CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, quanto alla recidiva, ha ad oggetto questione non dedotta in appello; quanto alla prevalenza delle attenuanti generiche, è genericamente proposto rispetto alla ritenuta ostatività ex art. 69, comma 4, cod. pen. in presenza di recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 01.2026