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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 36605/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ott: t r‘A. avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLOrS-EZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, con sentenza in data 13/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SASSARI il 26/3/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per diverse ipotesi di reato di cui all'art.640 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la carenza di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità

6. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa censura la sentenza impugnata rilevando la carenza di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità.

La doglianza è generica.

Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là della mera affermazione che la valutazione operata dai giudici di merito sarebbe carente, non si confronta con i puntuali argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale, facendo riferimento alle dichiarazioni della persone offese e agli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, ha riposto alle generiche critiche della difesa e si è espressa in termini articolati evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali ha fondato la conferma della pronuncia di primo grado.

A fronte di tale genericità il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e ancorate a precisi dati fattuali, si palesano immuni da vizi logici o giuridici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere Mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ott: t r‘A. avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLOrS-EZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, con sentenza in data 13/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SASSARI il 26/3/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per diverse ipotesi di reato di cui all'art.640 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la carenza di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità 6. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa censura la sentenza impugnata rilevando la carenza di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità. La doglianza è generica. Nell'atto, infatti, il ricorrente, al di là della mera affermazione che la valutazione operata dai giudici di merito sarebbe carente, non si confronta con i puntuali argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale, facendo riferimento alle dichiarazioni della persone offese e agli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, ha riposto alle generiche critiche della difesa e si è espressa in termini articolati evidenziando gli elementi di fatto e le ragioni di merito sui quali ha fondato la conferma della pronuncia di primo grado. A fronte di tale genericità il ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto e ancorate a precisi dati fattuali, si palesano immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere Mar
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