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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41090/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. pen. per la mancata valutazione delle dichiarazioni rese da due testimoni "a discarico", è manifestamente infondato in quanto: - le norme processuali asseritamente violate non sono pertinenti a quanto denunciato; - in ogni caso le dichiarazioni indicate sono state valutate dalla Corte di appello e ritenute non probanti (cfr. pag. 11); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. pen. per la mancata valutazione delle dichiarazioni rese da due testimoni "a discarico", è manifestamente infondato in quanto: - le norme processuali asseritamente violate non sono pertinenti a quanto denunciato; - in ogni caso le dichiarazioni indicate sono state valutate dalla Corte di appello e ritenute non probanti (cfr. pag. 11); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23
Sentenza Cassazione n. 41090/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris