CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08150/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Sostituto P rocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Cassinoin data 16 settembre 2025, che aveva disposto il sequestro preventivo su plurimi beni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei delitti di truffa ai danni dello Stato e di trasferimento fraudolento di valori. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione , che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 253 e 321 cod. proc. pen. Per quel che attiene al sequestro dello smartphonedell’indagato (oggetto di plurimi provvedimenti ablativi, consecutivamente emessi, e infine restituito all’avente diritto, dopo l’estrazione di copia forense), la difesa lamenta, in primo luogo, l’inconsistenza delle ragioni sottese alla ribadita esigenza di impedire il recupero di informazioni utili per commettere ulteriori reati, avuto riguardo all’assoluta inefficacia della misura, poiché l’accesso ai dati non sarebbe legato alla disponibilità di un singolo dispositivo, ma fondato sulla sola identità digitale del titolare e sul possesso delle credenziali di autenticazione. Per quel che attiene, inoltre, alle dedotte necessità probatorie, il decreto del Pubblico Ministero risulterebbe meramente esplorativo e, comunque, carente dei requisiti minimi prescritti dalla giurisprudenza in ordine alle ragioni che avrebbero imposto unsequestro omnicomprensivo ovvero, alternativamente, alle specifiche informazioni, cronologicamente perimetrate,da acquisire, nonché alla tempistica entro cui procedere a tale acquisizione. L’avvenuta restituzione del dispositivo non eliminerebbe il pregiudizio arrecato all’indagato, attesa l’evidente lesionedi diritti fondamentali in tema di esclusiva disponibilità del proprio patrimonio informativo. 2.2. Violazione degli artt. 253 e 321 cod. proc. pen. Con riferimento ai residui beni già sottoposti a vincolo (targhe automobilistiche, credenziali Spid e copie di libretti di circolazione tedeschi, già materialmente restituiti, nonché un timbro, tuttora in sequestro), il ricorrente si duole della perdurante disponibilità in capo agli inquirenti di un patrimonio conoscitivo, spendibile anche in un’eventuale fase processuale, ottenuto tramite investigazioni sostanzialmente esplorative, data la genericità dell’illustrazione del nesso di pertinenzialità. Per quanto concerne, poi, il parallelo sequestro impeditivo, si eccepisce la mera apparenza della motivazione in tema di periculum in mora. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensidell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. 2. La presente impugnazione cautelare ha per oggetto il provvedimentodel [OSCURATO:PERSONA] del riesame di conferma del decretodel [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino che avevaconvalidato il decreto di sequestro preventivo disposto di urgenza dalla Procura della Repubblica e, poi , conseguentemente emesso la correlata misura cautelare, ai sensi dell’art 321, comma 1, cod. proc. pen. Occorre precisare, tuttavia, che il decreto del Pubblico Ministero, nonostante il dispositivo riportasse soltanto la locuzione «sequestro preventivo»,“conteneva” però, due distinti provvedimenti , ognuno regolato dal proprio statuto procedimentale e impugnatorio: -da un lato, il vincolo era disposto, con funzione schiettamente impeditiva, in ragione del pericolo che la libera disponibilità delle cose pertinenti ai reati di cui alla provvisoria rubrica imputativa, nonché del cellulare, potessero aggravare o protrarre le conseguenze di altri reati o agevolarne la commissione di ulteriori; -dall’altro, ulteriori finalità probatorie (in particolare, la consulenza tecnica informatica, avente ad oggetto il solo smartphone) sorreggevano parallelamente il provvedimento ablatoriosui medesimi beni. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, correttamente, ha proceduto soltanto con riferimento al sequestro preventivo di urgenza, stricto sensu inteso, dal momento che il decreto di sequestro probatorio, quale mezzo di ricerca della prova, è atto di indagine di competenza del pubblico ministero e non necessita di alcun intervento di convalida da parte dell’organo giudicante; contro di esso, ai sensi dell’art. 257 cod. proc. pen., è possibile proporre direttamente richiesta di riesame, anche nel merito. 3. Il caso di specie è connotato da una vicenda proced iment ale particolarmente complessa: - emissione di un decreto di perquisizione e sequestro probatorio , con successiva restituzione dei beni, nonostante la declaratoria di inammissibilità del riesame, per la mancata convalida da parte del Pubblico Ministero del sequestro operato dalla polizia giudiziaria; -emissione di un decreto di sequestro preventivo, dichiarato inefficace dal Tribunale del riesame; -emissione di un nuovo decreto, caratterizzato dalla ibrida natura, preventiva e probatoria, sopra descritta. Occorre, quindi, rilevare come oggetto del subprocedimento di riesame sia stato solo il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, concernente, come accennato, solo l’ablazione con finalità impeditive(cfr. la «istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo […] con il quale sono stati sottoposti alla misura cautelare reale i beni ed oggetti […]», con motivi riservati, del 1° ottobre 2025, il verbale dell’udienza camerale del 25 ottobre 2025 e la memoria difensiva ivi depositata). Viceversa, il decreto di sequestro probatorio, provvedimento affatto autonomo, non risulta tempestivamente impugnato nelle forme di legge. Avuto riguardo all’interruzione della catena devolutiva in parte qua , non avrebbero potutoessere ritualmente sottoposte al giudice del riesame questioni inerenti alprovvedimento emesso ai sensi dell’art. 253 cod. proc. pen. (di cui pure, nel ricorso, si eccepisceoggi la violazione) e, di fatto, non risultano esserlo state in concreto, tanto che sul punto l’ordinanza impugnata non si pronuncia. Ne consegue che le censure relative al sequestro probatorio , contenute nel primo e nel secondo motivo di ricorsoin relazione alle diverse res sequestrate , non sono deducibiliin questo giudizio di legittimità. 4. In ordine al la cautela reale , inoltre, il Tribunale, condividendo le considerazioni del primo giudice, ha ribadito, per quanto rileva in questo incidente cautelare,la solidità del quadro indiziario (in ogni caso, non oggetto di ricorso ) e la sussistenza delle esigenze cautelari. Queste ultime sono state ravvisate nella possibilità di utilizzare per nuove condotte delittuose le fotocopie dei libretti di autovetture tedesche, le credenziali di accesso allo Spid, le targhe “prova” e le targhe straniere ( beni tutt i verosimilmente già usati per analoghe azioni truffaldine), nonché il telefono cellulare, strumentale al recupero di dati e alla possibilità di contattare ulteriori soggetti, anche non indagati, in qualche modo coinvolti nelle attività oggetto di provvisoria contestazione. (C ome accennato, risulta ricompres o tra quanto in sequestro anche un timbro con partita Iva, riferito alla [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale non sono state spese specifichededuzioni.) Un simile percorso giustificativo in ordine alla funzione diimpedire, ovvero comunque dilimitare, il paventato rischio di reiterazione dei delitti, coerente con la piattaforma investigativae la natura degli oggetti a cui fa puntuali richiami, non può certamente qualificarsi, come sollecitato dalla difesa, come inesistente o apparente, sotto l’abito di formule stereotipate. Le doglianze sul punto, articolate dall’indagatonel primo e nel secondo motivo di ricorso,non risultano, pertanto, consentite, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., in quanto direttein concreto a contestare, sotto l’abito della violazione di legge, la tenuta logica dell’apparato argomentativo. 5. Il ricorso,pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento dellespese processuali e , a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente , v alutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13giugno 2000,n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces