CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38416/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il giudizio con le modalità della trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio, ha confermato la condanna, resa all'esito del giudizio abbreviato dei co-imputati appellanti (ed oggi ricorrenti), in particolare: di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 18 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A delitto associativo, contestato sino all'attualità; capo B, detenzione, a fini di spaccio, di hashish e cocaina, in data antecedente e prossima al 16 febbraio 2013; capo C, detenzione, a fini di spaccio, di hashish, nel mese di ottobre 2013; capo D, detenzione, a fini di spaccio, di cocaina, in data 10 marzo 2013; capo E, acquisto e rivendita di hashish, in data 28 marzo 2013, capo F, trasporto e detenzione di hashish, in data 25 febbraio 2013; G, detenzione, fini di spaccio, di hashish, in data 18 marzo 2013; H, trasporto di hashish, in data 27 febbraio 2013; I, cessione di cocaina e hashish, dal maggio all'ottobre 2013; L, detenzione, a fine di spaccio, di hashish, in data 25 marzo 2013; N, acquisto e detenzione per la rivendita di hashish, in data 12 giugno 2013; 0, cessioni di cocaina e hashish, dal 1° febbraio 2013 al 7 ottobre 2013; P, cessioni di cocaina, da marzo a novembre 2013; Q, cessione di hashish per la rivendita al dettaglio, dal febbraio all'ottobre 2013; R, cessione di hashish per la rivendita al dettaglio, dal febbraio al novembre 2013; S, cessione di hashish per la rivendita al dettaglio, dal febbraio all'ottobre 2013; U, rifornimenti di hashish, da maggio a settembre 2013; V, cessione di hashish per la rivendita al dettaglio, dal febbraio al novembre 2013; Z, rifornimenti di hashish e cocaina, tra febbraio e novembre 2013; Aa, rifornimenti di hashish, tra marzo e settembre 2013; Ab, rifornimenti di hashish, tra febbraio e giugno 2013; Ac, rifornimenti di hashish, tra febbraio e settembre 2013; Ad, rifornimenti di hashish, tra febbraio e settembre 2013; Ad, rifornimenti di hashish, tra febbraio e ottobre 2013; Ae, ricezione e detenzione, a fini di spaccio, di hashish, in data 14 marzo 2013; Af, trasporto e consegna di cocaina, tra agosto e settembre 2013; Ag, rifornimenti di cocaina, da inizio febbraio 2014 al 14 febbraio 2014; Ah, consegna di cocaina, in data 24 febbraio 2014; Ai, apertura e gestione di una base di spaccio, tra gennaio e ottobre 2013; Ap, acquisto, per la rivendita, di cocaina, tra dicembre 2012 e aprile 2014; Aq, apertura e gestione di una nuova piazza di spaccio, dal 9 novembre 2013; Ar, apertura e gestione di ulteriori basi di spaccio, dal 2011 al 2013; Av, cessione di cocaina e hashish, da maggio a luglio 2013; Aaa, detenzione di armi, nel 2013); [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 7, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, Ae, Ai, Aq); [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi Ai);[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 8 di reclusione per i reati di cui artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, Ai, Aq, Av); [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 15 e mesi 4 di reclusione per i reati di cui artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, B, D, P, Ai, Al, Ap, Aq, Ar, Av, Az, detenzione e traporto di cocaina, in data 19 dicembre 2012 e 29 dicembre 2012, Aaa); EmanuelEMingarelli alla pena di anni 6 di reclusione per i reati di cui artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, M, U, V); [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, Ai, Ar); [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 8 di reclusione per i reati di cui artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, Al, Aaa); [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi Ah?); [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 7, mesi 1 e giorni 10 di reclusione per i reati di cui artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, Ai, Aq); [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, Ar, Aaa); [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, Ar); [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, Af, Ai). 2. Sez. 3, n. 43879 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva annullato la precedente sentenza di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando o dichiarando inammissibili tutti i ricorsi proposti (ivi comprese le censure in ordine al trattamento sanzionatorio), con affermazione dell'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. Nella sentenza della Corte di cassazione si legge: "la sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, comporta, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato riconosciuto in continuazione con altro più grave, che il relativo aumento di pena calcolato ai sensi dell'art. 81 cod.pen. sulla base dei parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, conseguendone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena". La sentenza oggi impugnata ha confermato il trattamento sanzionatorio rilevando, da un lato, che la normativa applicata, ratione temporis, non è quella oggetto della declaratoria di incostituzionalità, ma quella precedente la pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che già prevedeva un minimo edittale di anni 6 e non di anni 8, e, dall'altro lato, che gli aumenti ex art. 81 cod.pen. per i reati ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (ai quali soltanto si riferisce l'annullamento con rinvio) risultano, comunque, congrui in ragione della gravità e pluralità dei reati contestati 3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto, con un unico ricorso, l'inosservanza della legge e la manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale escluso dall'ambito del giudizio di rinvio gli episodi riconducibili all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in violazione del principio in base al quale l'illegalità della pena (nel caso di specie, derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) deve sempre essere rilevata. 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con un unico ricorso, hanno dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla omessa rideterminazione della pena applicata ex art. 81 cod.pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, essendo stati negati gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 in ragione del tempus commissi delicti, che, per la maggior parte degli episodi contestati (capi A, Ah, Ap, Aq, Aaa), è successivo al marzo 2014 e ricade, quindi, nell'ambito della disciplina travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, hanno dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla omessa rideterminazione e conseguente riduzione della pena applicata ex art. 81 cod.pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante l'intervenuto annullamento della precedente decisione di appello, atteso che la sentenza impugnata si limita, in modo apodittico, a replicare le considerazioni della sentenza di primo grado, violando, peraltro, gli artt. 62- bis e 133 cod.pen., in assenza di ogni adeguamento del trattamento sanzionatorio alla personalità concreta dei condannati. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto, con un unico ricorso, il vizio motivazione in ordine alla quantificazione della pena ex art. .81 cod.pen., giustificata con mere formule di stile, senza che sia possibile comprendere i parametri adottati e senza che sia possibile desumere se la cornice edittale di riferimento sia quella più favorevole derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. 8. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione della pena ex art. 81 cod.pen [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si sono associati a tali conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Occorre premettere che l'art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990 inizialmente, distingueva, a fini sanzionatori, le droghe c.d. "pesanti" (di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 del medesimo decreto) da quelle c.d. "leggere" (di cui alle tabelle II e IV), comminando per le condotte che avevano ad oggetto le prime pene (da 8 a 20 anni di reclusione e la multa da C 25.822,00 a C 258.228,00) più gravi di quelle relative alle seconde (reclusione da 2 a 6 anni e multa da C 5.164,00 ad C 77.468,00). In sede di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, la legge 21 febbraio 2006, n. 49 ha eliminato ogni distinzione tra droghe "pesanti" e droghe "leggere", unificando di conseguenza il regime punitivo delle relative condotte indifferentemente sanzionate al comma 1 e al comma 1-bis (inserito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. c del d.l. n. 272 del 2005), con la pena detentiva da 6 anni a 20 anni di reclusione e con la multa da C 26.000,00 ad C 260.000,00. La Corte costituzionale, con sentenza del n. 32 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 4-bis, d.l. n. 272 del 2005, e quindi delle modifiche con esso apportate all'art. 73, d.P.R. 309 del 1990. Operando la dichiarazione di legittimità ex tunc, la pronuncia ha comportato la reviviscenza del regime sanzionatorio precedente, fatto salvo (per espressa volontà della Corte) il "nuovo" comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dal citato d.l. 146 del 2013. Trattasi di un fenomeno di successione di leggi e, in quanto tale, ex art. 2 cod. pen., il giudice è tenuto ad applicare ad ogni condotta la normativa lui più favorevole in termini sanzionatori tra quella vigente al momento del fatto e quelle succedutesi, fino al momento della pronuncia. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto a-specifici, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha escluso la necessità di intervenire sul trattamento sanzionatorio, diminuendo la pena detentiva, nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, rilevando, da un lato, che la maggior parte degli episodi per i quali è stato applicato l'aumento ex art. 81 cod.pen. sono anteriori al 4 marzo 2014 e, quindi, soggetti al minimo edittale più favorevole di anni 6, vigente prima della pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 2014 ed uguale a quello attuale e, dall'altro lato, che gli aumenti de quibus risultano, comunque, congrui, tenuto conto del minimo edittale più favorevole di 6 anni, in considerazione della gravità e pluralità degli episodi. Va, difatti, ribadito che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 ud. - dep. 16/05/2012, Rv. 253849 - 01). Relativamente ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali si soffermano solo su una delle argomentazioni della Corte territoriale (il riferimento della sentenza di annullamento ai soli reati ex art. 73, comma 1, e non 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990), rispetto alla quale restano del tutto autonome e prevalenti quelle già evidenziate (e, cioè, l'avvenuta quantificazione degli aumenti ex art. 81 cod.pen. alla luce del minimo edittale di 6 anni, ratione temporis vigente in relazione a quasi tutti gli episodi contestati e, comunque, la congruità di detti aumenti rispetto al minimo edittale di 6 anni, stante la gravità e frequenza degli episodi), deve precisarsi che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 6/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448). 3. Pure risultano manifestamente infondati ed inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che possono essere esaminati congiuntamente. Invero, come è già stato chiarito, la Corte d'appello che, in un momento successivo alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, si pronunci su una pena irrogata in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base della cornice edittale precedente alla sentenza, non è tenuto a diminuire automaticamente detta pena, potendo anche confermarne la misura alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. rivalutati in relazione ai nuovi e più favorevoli limiti edittali - così Sez. 3, n. 15233 del 23/01/2020, Cassano, Rv. 278786 in una fattispecie in cui dalla motivazione della decisione di appello risultava la considerazione del regime della pena sopravvenuto alla sentenza di primo grado. Tale principio opera anche nel giudizio di rinvio all'esito dell'annullamento della precedente sentenza di appello in ordine al trattamento sanzionatorio quantificato in base alla disciplina colpita dalla declaratoria di incostituzionalità. Difatti, la sentenza di annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, non impone al giudice del rinvio di ridurre la pena, ma solo di verificarne la congruità alla luce dei nuovi limiti edittali, come testualmente risulta nel caso di specie, in cui nella pronuncia della Sez. 3 si legge che "il relativo aumento di pena calcolato ai sensi dell'art. 81 cod.pen. sulla base dei parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile". Da tale premesse deriva che nella sentenza impugnata non si riscontra né violazione di legge né un vizio di motivazione, in quanto, in modo esaustivo e non manifestamente illogico, la Corte territoriale ha ritenuto congrui gli aumenti ex art. 81 cod.pen. come quantificati dal giudice di primo grado anche alla luce della cornice edittale applicabile in considerazione della sentenza di incostituzionalità n. 40 del 2019, tenuto conto della pluralità e gravità degli episodi. 4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo alcuna ragione di esonero in virtù della sentenza della Corte cost. n. 186 del 2000, al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de