CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 17601/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 26073/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 9 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con l’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma , [OSCURATO:PERSONA] II n. 33 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende,con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 1017/2021della Corte d’appello di Venezia , depositata il 12.4.2021; N. 26073/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.4.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - già custode e professionista delegato ex art. 591 - bis c.p.c. nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Venezia, promossa da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed iscritta al N. 345/2008 R.G.E. –propose opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. in relazione al precetto notificatole in data 19.12.2018 da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di € 12.373,82, in forza di ordinanza del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], resa nel procedimento per sequestro conservativo presso terzi iscritto al N. 1376/2010 R.G.; con detta ultima ordinanza, il g.e. aveva dichiarato l’estinzione della procedura - avviata dalla stessa Cappellina contro il Rigon, con cui erano state assoggettate a sequestro le somme residuate nella citata procedura esecutiva immobiliare a carico dello stesso Rigon per l’importo suddetto (di cui, in quella sede, era stato disposto l’accantonamento) –disponendo che la custode nominata, appunto [OSCURATO:PERSONA], le restituisse al Rigon, se non vincolate per altra causa. [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere cessionario del credito vantato, in proposito, dal Rigon, col precetto opposto aveva intimato il pagamento delle relative somme. Il Tribunale di Venezia accolse l’opposizione con sentenza del 11.2.2019, annullando il precetto, in quanto non fondato su titolo esecutivo e difettando la prova d ella titolarità del credito da parte dell’intimante. Proposto gravame da quest’ultimo, la Corte d’appello di Venezia lo rigettò con sentenza del 12.4.2021. N. 26073/21R.G. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello autonomamente valutato la questione della validità originaria del titolo esecutivo, benché la Danzo, con l’opposizione, nonavesse lamentato alcunché circa l’invalidità dell’ordinanza di assegnazione del credito emessa dal g.e. nell’ambito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al N. 1376/2010 R.G.E. 1.2 – Con il secondo motivo, ai sensi dell’a rt. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 553-617 c.p.c., in quanto la Corte del merito ha ritenuto che l’efficacia dell’ordinanza di assegnazione fosse condizionatadalla apposizione della formula esecutiva, senza considerare che la Danzo non l’aveva impugnata. 1.3 –Infine, con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , c . p . c ., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260-1264 c.c., per non aver considerato che, per effetto della cessione del credito dal Rigon ad esso ricorrente, la Danzo era da ritenere ad ogni effetto quale sua debitrice. 2.1 – I l ricorso è in ammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. Il ricorrente, infatti, da un lato si dilunga in una contorta esposizione delle vicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprie valutazioni, N. 26073/21R.G. intersecate dal riferimento a vicende estranee al giudizio, senza fornire alcun momento di sintesi, e dall’altro introduce argomenti privi di concatenazione con quanto già esposto (in sostanza, come se il lettore dovesse esserne già a conoscenza), ma così finendo per rendere praticamente incomprensibile una vicenda processuale che, complessa quanto si vuole, è pur sempre una ordinaria opposizione preesecutivaex art. 615, comma 1, c.p.c. 2.2– Ora, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – che, in tesi, affligg ono la decisione impugnata – scegliendol i dal novero di quelli elencati dall ’ art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. 2.3 – Nel richiamare, per brevità, l’articolata motivazione di sentenza recentemente resa in relazione a ricorso privo del requisito di cui al l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, in quanto non recante idonea “ esposizione sommaria dei fatti di causa ” (si tratta di Cass. n. 15445/2023, parr. 2.3.1 ss.), può qui comunque ribadirsi che il requisito del la sommarietà richiesta assolve alla funzione di consentire “alla Corte di cassazione (di)percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso” ( così Cass. n. 593/2013, in motivazione), peraltro incorrendosi nell’inammissibilità per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando il ricorso “ non N. 26073/21R.G. consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 2.4– Ora, così inquadrat o il tema in discorso – anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) –ritiene la Corte che il ricorrent e, come già anticipato, s ia incors o in una inidonea esposizione dei fatti tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) che da un lato implica la lettura di una imponente massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irrilevanti ai fini della decisione, e che dall’altro rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, spesso introdotti ex abrupto e senza esplicarne il collegamento con quanto precedentemente esposto. Una tale tecnica espositiva rende, dunque, particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. Cass.,Sez. U n . , n. 16628/2009) . 3.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delricorrente. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 N. 26073/21R.G. maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrent e alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della controricorrente in € 2.400,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso