CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 05215/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30078-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 31/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso il decreto del giudice di pace di Torino, depositata il 21/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.Con ricorso notificato il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione il provvedimento di proroga di ulteriori trenta giorni del suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino assunto ai sensi dell’art. 14, comma 5, T.U. 286/1998 in data 21/4/2021. 2.Il ricorrente, cittadino tunisino, faceva ingresso nel Centro di permanenza per i rimpatri in esecuzione di un decreto emesso dal questore di Milano il 28/10/2020. A seguito della proposizione e del rigetto della domanda di protezione tale trattenimento veniva prorogato per due volte dal giudice di pace in data 19/2/2021 e 22/3/2021. 3.In data 19/4/2021 la questura formulava richiesta di terza proroga motivata dalla permanenza delle condizioni di cui all’art. 14, co. 1 del D.Lgs 286/98 in quanto “il trattenuto rientra nella categoria di coloro che possono essere rimpatriati a mezzo di volo charter prenotato più volte e non effettuato perché il trattenuto si è rifiutato di sottoporsi al tampone” 4. All’udienza fissata per deliberare sulla richiesta terza proroga, la difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla proroga “per la mancata prova dell’accordo di riammissione in Tunisia, unico requisito normativo che consente l’ulteriore estensione da 90 a 120 giorni del trattenimento”. 5. Il giudice di pace ritenute fondate le motivazioni della questura di Torino, integralmente richiamate nel provvedimento, unitamente al verbale di udienza, prorogava il trattenimento del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 6. La cassazione del provvedimento di proroga è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria. 7. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati questore di Torino e ministero dell’interno. considerato che 8. Con il primo motivo ( violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, art. 111 Cost.) si deduce la nullità del provvedimento per motivazione apparente e/o inesistente. 9. Assume il ricorrente che avendo il trattenimento dello straniero natura di misura incidente sulla libertà personale riconducibile alla previsione dell’art. 13 Cost., esso richiede l’accertamento giudiziale della sussistenza delle specifiche condizioni giustificative previste dalla legge nonché della tempistica in essa disciplinata e la motivazione del decreto di convalida della proroga del trattenimento deve dare conto della effettiva sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (cfr. Cass.6064/2019). 10. Con il secondo motivo (violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.n relazione all’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998) si deduce la violazione dell’articolo per mancata prova di un accordo in materia di rimpatri tra Italia e Tunisia. 21. 11. Con il terzo motivo ( violazione dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., in relazione agli artt.14, comma 5, d.lgs. 286/1998, art. 15 parr.3, 5 e 6 direttiva rimpatri 2008/115/Ce) si deduce la mancanza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di proroga del trattenimento e l’irrilevanza della mancata collaborazione dello straniero ai fini della proroga. 12. I tre motivi, strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 13.La Corte ha ripetutamente affermato che in tema di espulsione del cittadinostraniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulterioreproroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) deve spiegare le valutazioni svolte al fine di verificarne l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente. 14. In tale prospettiva si è infatti osservato che il provvedimento del giudice di pace non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dellostraniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (così Cass.610/2022). 15. Inoltre, sempre in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), si è evidenziato che la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio ( Cass.25875/2021; id.1648/2022). 16.Ciò posto, nel caso di specie il decreto del giudice di pace non dà conto delle obiezioni sollevate dalla difesa del trattenuto con la memoria depositata, limitandosi a richiamare le motivazioni della questura ed il verbale e ad affermare che il mancato rimpatrio è dovuto al rifiuto del trattenuto di sottoporsi al tampone. 17.In tal modo il giudice di pace non attesta di avere svolto la verifica circa la sussistenza del presupposto normativo per la concessione della proroga del trattenimento dello straniero, né fornisce alcuna spiegazione normativa dell’affermata rilevanza ai fini del mancato rimpatrio del rifiuto dello straniero di eseguire il tampone. 18.La mancanza nel decreto impugnato di alcuna effettiva verifica in tal senso comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto di proroga; essendo scaduto il termine per l’adozione della decisione sulla stessa, decidendo nel merito va annullato il decreto di proroga del trattenimento adottato dal giudice di pace di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di proroga del trattenimento presso il CPR “Brunelleschi”. 19.Atteso l’esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite sono regolate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito, annulla il provvedimento di proroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] del 21 aprile 2021 nel Centro di permanenza per i rimpatri “Brunelleschi”. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti al giudice di pace e liquidate in complessivi euro 1.200,00 e di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.200,00 euro di cui euro 200,00 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge con distrazione