione nell'area dell'illegalità della pena delle violazioni che concernono ilimiti oggettivi e soggettivi che restringono l'area di accesso al rito, non risultandoall'uopo dirimente il richiamo alla giurisprudenza CEDU circa la natura sostanzialedelle norme a carattere premiale.

Invero, alla stregua delle cospicua elaborazionegiurisprudenziale sul tema deve ritenersi che l'illegalità della pena postuli cometratto qualificante un difetto di corrispondenza, qualitativo o quantitativo, tra laprevisione sanzionatoria e il trattamento in concreto inflitto che rende quest'ultimocontrario al dettato della legge sicché l'estensione interpretativa finalizzata aricondurvi violazioni di altra e diversa natura, prodromiche e strumentali rispettoalla determinazione della pena, appare dubbia.».2.3.

Quanto alla verifica dei requisiti di legittimazione ed interesseall’impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle partiin carenza di tale indefettibile presupposto di ammissibilità, la decisione della terzasezione n. 22628 del 18/04/2025 ha chiarito che la prima spetta tanto al pubblicoministero quanto all'imputato, ma l'interesse all'impugnazione, istituzionalmenteimmanente alle funzioni esercitate dal pubblico ministero, deve essere, perl’imputato, accertato in concreto, caso per caso (Sez. 3, n. 22628 del 18/04/2025,cit.

Rv. 288261-02).Anche l’imputato, dunque, è legittimato ad impugnare tale carenzaprocessuale, purché indichi, specificamente, un interesse apprezzabile in tal senso(Sez.

U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215826).Negli stessi termini era stato in precedenza affrontato da questa Corte il temadell'interesse a ricorrere dell’imputato, avendo in più occasioni la giurisprudenzadi legittimità evidenziato che è inammissibile il ricorso proposto dall'imputatoavverso la sentenza di applicazione della pena, sul presupposto dell'inapplicabilitàdel c.d. patteggiamento allargato in ragione della contestata recidiva reiterata,specifica, infraquinquennale qualora l'imputato non indichi nel ricorso lo specificointeresse all'annullamento della sentenza (Sez.2, Taib, cit.; Sez. 4, n. 40060 del21/06/2012, Broccolato, Rv. 253722; Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Marinelli,Rv. 257066; Sez. 3, n. 49204 del 07/10/2014, M., Rv. 261207), posizione chedeclina il più generale principio che vieta al giudice dell'impugnazione, inmancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, dimodificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per ilreo (Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677).Occorre infatti ricordare che l’interesse che l’art. 568, comma 4, cod. proc.pen. pone quale condizione per l’impugnazione deve essere correlato alla finalitàperseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione disvantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire,comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto aquella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistemanormativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione conrichiami a Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

Inparticolare, la sentenza delle Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino,Rv.202269, ha chiarito che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è«subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimentodel giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnantee l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile ilconseguimento di un risultato vantaggioso».L’interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, in vista dellarimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisionegiudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia unadecisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (ex multis,Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Rv. 282542).

Inoltre, costituisce arrestoconsolidato quello secondo cui il requisito dell’interesse deve sussistere sia almomento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1,n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez.

U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino,Rv. 202269; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 20del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.208165).Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in definitiva, l'interesse allaproposizione della impugnazione deve essere allora concreto, attuale e rilevante,non potendosi individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge.3.

Orbene, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eVadalà hanno esplicitato un concreto interesse all’impugnazione, con riferimentoall’immediata elisione, prodotta dall’accoglimento del ricorso, del pregiudizioeconomico-patrimoniale determinato dal provvedimento di confisca che li harispettivamente raggiunti e che non ha formato oggetto dell’accordo delle parti,anche nella prospettiva di accedere, nel corso del dibattimento e fino alla suachiusura, all’estinzione del debito tributario, presupposto dell’attenuazione di penaintrodotta dal d. lgs. n. 87 del 2024 con la modifica dell’art. 13-bis, comma 1, deld. lgs. n. 74 del 2000, successiva al perfezionamento dell’accordo sulla pena,intervenuto nel maggio 2023.I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, a loro volta, indicato il proprio interesseconcreto alla rimozione del provvedimento impugnato a riguardo degli effettipenali del giudicato, tra l’altro forieri, per il primo, di incidere sulle scelte difensiveesperibili nell’ambito di altro procedimento penale, pendente dinanzi a diversaautorità giudiziaria per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fattureper operazioni inesistenti, relativo alla medesima società ed alle medesimeannualità oggetto dell’attuale contestazione (ed oggetto di sopravvenuta notificadi avviso di conclusione delle indagini preliminari, non noto al momento dellaconclusione dell’accordo sulla pena); ed a riguardo, quanto al secondo, delladisposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca e dei suoi effettipregiudizievoli, al cospetto della perdurante esposizione debitoria del ricorrentenei confronti dell’Erario.4.

Sono fondati anche i motivi dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] eLaezza [OSCURATO:PERSONA] che attengono alla dedotta carenza di motivazione della sentenzaimpugnata con riferimento alla disposta confisca del denaro e dei benirispettivamente sequestrati.È principio affermato dal massimo organo nomofilattico di questa Corte, dalquale il collegio non ha ragione di discostarsi, quello in virtù del quale “la sentenzadi patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile percassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove lamisura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribileper vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.proc. pen.” (Sez.

U n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348).Premesso che l’accordo tra le parti non ha investito la misura di sicurezza, lastatuizione, lapidaria ed omnicomprensiva, resa sul punto dal primo giudice si èlimitata a richiamare il testo dell’art. 12 bis del d. lgs. n. 74 del 2000 (ora art. 87d. lgs. n. 173 del 2024), senza nulla aggiungere sull’oggetto della confisca, sullasua riconducibilità alla nozione di profitto o di prezzo del reato, sulla suaqualificazione come “diretta” o, nella impossibilità, “per equivalente”, ovvero perun valore corrispondente al prezzo o al profitto.5.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, senzarinvio, con la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli.La presente decisione, che travolge la sentenza di patteggiamento a causadell’insussistenza originaria della condizione che avrebbe consentito al giudice direcepire e vagliare l’accordo delle parti sull’applicazione della pena e a cagionedell’assoluta mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca nei confrontidei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], produce effetto assorbente delle altre questioniposte con i ricorsi, relative ad un’assunta “novazione” dell’accordo, che avrebbesuperato il primigenio, accolto dal giudice e alla dedotta illegalità della pena inflittaai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione del trattamento sanzionatorioper il reato continuato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Napoli per l’ulteriore corso.Così deciso il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Laezza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Esposito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Scala [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 21/01/2026 del GIUDICE per l’UDIENZA PRELIMINAREdel Tribunale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il G.U.P. del Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha applicatola pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle imputazioni qui riassunte:1.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], art. 416, primo, secondo,terzo e quinto comma, cod. pen., per essersi associati tra loro e con altri soggettidandosi una stabile organizzazione allo scopo di commettere più delitti tributari,contro il patrimonio, e di bancarotta fraudolenta, fondando, promuovendo ocomunque gestendo una pluralità di imprese, alcune reali alcune di comodo, alfine di compiere operazioni finalizzate all’evasione fiscale, quali l’utilizzazione difatture per operazioni inesistenti e la fittizia delocalizzazione.1.2. Per il solo [OSCURATO:PERSONA], art. 110 cod. pen. e 216, primo comma, n. 2, 219,primo comma, e 223, primo comma, legge fall., a lui contestati per aver sottrattoo comunque distrutto le scritture contabili della fallita “[OSCURATO:PERSONA].r.l.”, dichiarata fallita nel 2017, in qualità di amministratore di fatto e di dirittodal 30 settembre 2005 al 5 agosto 2010, al fine di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.1.3. Per tutti i ricorrenti tranne [OSCURATO:PERSONA], plurime ipotesi del reato di cuiall’art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato per aver emesso fatture o altridocumenti per operazioni inesistenti mediante diverse società di cui eranoamministratori di fatto o di diritto al fine di consentire a terzi l’evasione delleimposte sui redditi o sul valore aggiunto.1.4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ipotesi del reato di cui all’art. 2 d.lgs.10 marzo 2000, n. 74, contestato per aver registrato nelle scritture contabili dellesocietà di cui erano amministratori di fatto o di diritto e dichiarato con i prescrittiadempimenti fiscali fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le impostesui redditi o sul valore aggiunto.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di duemotivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale poiché ilricorrente, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonavrebbe potuto essere ammesso all’applicazione della pena su richiesta delle partinon essendo stato estinto il debito tributario. In ragione di tale vizio, da qualificarsiquale violazione di legge processuale sancita a pena di inammissibilità secondo lagiurisprudenza di legittimità, in quanto afferente ad un vizio estrinseco al rito dipatteggiamento e dunque al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento potrebbe essere impugnataanche dall’imputato in presenza di un interesse concreto ed attuale all’elisionedella sentenza stessa, che qui risiederebbe nella conseguente elisione delpregiudizio economico-patrimoniale derivante dalla confisca di quanto insequestro, e consentirebbe al ricorrente di accedere alla più favorevole proceduradelineata dal medesimo art. 13-bis così come novellato dal d.lgs. 14 giugno 2024,n. 87.2.2. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 448-bis, comma 2, cod.proc. pen., in relazione all’illegalità della pena. Anche qualora non si dovessecondividere la natura di violazione di legge processuale sancita a pena diinammissibilità del vizio rilevato con il motivo precedente, tale vizio riguarderebbel’illegalità della pena, in quanto determinata attraverso una riduzione nonconsentita per l’assenza dei presupposti normativi di accesso al rito.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., in relazione all’illegalità della pena. Il G.U.P., all’udienza del 19 settembre2023, avrebbe sollecitato le parti a rettificare le istanze di patteggiamento rispettoalle pene; istanza rettificata che nel caso di specie sarebbe stata successivamentedepositata. Su tale istanza, tuttavia, il Pubblico Ministero non avrebbe prestato ilconsenso; di conseguenza, il G.U.P. non avrebbe potuto, come poi ha fatto,emettere sentenza di patteggiamento non solo non dando atto dell’istanzarettificata, ma anzi ratificando l’istanza del 23 maggio 2023, oramai priva diefficacia e superata.3. Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tremotivi.3.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale poiché ilricorrente, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonavrebbe potuto essere ammesso all’applicazione della pena su richiesta delle partinon essendo stato estinto il debito tributario. In ragione di tale vizio, da qualificarsiquale violazione di legge processuale sancita a pena di inammissibilità secondo lagiurisprudenza di legittimità, in quanto afferente ad un vizio estrinseco al rito dipatteggiamento e dunque al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento potrebbe essere impugnataanche dall’imputato in presenza di un interesse concreto ed attuale all’elisionedella sentenza stessa, che qui risiederebbe nella conseguente elisione delpregiudizio economico-patrimoniale derivante dalla confisca di quanto in sequestroe consentirebbe al ricorrente di accedere alla più favorevole procedura delineatadal medesimo art. 13-bis così come novellato dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.3.2. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 448-bis, comma 2, cod.proc. pen., in relazione all’illegalità della pena. Anche qualora non si dovessecondividere la natura di violazione di legge processuale sancita a pena diinammissibilità del vizio rilevato con il motivo precedente, tale vizio riguarderebbel’illegalità della pena, in quanto determinata attraverso una riduzione nonconsentita per l’assenza dei presupposti normativi di accesso al rito.3.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., in relazione all’illegalità della pena. Il G.U.P., all’udienza del 19 settembre2023, avrebbe sollecitato le parti a rettificare le istanze di patteggiamento rispettoalle pene; istanza rettificata che nel caso di specie sarebbe stata successivamentedepositata. Su tale istanza, tuttavia, il Pubblico Ministero non avrebbe prestato ilconsenso; di conseguenza, il G.U.P. non avrebbe potuto, come poi ha fatto,emettere sentenza di patteggiamento non solo non dando atto dell’istanzarettificata, ma anzi ratificando l’istanza del 23 maggio 2023, oramai priva diefficacia e superata.4. Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone dicinque motivi, unitariamente trattati, che deducono:4.1. Violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per difetto dicorrelazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza per mancanzadel consenso del Pubblico Ministero, e abnormità del provvedimento.4.2. Violazione del medesimo articolo per difetto di correlazione in ordineall’espressione della volontà dell’imputato e per illegalità della pena per non aversanzionato il reato satellite.4.3. Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione,nonché illegalità della pena, poiché la sentenza di patteggiamento, in relazioneagli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sarebbe stata emessa in mancanzadella valutazione della continuazione tra gli anni d’imposta.4.4. Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poichéla sentenza di patteggiamento sarebbe stata emessa in assenza delle condizioni diammissibilità al rito di cui all’art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.4.5. Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione perdifetto di correlazione e per pena illegale in ordine alla disposta confisca.5. In capo al ricorrente sussisterebbe un interesse all’impugnazione dellasentenza di patteggiamento atteso che la richiesta di applicazione della penarisalirebbe ad un contesto fattuale e processuale profondamente diverso da quelloindagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Varese con il qualesarebbe contestato al ricorrente il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti riferite alla medesima societàed al medesimo periodo temporale oggetto della sentenza impugnata. In talecontesto, sarebbe impedito al ricorrente di eccepire efficacemente il bis in idemnel nuovo procedimento penale, atteso che per il fatto storico contestato sarebbestata presentata istanza di patteggiamento, ma tale reato non sarebbe statosanzionato dal G.U.P.. Infatti, a seguito della sollecitazione del G.U.P. all’udienzadel 19 settembre 2023, sarebbe stata depositata istanza rettificata a mezzo PECdal difensore in data 16 ottobre 2023. A tale istanza il Pubblico Ministero nonavrebbe prestato il consenso; nonostante ciò, il G.U.P. avrebbe emesso sentenzaratificando il precedente accordo, evidentemente illegale e ormai privo di efficacia.La sentenza sarebbe inoltre viziata per illegalità della pena, in quanto determinatainfatti, non sarebbe stato applicato alcun aumento per il reato satellite di cui alcapo OO, oggetto dell’istanza di patteggiamento, e mancherebbe l’indicazionedella continuazione interna. Peraltro, la pena applicata risulterebbe così più severadi quanto determinato nell’accordo, non essendo stato sanzionato il reato satellite.La sentenza impugnata sarebbe inoltre viziata in relazione alle condizioni diaccesso al rito, poiché contrariamente a quanto previsto dall’art. 13-bis d.lgs. 10marzo 2000, n. 74 sarebbe stata applicata la pena su richiesta delle parti inassenza dell’integrale riparazione del debito tributario. Infine, la sentenza sarebbeaffetta da vizio di motivazione apparente e mancante in ordine alla confiscadisposta, poiché non sarebbero stati indicati i beni o somme di denaro oggetto diablazione, la natura della confisca, l’esatto ammontare della somma, il criterio dideterminazione del valore oggetto di ablazione, e il nesso di pertinenzialità o diderivazione tra i beni confiscati e il reato ritenuto sussistente. Tale vizio dimotivazione lederebbe inoltre il diritto di difesa dell’imputato.6. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi,unitariamente trattati, che deducono:6.1. Violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per difetto dicorrelazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza per mancanzadel consenso del Pubblico Ministero, abnormità del provvedimento e illegalità dellapena.6.2. Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poichéla sentenza di patteggiamento sarebbe stata emessa in assenza delle condizioni diammissibilità al rito di cui all’art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.6.3. Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione perdifetto di correlazione e per pena illegale in ordine alla disposta confisca.7. In capo al ricorrente sussisterebbe un interesse concreto e attualeall’impugnazione atteso che l’istanza di applicazione della pena risalirebbe a uncontesto fattuale e processuale profondamente diverso da quello attuale, eradicalmente venuto meno, anche alla luce del principio di attualità che connotal’istituto del patteggiamento. Entrando nel merito, si evidenzia che, a seguito dellasollecitazione del G.U.P., all’udienza del 19 settembre 2023 sarebbe statadepositata istanza rettificata a mezzo PEC dal difensore in data 16 ottobre 2023.A tale istanza il Pubblico Ministero non avrebbe prestato il consenso; nonostanteciò, il G.U.P. avrebbe emesso sentenza ratificando il precedente accordo,evidentemente illegale e ormai privo di efficacia. La sentenza sarebbe inoltreviziata in relazione alle condizioni di accesso al rito, poiché contrariamente aquanto previsto dall’art. 13-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 sarebbe stata applicatala pena su richiesta delle parti in assenza dell’integrale riparazione del debitotributario. Tale vizio assumerebbe rilievo concreto e attuale poiché la permanenzadi una sentenza nel casellario giudiziale del ricorrente inciderebbe negativamentesia sulla valutazione di una sua eventuale recidiva sia sulla possibilità di accederenuovamente al rito del patteggiamento, nonché sulla possibilità di ottenere lasospensione condizionale della pena. Infine, la sentenza sarebbe affetta da viziodi motivazione apparente e mancante in ordine alla confisca disposta, poiché nonsarebbero stati indicati i beni o somme di denaro oggetto di ablazione, la naturadella confisca, l’esatto ammontare della somma, il criterio di determinazione delvalore oggetto di ablazione, e il nesso di pertinenzialità o di derivazione tra i beniconfiscati e il reato ritenuto sussistente. Tale vizio di motivazione lederebbe inoltreil diritto di difesa dell’imputato.8. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi.8.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale poiché ilricorrente, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonavrebbe potuto essere ammesso all’applicazione della pena su richiesta delle partinon essendo stato estinto il debito tributario. In ragione di tale vizio, da qualificarsiquale violazione di legge processuale sancita a pena di inammissibilità secondo lagiurisprudenza di legittimità, in quanto afferente ad un vizio estrinseco al rito dipatteggiamento e dunque al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento potrebbe essere impugnataanche dall’imputato in presenza di un interesse concreto ed attuale all’elisionedella sentenza stessa, che qui risiederebbe nella conseguente elisione delpregiudizio economico-patrimoniale derivante dalla confisca di quanto insequestro, e consentirebbe al ricorrente di accedere alla più favorevole proceduradelineata dal medesimo art. 13-bis così come novellato dal d.lgs. 14 giugno 2024,n. 87.8.2. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 448-bis, comma 2, cod.proc. pen., in relazione all’illegalità della pena. Anche qualora non si dovessecondividere la natura di violazione di legge processuale sancita a pena diinammissibilità del vizio rilevato con il motivo precedente, tale vizio riguarderebbel’illegalità della pena, in quanto determinata attraverso una riduzione nonconsentita per l’assenza dei presupposti normativi di accesso al rito.8.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., in relazione all’illegalità della pena. Il G.U.P., all’udienza del 19 settembre2023, avrebbe sollecitato le parti a rettificare le istanze di patteggiamento rispettoalle pene; istanza rettificata che nel caso di specie sarebbe stata successivamentedepositata. Su tale istanza, tuttavia, il Pubblico Ministero non avrebbe prestato ilconsenso; di conseguenza, il G.U.P. non avrebbe potuto, come poi ha fatto,emettere sentenza di patteggiamento non solo non dando atto dell’istanzarettificata, ma anzi ratificando l’istanza del 23 maggio 2023, oramai priva diefficacia e superata.9. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi.9.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale poiché ilricorrente, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonavrebbe potuto essere ammesso all’applicazione della pena su richiesta delle partinon essendo stato estinto il debito tributario. In ragione di tale vizio, da qualificarsiquale violazione di legge processuale sancita a pena di inammissibilità secondo lagiurisprudenza di legittimità, in quanto afferente ad un vizio estrinseco al rito dipatteggiamento e dunque al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento potrebbe essere impugnataanche dall’imputato in presenza di un interesse concreto ed attuale all’elisionedella sentenza stessa, che qui risiederebbe nella conseguente elisione delpregiudizio economico-patrimoniale derivante dalla confisca di quanto insequestro, e consentirebbe al ricorrente di accedere alla più favorevole proceduradelineata dal medesimo art. 13-bis così come novellato dal d.lgs. 14 giugno 2024,n. 87.9.2. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 448-bis, comma 2, cod.proc. pen., in relazione all’illegalità della pena. Anche qualora non si dovessecondividere la natura di violazione di legge processuale sancita a pena diinammissibilità del vizio rilevato con il motivo precedente, tale vizio riguarderebbel’illegalità della pena, in quanto determinata attraverso una riduzione nonconsentita per l’assenza dei presupposti normativi di accesso al rito.9.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., in relazione all’illegalità della pena. Il G.U.P., all’udienza del 19 settembre2023, avrebbe sollecitato le parti a rettificare le istanze di patteggiamento rispettoalle pene; istanza rettificata con puntuale ricalcolo della pena che nel caso di speciesarebbe stata depositata all’udienza del 24 gennaio 2024. Su tale istanza, tuttavia,il Pubblico Ministero non avrebbe prestato il consenso; di conseguenza, il G.U.P.non avrebbe potuto, come poi ha fatto, emettere sentenza di patteggiamento nonsolo non dando atto dell’istanza rettificata, ma anzi ratificando l’istanza del 18maggio 2023, oramai priva di efficacia e superata.10. Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone ditre motivi.10.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale poiché ilricorrente, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonavrebbe potuto essere ammesso all’applicazione della pena su richiesta delle partinon essendo stato estinto il debito tributario. In ragione di tale vizio, da qualificarsiquale violazione di legge processuale sancita a pena di inammissibilità secondo lagiurisprudenza di legittimità, in quanto afferente ad un vizio estrinseco al rito dipatteggiamento e dunque al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento potrebbe essere impugnataanche dall’imputato in presenza di un interesse concreto ed attuale all’elisionedella sentenza stessa, che qui risiederebbe nella conseguente elisione delpregiudizio economico-patrimoniale derivante dalla confisca di quanto insequestro, e consentirebbe al ricorrente di accedere alla più favorevole proceduradelineata dal medesimo art. 13-bis così come novellato dal d.lgs. 14 giugno 2024,n. 87.10.2. Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 448-bis, comma 2, cod.proc. pen., in relazione all’illegalità della pena. Anche qualora non si dovessecondividere la natura di violazione di legge processuale sancita a pena diinammissibilità del vizio rilevato con il motivo precedente, tale vizio riguarderebbel’illegalità della pena, in quanto determinata attraverso una riduzione nonconsentita per l’assenza dei presupposti normativi di accesso al rito.10.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen., in relazione all’illegalità della pena. Il G.U.P., all’udienza del 19settembre 2023, avrebbe sollecitato le parti a rettificare le istanze dipatteggiamento rispetto alle pene; istanza rettificata con puntuale ricalcolo dellapena (e con modifica del patteggiamento, atteso che nella precedente istanzasarebbe stato erroneamente indicato quale reato più grave il reato di bancarotta,in realtà mai contestato al [OSCURATO:PERSONA]) che nel caso di specie sarebbe stata depositatail 24 gennaio 2024. Su tale istanza, tuttavia, il Pubblico Ministero non avrebbeprestato il consenso; di conseguenza, il G.U.P. non avrebbe potuto, come poi hafatto, emettere sentenza di patteggiamento, non solo non dando atto dell’istanzarettificata, ma anzi ratificando tale istanza, per quanto priva di efficacia inmancanza del consenso del Pubblico Ministero.11. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa AntoniettaPicardi, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata, con la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati e, pertanto, devono essere accolti per quanto diragione.2. Risulta fondata la censura inerente all’applicazione dell’art. 13-bis del d.lgs.n. 74 del 2000, dapprima modificato dal d.lgs. n. 14 giugno 2024, n. 87 esuccessivamente sostituito, in continuità normativa, dall’art. 90 del D. Lgs. n. 173del 2024.2.1. In proposito, ritiene il collegio di condividere e far proprie leargomentazioni della sentenza della terza sezione di questa Corte (Sez. 3, n.22628 del 18/04/2025, PG, PMT c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288261 – 01), che haricostruito la normativa di diretto interesse per il presente scrutinio come segue:«L’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. 24 settembre2015, n. 158, nella sua formulazione originaria vigente fino al 29 giugno 2024,ammetteva l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice diprocedura penale in presenza della circostanza del precedente comma 1, cioèquando “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, idebiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estintimediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle specialiprocedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle normetributarie”, nonché in presenza del “ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesidi cui all’articolo 13, commi 1 e 2”, che stabilivano le cause di non punibilitàrispettivamente per gli art. 10-bis, 10-ter, 10 quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del2000 (comma 1) e per gli art. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (comma 2). In seguitoalla novella dell’art. 1, comma 1, lett. g), n. 2, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, lanorma è stata riformulata in modo più chiaro perché il riferimento al comma 1dell’art. 13 è stato esplicitato, aggiungendo dopo le parole “può essere chiestadalle parti solo quando” le parole “prima della dichiarazione di apertura deldibattimento di primo grado, il debito tributario, compresi sanzioni amministrativee interessi, è estinto” e subito dopo «nonché» e, prima delle parole “ravvedimentooperoso”, le parole “quando ricorre”. Pertanto, la norma continua ad ammettere ilricorso al rito speciale previsto dall’art. 444 e ss. cod. proc. pen., per i reatidichiarativi, solo quando vi sia stato l’integrale pagamento del debito tributarioprima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, pur se dopola formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni,verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o diprocedimenti penali, diversamente operando la causa di non punibilità previstadall’art. 13, comma 2, del medesimo d.lgs. (Sez. 3, n. 47287 del 02/10/2019,Cetin, Rv. 277897 - 01). Va peraltro chiarito come non abbiano, allo stato,rilevanza le disposizioni di cui al d.lgs. 5 novembre 2024 n. 173, abrogative deld.lgs. 74 del 2000, essendo stata l’efficacia della nuova legge differita al 1°gennaio 2026 e, per quanto d’interesse, è stata mantenuta inalterata la previsionedell’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in quanto trasfusa nell’art. 90 della nuovalegge, con la conseguenza che comunque sussiste continuità normativa tra lerispettive norme […] Ciò posto, … l’accesso al rito premiale è consentito solo incaso di estinzione del debito tributario, in esso compresi sanzioni e interessi, primadell’apertura del dibattimento, ovvero, a condizioni esatte, in caso di ravvedimentooperoso. La salvezza dell’ipotesi del comma 2 del precedente art. 13 si riferisce,quindi, alla causa di non punibilità che opera se i debiti tributari, compresi sanzionie interessi, sono stati estinti mediante l’integrale pagamento degli importi dovuti,in seguito al ravvedimento operoso o alla presentazione della dichiarazioneomessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo diimposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano avvenutiprima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o diprocedimenti penali. I requisiti per l’operatività della causa di non punibilità sonoquindi del tutto diversi da quelli previsti per l’accesso al rito premiale. La disciplinamuta per i reati degli art. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del2000 per i quali l’estinzione del debito tributario vale a integrare la causa di nonpunibilità dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, il che neutralizza lapossibilità di accedere al rito premiale dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del2000 (si veda sul punto Sez, 3, n. 9083 del 12/01/2021, Matassini, Rv. 281709-01 con attenta analisi delle norme anche con riferimento alla sostanzialeinapplicabilità dell’art. 13-bis, comma 2, ai reati degli art. 10-bis,10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, in motivazione, par. 3). […] Alla luce delleconsiderazioni svolte è certo che, in assenza dell’estinzione del debito tributario,ivi compresi sanzioni e interessi, il ricorrente non avrebbe potuto definire ilprocedimento con l’applicazione concordata della pena».La sentenza in esame persuasivamente ha ritenuto che «Il requisito richiestodall’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per l’accesso al procedimento speciale ex art.444 cod. proc. pen. costituisce, infatti, un presupposto processuale diammissibilità del rito e, dunque, si sostanzia in una preclusione processuale cheopera ab extrinseco e che, quindi, impedisce al giudice, in mancanza dei requisitidi ammissibilità richiesti dalla legge, di emettere una decisione sul merito dellaregiudicanda (quindi di recepire l’accordo delle parti pur in presenza dei requisitiintrinseci ex art. 444, comma 2, cod. proc. pen.), con la conseguenza che lamancanza dei requisiti di ammissibilità del rito, che sono, come detto, estrinseci eche fungono perciò da requisiti di validità del rapporto processuale instaurato conl’esercizio dell’azione penale, consente al giudice di emettere una decisione laquale contiene però solo l’accertamento della mancanza medesima. Diversamente,il giudice emetterebbe una decisione viziata».L’art. 13-bis citato richiede, per l’accesso e, dunque, per l’ammissibilità delrito speciale ex art. 444 cod. proc. pen. le precise condizioni ivi disciplinate; ilgiudice, intanto può recepire l’accordo delle parti e operare le valutazioni ex art.444, comma 2, cod. proc. pen., se ed in quanto esista il requisito di ammissibilitàdel rito, mancando il quale la decisione di merito, in quanto preclusa, deve ritenersiillegittima. In tale evenienza, pertanto, non è pertinente fare riferimento ai limitistabiliti dall’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., secondo i quali “il pubblicoministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontàdell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erroneaqualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza”, dal momento che il vizio si pone fuori e prima di tali vizi, attenendo adun presupposto di ammissibilità del procedimento speciale ex art. 444 cod. proc.pen. che, esulando dall’ambito applicativo dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., segue invece le regole generali.2.2. In questa direzione si erano, del resto, già orientati altri approdi di questaCorte, riguardanti previsioni diverse nell’ambito della disciplina dell’istitutodell’applicazione della pena su richiesta delle parti, ma attinenti alla medesimatematica di fondo.Sez.6, n. 19679 del 27/01/2021, PG c/Bove, Rv. 281664, si era espressa nelsenso che, in tema di patteggiamento nei reati contro la [OSCURATO:PERSONA],è ricorribile per cassazione la sentenza pronunciata in difetto della restituzioneintegrale del prezzo o del profitto prevista ex art. 444, comma 1-ter cod. proc.pen. dal momento che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione diuna norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, vizio deducibileex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., secondo il regime generale delleimpugnazioni. La decisione in commento, dopo un’attenta analisi della naturagiuridica dell’istituto del c.d. patteggiamento, ha chiarito che con il patto sulla penadi cui all’art. 444 e segg. cod. proc. pen. «la parte, rinunciando a dirittifondamentali, chiede, attraverso l'accordo, una determinata pena rispetto alquadro normativo in quel momento vigente, e dal contenuto di tale richiesta,raggiunto l'accordo, non può più recedere.» Tuttavia, si è puntualizzato, «Questo,solo questo, giustifica la limitazione al potere di impugnare, ai sensi dell'art. 448,comma 2-bis cod. proc. pen.; la parte non può strumentalmente impugnare lasentenza pronunciata che recepisce un accordo che presuppone la rinuncia a dirittifondamentali e dal quale non può recedere. Il limitato potere di impugnare previstodall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. si giustifica tuttavia in relazione allestatuizioni della sentenza che sono ricognitive di un patto fondato sulla rinuncia adiritti fondamentali (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv.279348), ma non anche per quelle che sono invece espressione di accordi conclusiin violazione di una condizione di ammissibilità della richiesta di accesso al rito».Sez.2, n. 22187 del 19/04/2019, Taib, si era posta, dapprima, in consapevolecontrasto con l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale «l'accesso alpatteggiamento allargato nei casi non consentiti di cui all'art. 444, comma 1 bis,cod. proc. pen. integra un'ipotesi di pena illegale, con la conseguenza che avversola sentenza è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 448,comma 2bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3828 del 10/01/2019, PG [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274981; nello stesso senso Sez. 2, n. 54958 del 11/10/2017, P.G., D'Onofrio,Rv. 271526)»; ed aveva di conseguenza affermato che «alla luce dei principirichiamati dalla sentenza Jazouli in tema di pena illegale e tenuto conto delcontenuto precettivo dell'art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo(sul punto Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012, Ercolano, Rv. 252934) l'erroneaammissione al rito per effetto dell'omessa considerazione della preclusionestabilita per i recidivi qualificati dall'art. 444, comma 1 bis, cod. proc. pen. nonridonda in termini necessitati sulla natura della pena […]. L'illegalità non connota,dunque, la determinazione della sanzione in senso proprio sibbene le condizionid'accesso che escludono la premialità ove la pena concordata superi i due anni,soli o congiunti a pena pecuniaria, in relazione alle specifiche categorie di delittipreviste dall'art. 444, comma 1 bis, ovvero a soggetti dichiarati delinquentiabituali, professionali o per tendenza o, ancora, recidivi ex art. 99, comma 4,cod.pen. Tanto si evince in primo luogo dal dato testuale della norma di cui alcomma 1 bis che "esclude" l'operatività dell'istituto dell'applicazione della penanelle ipotesi ivi contemplate, delimitandone ab estrinseco i presupposti, la cuiviolazione, pertanto, si riflette solo indirettamente sulla misura della pena pereffetto del riconoscimento della diminuente premiale».Ed aveva così concluso che «Al fine della delimitazione dell'area d'impugnabilitàdella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. alla luce del tassativo catalogo enunziatoall'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. appare, pertanto, controvertibile lasussunzione nell'area dell'illegalità della pena delle violazioni che concernono ilimiti oggettivi e soggettivi che restringono l'area di accesso al rito, non risultandoall'uopo dirimente il richiamo alla giurisprudenza CEDU circa la natura sostanzialedelle norme a carattere premiale. Invero, alla stregua delle cospicua elaborazionegiurisprudenziale sul tema deve ritenersi che l'illegalità della pena postuli cometratto qualificante un difetto di corrispondenza, qualitativo o quantitativo, tra laprevisione sanzionatoria e il trattamento in concreto inflitto che rende quest'ultimocontrario al dettato della legge sicché l'estensione interpretativa finalizzata aricondurvi violazioni di altra e diversa natura, prodromiche e strumentali rispettoalla determinazione della pena, appare dubbia.».2.3. Quanto alla verifica dei requisiti di legittimazione ed interesseall’impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle partiin carenza di tale indefettibile presupposto di ammissibilità, la decisione della terzasezione n. 22628 del 18/04/2025 ha chiarito che la prima spetta tanto al pubblicoministero quanto all'imputato, ma l'interesse all'impugnazione, istituzionalmenteimmanente alle funzioni esercitate dal pubblico ministero, deve essere, perl’imputato, accertato in concreto, caso per caso (Sez. 3, n. 22628 del 18/04/2025,cit. Rv. 288261-02).Anche l’imputato, dunque, è legittimato ad impugnare tale carenzaprocessuale, purché indichi, specificamente, un interesse apprezzabile in tal senso(Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Neri, Rv. 215826).Negli stessi termini era stato in precedenza affrontato da questa Corte il temadell'interesse a ricorrere dell’imputato, avendo in più occasioni la giurisprudenzadi legittimità evidenziato che è inammissibile il ricorso proposto dall'imputatoavverso la sentenza di applicazione della pena, sul presupposto dell'inapplicabilitàdel c.d. patteggiamento allargato in ragione della contestata recidiva reiterata,specifica, infraquinquennale qualora l'imputato non indichi nel ricorso lo specificointeresse all'annullamento della sentenza (Sez.2, Taib, cit.; Sez. 4, n. 40060 del21/06/2012, Broccolato, Rv. 253722; Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Marinelli,Rv. 257066; Sez. 3, n. 49204 del 07/10/2014, M., Rv. 261207), posizione chedeclina il più generale principio che vieta al giudice dell'impugnazione, inmancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, dimodificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per ilreo (Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677).Occorre infatti ricordare che l’interesse che l’art. 568, comma 4, cod. proc.pen. pone quale condizione per l’impugnazione deve essere correlato alla finalitàperseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione disvantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire,comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto aquella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistemanormativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione conrichiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Inparticolare, la sentenza delle Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino,Rv.202269, ha chiarito che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è«subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimentodel giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnantee l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile ilconseguimento di un risultato vantaggioso».L’interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, in vista dellarimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisionegiudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia unadecisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (ex multis,Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Rv. 282542). Inoltre, costituisce arrestoconsolidato quello secondo cui il requisito dell’interesse deve sussistere sia almomento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1,n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino,Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.208165).Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in definitiva, l'interesse allaproposizione della impugnazione deve essere allora concreto, attuale e rilevante,non potendosi individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge.3. Orbene, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eVadalà hanno esplicitato un concreto interesse all’impugnazione, con riferimentoall’immediata elisione, prodotta dall’accoglimento del ricorso, del pregiudizioeconomico-patrimoniale determinato dal provvedimento di confisca che li harispettivamente raggiunti e che non ha formato oggetto dell’accordo delle parti,anche nella prospettiva di accedere, nel corso del dibattimento e fino alla suachiusura, all’estinzione del debito tributario, presupposto dell’attenuazione di penaintrodotta dal d. lgs. n. 87 del 2024 con la modifica dell’art. 13-bis, comma 1, deld. lgs. n. 74 del 2000, successiva al perfezionamento dell’accordo sulla pena,intervenuto nel maggio 2023.I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, a loro volta, indicato il proprio interesseconcreto alla rimozione del provvedimento impugnato a riguardo degli effettipenali del giudicato, tra l’altro forieri, per il primo, di incidere sulle scelte difensiveesperibili nell’ambito di altro procedimento penale, pendente dinanzi a diversaautorità giudiziaria per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fattureper operazioni inesistenti, relativo alla medesima società ed alle medesimeannualità oggetto dell’attuale contestazione (ed oggetto di sopravvenuta notificadi avviso di conclusione delle indagini preliminari, non noto al momento dellaconclusione dell’accordo sulla pena); ed a riguardo, quanto al secondo, delladisposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca e dei suoi effettipregiudizievoli, al cospetto della perdurante esposizione debitoria del ricorrentenei confronti dell’Erario.4. Sono fondati anche i motivi dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] eLaezza [OSCURATO:PERSONA] che attengono alla dedotta carenza di motivazione della sentenzaimpugnata con riferimento alla disposta confisca del denaro e dei benirispettivamente sequestrati.È principio affermato dal massimo organo nomofilattico di questa Corte, dalquale il collegio non ha ragione di discostarsi, quello in virtù del quale “la sentenzadi patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile percassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove lamisura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribileper vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.proc. pen.” (Sez. U n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348).Premesso che l’accordo tra le parti non ha investito la misura di sicurezza, lastatuizione, lapidaria ed omnicomprensiva, resa sul punto dal primo giudice si èlimitata a richiamare il testo dell’art. 12 bis del d. lgs. n. 74 del 2000 (ora art. 87d. lgs. n. 173 del 2024), senza nulla aggiungere sull’oggetto della confisca, sullasua riconducibilità alla nozione di profitto o di prezzo del reato, sulla suaqualificazione come “diretta” o, nella impossibilità, “per equivalente”, ovvero perun valore corrispondente al prezzo o al profitto.5. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, senzarinvio, con la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli.La presente decisione, che travolge la sentenza di patteggiamento a causadell’insussistenza originaria della condizione che avrebbe consentito al giudice direcepire e vagliare l’accordo delle parti sull’applicazione della pena e a cagionedell’assoluta mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca nei confrontidei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], produce effetto assorbente delle altre questioniposte con i ricorsi, relative ad un’assunta “novazione” dell’accordo, che avrebbesuperato il primigenio, accolto dal giudice e alla dedotta illegalità della pena inflittaai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione del trattamento sanzionatorioper il reato continuato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Napoli per l’ulteriore corso.Così deciso il 07/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17248/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris