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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46892/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 44.

412. dAtstA LA' 1.4/Lus, ZA,D,[OSCURATO:PERSONA].A : M k ^e9-z4) [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, investito della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per concorso nel duplice omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2000.

Più in particolare, secondo la contestazione cautelare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di vertici e reggenti della cosca mafiosa Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, avrebbero avuto il ruolo di mandanti dell'azione omicidiaria, mossi dall'intento di vendicare l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA]) e l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati gli esecutori materiali del delitto e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato alla fase organizzativa, studiando le abitudini della vittima designata, [OSCURATO:PERSONA], capo più pericoloso dell'avversa cosca, all'epoca unitaria, Torcasio-Cerra-Giampà.

1.1. L'adito Tribunale descriveva, in premessa, il contesto in cui si iscriveva il duplice omicidio, spiegando come, a partire dagli anni ottanta, vi era stata una vera faida tra diverse famiglie ‘ndranghetiste, con conseguente ascesa del clan unitario Cerra-Torcasio-Giannpà, che aveva alimentato la propria supremazia, attraverso una serie di omicidi commessi in successione fino alla "Strage di Sannbiase" del settembre 1995.

Contro detta consorteria si era schierato il clan Iannazzo, operativo nel lametino almeno dagli anni novanta, contendendosi quel territorio con i Giampà e i Torcasio e alleandosi con i Cannizzaro e i Daponte, con i quali aveva costituito un gruppo unitario, diversificando gli interessi criminali: la droga per i Cannizzaro-Daponte e la penetrazione criminale nel settore edilizio per i Iannazzo.

Il periodo di calma apparente tra le opposte consorterie era stato interrotto dall'uccisione, nel 1992, di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonima cosca, e, nel 1998, di [OSCURATO:PERSONA], evento verificatosi durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del processo c.d.

" Primi passi" alcuni collaboratori di giustizia avevano reso dichiarazioni sull'omicidio Iannazzo, indicando proprio in [OSCURATO:PERSONA] uno degli organizzatori. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalle accuse contestate in quel processo e scarcerato il 18 luglio 2000.

Ciò posto si esaminavano gli eventi relativi all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 29 settembre 2000, verso le ore 15:00, mentre i due viaggiavano a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA] cabrio, guidata dal secondo.

Le vittime erano state inseguite da una motocicletta, con a bordo due persone, che, raggiunta l'auto, avevano aperto il fuoco. 1.2.

A ragione della decisione II Tribunale osservava, in fatto, che l'accusa nei confronti del ricorrente era sostenuta dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; fungevano, altresì da riscontri, quanto al clima in cui era maturato il delitto, le dichiarazioni di altri collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

1.3. [OSCURATO:PERSONA], associato alla cosca Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, si era autoaccusato di aver partecipato alla fase preparatoria dell'omicidio, pedinando la vittima e studiandone le abitudini, nonché mettendo a disposizione appoggi logistici in favore di coloro che sarebbero stati gli esecutori materiali dell'agguato.

Secondo il suo racconto, l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA] era scaturita dal sospetto che egli fosse il mandante degli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A decretarne la morte erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo una serie di incontri tenuti dai due a casa del Cannizzaro, incontri dei quali era stato testimone diretto e del cui contenuto era stato informato da [OSCURATO:PERSONA]; il delitto si sarebbe dovuto commettere entro il 30 settembre del 2000, poiché di lì a poco sarebbe stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. a uno degli esecutori.

Oltre ad avere eseguito lo studio delle abitudini della vittima, aveva dato supporto in fase esecutiva mettendo a disposizione un'area di parcheggio all'interno di uno stabile nella sua disponibilità; lì era stata posizionata una vettura pulita (una Fiat uno targata Varese) per l'allontanamento dei killer in caso di problemi.

Aveva, quindi, ricevuto le indicazioni sulla fase commissiva da [OSCURATO:PERSONA] e aveva appreso che Matarazzo era rimasto ucciso per pura casualità e solo perché era alla guida dell'auto.

1.4. Il secondo aveva reso dichiarazioni che riscontravano il narrato del primo.

Esponente di spicco della cosca Giampà dall'anno 2003, componente del gruppo di fuoco del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato la sua collaborazione il 29 luglio 2011 e aveva già beneficiato in diverse occasioni della concessione della speciale attenuante della collaborazione.

Torcasio aveva riferito che, in occasione di una riunione per la spartizione degli affari illeciti nell'area lametina, alla quale aveva partecipato direttamente incontrando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva rivendicato la paternità degli omicidi eccellenti, iniziati con l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], che avevano dato la stura al riassetto degli equilibri criminali nel contesto territoriale di riferimento.

Ancora, gli avevano parlato, facendo il nome di [OSCURATO:PERSONA], come mandante nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA].

Costoro avevano contezza di quei fatti, poiché il primo era intraneo alla cosca Iannazzo e il secondo era stato prima parte del gruppo Torcasio e, successivamente, era transitato nel clan Giampà.

In sintesi, si ritenevano sovrapponibili le dichiarazioni dei due collaboratori, sulla causale del delitto (volontà di vendicare la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) collegata a [OSCURATO:PERSONA].

Costui, del resto, scarcerato, aveva a sua volta programmato l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con rituale ministero difensivo, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Premessi in generale i requisiti della chiamata di correo e della dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., annota come il giudizio di attendibilità delle fonti debba essere di maggiore rigore allorquando il chiamante sia fonte de relato.

Nella specie, sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del riesame avevano trascurato che Pulici e [OSCURATO:PERSONA] erano fonti de relato.

Il primo aveva appreso del mandato di morte da Cannizzaro e il secondo non aveva mai affermato di aver ricevuto una diretta ammissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di essere il mandante dell'omicidio eccellente di [OSCURATO:PERSONA].

Affinché una dichiarazione potesse riscontrare l'altra, al contrario, si sarebbe dovuto trattare di dichiarazione individualizzata sulla persona chiamata. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento alla famiglia Iannazzo genericamente intesa come nucleo deliberante il delitto e non si era riferito specificamente a [OSCURATO:PERSONA] come mandante individuale da cui aveva appreso la notizia.

La dichiarazione d'accusa era, pertanto, carente e non era concretizzato con riguardo a Iannazzo un riscontro di tipo individualizzante.

Nella specie mancava, da un lato, la certezza che ci fosse stato l'incontro tra Torcasio e Iannazzo, durante il quale il primo avrebbe ricevuto la delazione e, dall'altro, la portata autoaccusatoria delle dichiarazioni, durante l'interlocuzione con Giannpà, aveva piuttosto ad oggetto la spartizione degli affari illeciti a [OSCURATO:PERSONA].

La mancata adozione della misura per Cannizzaro, Davoli e [OSCURATO:PERSONA], per difetto del riscontro individualizzante alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], era stata ritenuta tale anche all'esito del racconto su Davoli del 2009.

Ulteriore elemento di smentita a [OSCURATO:PERSONA] si ricavava, poi, dalla sentenza che aveva definito il processo Andromeda.

La sentenza nel definire gli incontri tra costui, [OSCURATO:PERSONA] e Giampà aveva collocato i fatti nel 2011. [OSCURATO:PERSONA] aveva collocato il primo incontro con [OSCURATO:PERSONA] all'inizio del 2011 e aveva così smentito [OSCURATO:PERSONA] che aveva parlato di un incontro avvenuto nel 2009.

Era, pertanto, mancata una effettiva verifica dell'attendibilità oggettiva della propalazione del Torcasio.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le proprie conclusioni con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva il Collegio che l'impugnazione appare quantomeno infondata.

2. Tutto il ricorso si incentra sull'operata valutazione del compendio indiziario, che si assume erronea e gravemente carente.

Più in particolare, si deduce che sarebbe mancata una adeguata valutazione della attendibilità intrinseca delle propalazioni; non sarebbe stata soppesata la reale valenza delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e della chiamata non diretta ma solo de relato dal medesimo effettuata con riguardo al ruolo svolto dal ricorrente nella programmazione e deliberazione dell'omicidio; nemmeno sarebbe stata attentamente considerata l'assenza di un riscontro individualizzante a detta propalazione, tale non potendosi considerare la confessione asseritamente resa dallo stesso Iannazzo ad [OSCURATO:PERSONA], siccome generica sia con riferimento all'esatta indicazione dell'omicidio (la fonte primaria avrebbe fatto riferimento agli "omicidi eccellenti" e non all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] in particolare), sia in relazione alla riferibilità soggettiva dell'azione omicidiaria (la cosca Iannazzo e non la persona fisica del confidente); ed ancora, superficiale sarebbe stata la valutazione della collocazione temporale dell'incontro riferito dal collaboratore Torcasio, rimasto smentito, quanto al contesto storico in cui avrebbe ricevuto le confidenze di Iannazzo, sia da [OSCURATO:PERSONA] che aveva collocato l'incontro nel 2011 e non nel 2009, sia dalla sentenza emessa nel processo Andromeda, nella quale si era affermato che l'indagato si era allontanato da [OSCURATO:PERSONA] per recarsi in Irlanda tra il 2008 e il 2010, circostanza da cui doveva dedursi la falsità del narrato del collaboratore.

Trattasi di censure che prospettano quasi esclusivamente questioni di merito, sostenendo da un lato l'inattendibilità dei collaboratori e delle rispettive dichiarazioni, dall'altro l'insufficienza o inidoneità dei riscontri, sulla base di argomenti che possono ritenersi nel complesso e sostanzialmente già esaminati e non implausibilmente ritenuti non conducenti dai giudici del riesame.

3. Al proposito va ricordato che il provvedimento impugnato argonnentatamente si fonda (a) sulla ricostruita esistenza di una catena di omicidi e ritorsioni tra gruppi contrapposti cui appartenevano l'indagato e i suoi alleati (gruppi Cannizzaro e Daponte) da un lato, la famiglia mafiosa della vittima dall'altro; (b) sulle caratteristiche dell'agguato e dell'esecuzione, platealmente riconducibile ad un regolamento di conti; (c) sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla cosca Iannazzo e che aveva ammesso il proprio ruolo di supporto logistico all'operazione, agendo sia nella fase preparatoria (mediante il pedinamento) sia durante l'azione esecutiva, fornendo uno specifico supporto alla fuga dei killer; d) sui riscontri a tali dichiarazioni: quanto al particolare dell'auto messa a disposizione degli esecutori materiali in caso di emergenza (una Fiat uno 45 bianca, targata Varese, risultata di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], gregario stretto di [OSCURATO:PERSONA]); quanto alla ravvisata necessità di procedere all'omicidio non oltre il 30 settembre 2000 per essere uno degli esecutori materiali in procinto di essere raggiunto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., effettivamente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Catanzaro con provvedimento del 26 settembre 2000, depositato il successivo 30 settembre; quanto alla conoscenza da parte della famiglia Iannazzo delle propalazioni rese nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA] dai collaboratori di giustizia, che avevano attribuito l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] proprio a [OSCURATO:PERSONA], come dichiarato e ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nelle s.i.t. rese il 29 settembre 2000; e) dal riscontro individualizzante costituito dalle dichiarazioni del collaboratore Torcasio destinatario della confessione resa dallo stesso indagato.

4. Nel provvedimento in esame, poi, il profilo intrinseco ed estrinseco di credibilità dei collaboratori di giustizia è stato adeguatamente vagliato e il giudizio è stato analitico su ciascuno dei dichiaranti, dei quali è stato esaminato il portato dichiarativo e la credibilità intrinseca, prima di operare l'incrocio tra le stesse dichiarazioni.

In diritto, occorre al proposito sottolineare che, se, come è noto, Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. del 1993, Marino, ha voluto portare ordine logico nella valutazione della chiamata di correo, individuando un metodo a "tre tempi": credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca della dichiarazione, riscontri esterni, Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina, ha tenuto a chiarire, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che la detta sequenza non deve essere - per così dire - rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate.

In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, «discendendo ciò dai generali criteri epistemologici e non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, sotto tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria» (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, n. m. sul punto; Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151).

Il risultato della valutazione sulla credibilità soggettiva è in altri termini, più semplicemente, un giudizio sulla generale affidabilità del dichiarante che va però, nel particolare, verificato alla luce degli altri elementi che confermano o contraddicono la veridicità delle sue dichiarazioni con riguardo alla situazione processuale nella quale le stesse vengono in rilievo.

E la sua funzione primaria, nella quale sta la ragione della scansione tripartita, non è assoluta ma relativa, nel senso che determina il livello del rigore che occorre impiegare per il controllo del narrato, secondo lo schema del procedimento di verificazione-falsificazione.

Per conseguenza quando, come nel caso in esame, una considerazione unitaria di tutti gli aspetti fattuali acquisiti, pur logicamente scomponibili, relativi alla coerenza interna, alla costanza, alla autonomia delle dichiarazioni, e ai riscontri esterni, oggettivi e individualizzanti nonché di contesto, è stata puntualmente effettuata e conforta senza possibilità di equivoci il narrato, non vi è sospetto su di una possibile generica propensione del dichiarante a mentire che legittimi la esclusione della utilizzazione delle sue dichiarazioni.

5. Ineccepibilmente, dunque, si è affermato che dal complesso degli elementi raccolti emergeva che la decisione di uccidere il Torcasio appariva riferibile all'indagato e a [OSCURATO:PERSONA], che ritenevano la vittima il mandante degli omicidi dei loro congiunti, tanto risultando non solo dalle dichiarazioni dei due propalanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche da quanto dichiarato dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano, ancorché genericamente, fatto riferimento alla cosca Iannazzo quale mandante dell'omicidio.

5.1. Il provvedimento ha poi rimarcato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse una fonte dotata di particolare affidabilità, trattandosi di soggetto intraneo, all'epoca del fatti, alla cosca Iannazzo e a conoscenza diretta delle decisioni assunte nella consorteria di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA] si era autoaccusato di avere materialmente partecipato alla fase preparatoria dell'omicidio, studiando le abitudini della vittima, al pari di altri soggetti appositamente utilizzati per carpire notizie all'interno del gruppo avversario: [OSCURATO:PERSONA], che aveva stretto una relazione sentimentale con la sorella di [OSCURATO:PERSONA], e lo stesso Matarazzo, rimasto vittima dell'agguato sol perché si trovava alla guida dell'autovettura, in compagnia del Torcasio.

Le dichiarazioni del collaborante erano, poi, risultate connotate da un elevatissimo grado di precisione e coerenza interna, oltre che ricche di particolari che avevano ricevuto puntuali riscontri; egli aveva diretta conoscenza dei numerosi incontri tra Iannazzo e Cannizzaro, in quanto presente nell'abitazione di quest'ultimo quando essi si erano verificati e del loro contenuto era stato messo al corrente dal Cannizzaro che già da tempo aveva cominciato ad organizzarsi per affrontare una guerra contro i Torcasio; aveva personalmente assistito a un incontro tra Cannizzaro e [OSCURATO:PERSONA], messaggero di [OSCURATO:PERSONA]; aveva, poi, diversificato il movente che aveva mosso i due principali esponenti dei gruppi alleati: la sete di vendetta dell'omicidio del padre per [OSCURATO:PERSONA]; la vendetta per l'omicidio del proprio congiunto ma, e soprattutto, il desiderio di affermare la propria supremazia territoriale per [OSCURATO:PERSONA], interessato alla rapida e veloce eliminazione dei capi dell'opposta consorteria per ragioni di "business" (per "avere il terreno libero per tutti i lavori che dovevano nascere, compreso il centro commerciale"); aveva precisato che era stato deciso dai vertici che "la prima persona che doveva morire era [OSCURATO:PERSONA]» (scarcerato nel luglio del 2000), il quale peraltro stava organizzando l'eliminazione dell'indagato (dichiarazioni riscontrate sul punto da quelle di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere appreso dal fratello Nino, intraneo alla cosca Torcasio, dell'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di uccidere Iannazzo e di avere a tal fine pianificato e tenuto diverse riunioni all'indomani della sua scarcerazione); aveva, infine, riferito sulla falsa notizia diffusa, dopo l'omicidio -ossia che i Giampà avevano appoggiato i Iannazzo-, allo scopo di creare contrasti interni nella opposta consorteria confederata, circostanza confermata dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

5.2. Medesima affidabilità e altrettanta precisione dovevano essere riconosciute alle dichiarazioni del Torcasio, affatto idonee a fungere da riscontro individualizzate al narrato del [OSCURATO:PERSONA].

Il dichiarante, sulla cui autonomia dichiarativa non v'era ragione di dubitare e nemmeno essa era stata posta in discussione dal ricorrente, aveva riferito di una riunione tenutasi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la spartizione del territorio di [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto Iannazzo aveva rintuzzato la rivendicazione del Giampà di una maggiore autonomia nella conduzione degli affari criminali, per poi spiegare al collaboratore che la pretesa dell'associato non aveva ragion d'essere, in quanto gli omicidi eccellenti (l'eliminazione dei vertici della famiglia Torcasio: Giovanni nel 2000; Nino nel 2002) erano stati eseguiti dai Ianazzo, senza alcun ausilio da parte dei Giampà.

E, al proposito, il Tribunale ha negato l'addotta genericità della confessione stragiudiziale del Iannazzo, al contrario assolutamente chiara nella parte in cui aveva rivendicato la paternità degli "omicidi eccellenti", siccome proveniente da soggetto, investito per il suo ruolo del potere decisionale sulle iniziative strategiche finalizzate all'affermazione egemonica del clan e alla soppressione dei componenti del gruppo antagonista, tale essendo l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], reo, altresì, di essere il mandante dell'uccisione del proprio fratello.5.3.

E il provvedimento impugnato ha fornito risposte specifiche anche all'ulteriore obiezione alla ritenuta attendibilità oggettiva della propalazione del dichiarante, per avere il Torcasio collocato la riunione in una frazione temporale diversa da quella indicata da Giampà e in epoca in cui Iannazzo era assente dall'Italia.

Si è evidenziato, al contrario, che Torcasio non aveva collocato la riunione nel 2009 (fl. 20), ma richiamando il 2009 aveva fatto riferimento ad altro incontro avvenuto con Daponte, sempre avente ad oggetto le spartizioni del territorio di [OSCURATO:PERSONA], come era emerso nella riunione cui aveva preso parte Iannazzo.

Né ha ritenuto il Tribunale che fosse decisivo l'evento relativo all'allontanamento di Iannazzo dal territorio locale e il suo trasferimento in Irlanda di cui aveva dato atto anche lo stralcio della sentenza che aveva definito il processo Andromeda (fl. 211).

Il periodo di riferimento, si legge, era stato indicato genericamente come compreso tra il 2008 e il 2010, mentre l'incontro di aveva parlato il Torcasio risultava effettivamente confermato dalle dichiarazioni rese da Giampà.

6. A fronte di siffatta motivazione, le doglianze tendono per lo più a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti esclusivamente attinenti all'apprezzamento, che risulta correttamente operato, della valenza indiziaria del materiale acquisito, spesso appuntandosi su particolari opinabili e privi di significato decisivo.

Sulle principali questioni agitate, è sufficiente quindi osservare che correttamente sono state ritenute credibili e intrinsecamente attendibili le dichiarazioni delle due fonti di accusa, oltre che idonee ad offrire l'una riscontro individualizzante all'altra.

Esito decisorio, cui il Tribunale è pervenuto, in aderenza ai principi fissati da questa Corte, dopo avere: a) positivamente effettuato la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) verificato l'esistenza dei rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) dimostrato l'indipendenza e l'autonomia genetica delle chiamate e correttamente apprezzato la loro convergenza e il reciproco riscontro individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandunn", così correttamente ritenendo la sussistenza della gravità indiziaria e delle condizioni per le quali una chiamata de relato possa essere validamente e unicamente riscontrata da altra chiamata di analogo tenore.

7. Il ricorso va per tali ragioni rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 44. 412. dAtstA LA' 1.4/Lus, ZA,D,[OSCURATO:PERSONA].A : M k ^e9-z4) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, investito della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per concorso nel duplice omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2000. Più in particolare, secondo la contestazione cautelare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di vertici e reggenti della cosca mafiosa Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, avrebbero avuto il ruolo di mandanti dell'azione omicidiaria, mossi dall'intento di vendicare l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA]) e l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati gli esecutori materiali del delitto e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato alla fase organizzativa, studiando le abitudini della vittima designata, [OSCURATO:PERSONA], capo più pericoloso dell'avversa cosca, all'epoca unitaria, Torcasio-Cerra-Giampà. 1.1. L'adito Tribunale descriveva, in premessa, il contesto in cui si iscriveva il duplice omicidio, spiegando come, a partire dagli anni ottanta, vi era stata una vera faida tra diverse famiglie ‘ndranghetiste, con conseguente ascesa del clan unitario Cerra-Torcasio-Giannpà, che aveva alimentato la propria supremazia, attraverso una serie di omicidi commessi in successione fino alla "Strage di Sannbiase" del settembre 1995. Contro detta consorteria si era schierato il clan Iannazzo, operativo nel lametino almeno dagli anni novanta, contendendosi quel territorio con i Giampà e i Torcasio e alleandosi con i Cannizzaro e i Daponte, con i quali aveva costituito un gruppo unitario, diversificando gli interessi criminali: la droga per i Cannizzaro-Daponte e la penetrazione criminale nel settore edilizio per i Iannazzo. Il periodo di calma apparente tra le opposte consorterie era stato interrotto dall'uccisione, nel 1992, di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonima cosca, e, nel 1998, di [OSCURATO:PERSONA], evento verificatosi durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del processo c.d. " Primi passi" alcuni collaboratori di giustizia avevano reso dichiarazioni sull'omicidio Iannazzo, indicando proprio in [OSCURATO:PERSONA] uno degli organizzatori. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalle accuse contestate in quel processo e scarcerato il 18 luglio 2000. Ciò posto si esaminavano gli eventi relativi all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 29 settembre 2000, verso le ore 15:00, mentre i due viaggiavano a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA] cabrio, guidata dal secondo. Le vittime erano state inseguite da una motocicletta, con a bordo due persone, che, raggiunta l'auto, avevano aperto il fuoco. 1.2. A ragione della decisione II Tribunale osservava, in fatto, che l'accusa nei confronti del ricorrente era sostenuta dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; fungevano, altresì da riscontri, quanto al clima in cui era maturato il delitto, le dichiarazioni di altri collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 1.3. [OSCURATO:PERSONA], associato alla cosca Iannazzo-Cannizzaro-Daponte, si era autoaccusato di aver partecipato alla fase preparatoria dell'omicidio, pedinando la vittima e studiandone le abitudini, nonché mettendo a disposizione appoggi logistici in favore di coloro che sarebbero stati gli esecutori materiali dell'agguato. Secondo il suo racconto, l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA] era scaturita dal sospetto che egli fosse il mandante degli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A decretarne la morte erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo una serie di incontri tenuti dai due a casa del Cannizzaro, incontri dei quali era stato testimone diretto e del cui contenuto era stato informato da [OSCURATO:PERSONA]; il delitto si sarebbe dovuto commettere entro il 30 settembre del 2000, poiché di lì a poco sarebbe stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. a uno degli esecutori. Oltre ad avere eseguito lo studio delle abitudini della vittima, aveva dato supporto in fase esecutiva mettendo a disposizione un'area di parcheggio all'interno di uno stabile nella sua disponibilità; lì era stata posizionata una vettura pulita (una Fiat uno targata Varese) per l'allontanamento dei killer in caso di problemi. Aveva, quindi, ricevuto le indicazioni sulla fase commissiva da [OSCURATO:PERSONA] e aveva appreso che Matarazzo era rimasto ucciso per pura casualità e solo perché era alla guida dell'auto. 1.4. Il secondo aveva reso dichiarazioni che riscontravano il narrato del primo. Esponente di spicco della cosca Giampà dall'anno 2003, componente del gruppo di fuoco del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato la sua collaborazione il 29 luglio 2011 e aveva già beneficiato in diverse occasioni della concessione della speciale attenuante della collaborazione. Torcasio aveva riferito che, in occasione di una riunione per la spartizione degli affari illeciti nell'area lametina, alla quale aveva partecipato direttamente incontrando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva rivendicato la paternità degli omicidi eccellenti, iniziati con l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], che avevano dato la stura al riassetto degli equilibri criminali nel contesto territoriale di riferimento. Ancora, gli avevano parlato, facendo il nome di [OSCURATO:PERSONA], come mandante nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA]. Costoro avevano contezza di quei fatti, poiché il primo era intraneo alla cosca Iannazzo e il secondo era stato prima parte del gruppo Torcasio e, successivamente, era transitato nel clan Giampà. In sintesi, si ritenevano sovrapponibili le dichiarazioni dei due collaboratori, sulla causale del delitto (volontà di vendicare la morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) collegata a [OSCURATO:PERSONA]. Costui, del resto, scarcerato, aveva a sua volta programmato l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con rituale ministero difensivo, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione. Premessi in generale i requisiti della chiamata di correo e della dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., annota come il giudizio di attendibilità delle fonti debba essere di maggiore rigore allorquando il chiamante sia fonte de relato. Nella specie, sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunale del riesame avevano trascurato che Pulici e [OSCURATO:PERSONA] erano fonti de relato. Il primo aveva appreso del mandato di morte da Cannizzaro e il secondo non aveva mai affermato di aver ricevuto una diretta ammissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di essere il mandante dell'omicidio eccellente di [OSCURATO:PERSONA]. Affinché una dichiarazione potesse riscontrare l'altra, al contrario, si sarebbe dovuto trattare di dichiarazione individualizzata sulla persona chiamata. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento alla famiglia Iannazzo genericamente intesa come nucleo deliberante il delitto e non si era riferito specificamente a [OSCURATO:PERSONA] come mandante individuale da cui aveva appreso la notizia. La dichiarazione d'accusa era, pertanto, carente e non era concretizzato con riguardo a Iannazzo un riscontro di tipo individualizzante. Nella specie mancava, da un lato, la certezza che ci fosse stato l'incontro tra Torcasio e Iannazzo, durante il quale il primo avrebbe ricevuto la delazione e, dall'altro, la portata autoaccusatoria delle dichiarazioni, durante l'interlocuzione con Giannpà, aveva piuttosto ad oggetto la spartizione degli affari illeciti a [OSCURATO:PERSONA]. La mancata adozione della misura per Cannizzaro, Davoli e [OSCURATO:PERSONA], per difetto del riscontro individualizzante alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], era stata ritenuta tale anche all'esito del racconto su Davoli del 2009. Ulteriore elemento di smentita a [OSCURATO:PERSONA] si ricavava, poi, dalla sentenza che aveva definito il processo Andromeda. La sentenza nel definire gli incontri tra costui, [OSCURATO:PERSONA] e Giampà aveva collocato i fatti nel 2011. [OSCURATO:PERSONA] aveva collocato il primo incontro con [OSCURATO:PERSONA] all'inizio del 2011 e aveva così smentito [OSCURATO:PERSONA] che aveva parlato di un incontro avvenuto nel 2009. Era, pertanto, mancata una effettiva verifica dell'attendibilità oggettiva della propalazione del Torcasio. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le proprie conclusioni con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che l'impugnazione appare quantomeno infondata. 2. Tutto il ricorso si incentra sull'operata valutazione del compendio indiziario, che si assume erronea e gravemente carente. Più in particolare, si deduce che sarebbe mancata una adeguata valutazione della attendibilità intrinseca delle propalazioni; non sarebbe stata soppesata la reale valenza delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e della chiamata non diretta ma solo de relato dal medesimo effettuata con riguardo al ruolo svolto dal ricorrente nella programmazione e deliberazione dell'omicidio; nemmeno sarebbe stata attentamente considerata l'assenza di un riscontro individualizzante a detta propalazione, tale non potendosi considerare la confessione asseritamente resa dallo stesso Iannazzo ad [OSCURATO:PERSONA], siccome generica sia con riferimento all'esatta indicazione dell'omicidio (la fonte primaria avrebbe fatto riferimento agli "omicidi eccellenti" e non all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] in particolare), sia in relazione alla riferibilità soggettiva dell'azione omicidiaria (la cosca Iannazzo e non la persona fisica del confidente); ed ancora, superficiale sarebbe stata la valutazione della collocazione temporale dell'incontro riferito dal collaboratore Torcasio, rimasto smentito, quanto al contesto storico in cui avrebbe ricevuto le confidenze di Iannazzo, sia da [OSCURATO:PERSONA] che aveva collocato l'incontro nel 2011 e non nel 2009, sia dalla sentenza emessa nel processo Andromeda, nella quale si era affermato che l'indagato si era allontanato da [OSCURATO:PERSONA] per recarsi in Irlanda tra il 2008 e il 2010, circostanza da cui doveva dedursi la falsità del narrato del collaboratore. Trattasi di censure che prospettano quasi esclusivamente questioni di merito, sostenendo da un lato l'inattendibilità dei collaboratori e delle rispettive dichiarazioni, dall'altro l'insufficienza o inidoneità dei riscontri, sulla base di argomenti che possono ritenersi nel complesso e sostanzialmente già esaminati e non implausibilmente ritenuti non conducenti dai giudici del riesame. 3. Al proposito va ricordato che il provvedimento impugnato argonnentatamente si fonda (a) sulla ricostruita esistenza di una catena di omicidi e ritorsioni tra gruppi contrapposti cui appartenevano l'indagato e i suoi alleati (gruppi Cannizzaro e Daponte) da un lato, la famiglia mafiosa della vittima dall'altro; (b) sulle caratteristiche dell'agguato e dell'esecuzione, platealmente riconducibile ad un regolamento di conti; (c) sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla cosca Iannazzo e che aveva ammesso il proprio ruolo di supporto logistico all'operazione, agendo sia nella fase preparatoria (mediante il pedinamento) sia durante l'azione esecutiva, fornendo uno specifico supporto alla fuga dei killer; d) sui riscontri a tali dichiarazioni: quanto al particolare dell'auto messa a disposizione degli esecutori materiali in caso di emergenza (una Fiat uno 45 bianca, targata Varese, risultata di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], gregario stretto di [OSCURATO:PERSONA]); quanto alla ravvisata necessità di procedere all'omicidio non oltre il 30 settembre 2000 per essere uno degli esecutori materiali in procinto di essere raggiunto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., effettivamente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Catanzaro con provvedimento del 26 settembre 2000, depositato il successivo 30 settembre; quanto alla conoscenza da parte della famiglia Iannazzo delle propalazioni rese nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA] dai collaboratori di giustizia, che avevano attribuito l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] proprio a [OSCURATO:PERSONA], come dichiarato e ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nelle s.i.t. rese il 29 settembre 2000; e) dal riscontro individualizzante costituito dalle dichiarazioni del collaboratore Torcasio destinatario della confessione resa dallo stesso indagato. 4. Nel provvedimento in esame, poi, il profilo intrinseco ed estrinseco di credibilità dei collaboratori di giustizia è stato adeguatamente vagliato e il giudizio è stato analitico su ciascuno dei dichiaranti, dei quali è stato esaminato il portato dichiarativo e la credibilità intrinseca, prima di operare l'incrocio tra le stesse dichiarazioni. In diritto, occorre al proposito sottolineare che, se, come è noto, Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. del 1993, Marino, ha voluto portare ordine logico nella valutazione della chiamata di correo, individuando un metodo a "tre tempi": credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca della dichiarazione, riscontri esterni, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina, ha tenuto a chiarire, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che la detta sequenza non deve essere - per così dire - rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, «discendendo ciò dai generali criteri epistemologici e non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, sotto tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria» (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, n. m. sul punto; Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151). Il risultato della valutazione sulla credibilità soggettiva è in altri termini, più semplicemente, un giudizio sulla generale affidabilità del dichiarante che va però, nel particolare, verificato alla luce degli altri elementi che confermano o contraddicono la veridicità delle sue dichiarazioni con riguardo alla situazione processuale nella quale le stesse vengono in rilievo. E la sua funzione primaria, nella quale sta la ragione della scansione tripartita, non è assoluta ma relativa, nel senso che determina il livello del rigore che occorre impiegare per il controllo del narrato, secondo lo schema del procedimento di verificazione-falsificazione. Per conseguenza quando, come nel caso in esame, una considerazione unitaria di tutti gli aspetti fattuali acquisiti, pur logicamente scomponibili, relativi alla coerenza interna, alla costanza, alla autonomia delle dichiarazioni, e ai riscontri esterni, oggettivi e individualizzanti nonché di contesto, è stata puntualmente effettuata e conforta senza possibilità di equivoci il narrato, non vi è sospetto su di una possibile generica propensione del dichiarante a mentire che legittimi la esclusione della utilizzazione delle sue dichiarazioni. 5. Ineccepibilmente, dunque, si è affermato che dal complesso degli elementi raccolti emergeva che la decisione di uccidere il Torcasio appariva riferibile all'indagato e a [OSCURATO:PERSONA], che ritenevano la vittima il mandante degli omicidi dei loro congiunti, tanto risultando non solo dalle dichiarazioni dei due propalanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche da quanto dichiarato dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano, ancorché genericamente, fatto riferimento alla cosca Iannazzo quale mandante dell'omicidio. 5.1. Il provvedimento ha poi rimarcato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse una fonte dotata di particolare affidabilità, trattandosi di soggetto intraneo, all'epoca del fatti, alla cosca Iannazzo e a conoscenza diretta delle decisioni assunte nella consorteria di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA] si era autoaccusato di avere materialmente partecipato alla fase preparatoria dell'omicidio, studiando le abitudini della vittima, al pari di altri soggetti appositamente utilizzati per carpire notizie all'interno del gruppo avversario: [OSCURATO:PERSONA], che aveva stretto una relazione sentimentale con la sorella di [OSCURATO:PERSONA], e lo stesso Matarazzo, rimasto vittima dell'agguato sol perché si trovava alla guida dell'autovettura, in compagnia del Torcasio. Le dichiarazioni del collaborante erano, poi, risultate connotate da un elevatissimo grado di precisione e coerenza interna, oltre che ricche di particolari che avevano ricevuto puntuali riscontri; egli aveva diretta conoscenza dei numerosi incontri tra Iannazzo e Cannizzaro, in quanto presente nell'abitazione di quest'ultimo quando essi si erano verificati e del loro contenuto era stato messo al corrente dal Cannizzaro che già da tempo aveva cominciato ad organizzarsi per affrontare una guerra contro i Torcasio; aveva personalmente assistito a un incontro tra Cannizzaro e [OSCURATO:PERSONA], messaggero di [OSCURATO:PERSONA]; aveva, poi, diversificato il movente che aveva mosso i due principali esponenti dei gruppi alleati: la sete di vendetta dell'omicidio del padre per [OSCURATO:PERSONA]; la vendetta per l'omicidio del proprio congiunto ma, e soprattutto, il desiderio di affermare la propria supremazia territoriale per [OSCURATO:PERSONA], interessato alla rapida e veloce eliminazione dei capi dell'opposta consorteria per ragioni di "business" (per "avere il terreno libero per tutti i lavori che dovevano nascere, compreso il centro commerciale"); aveva precisato che era stato deciso dai vertici che "la prima persona che doveva morire era [OSCURATO:PERSONA]» (scarcerato nel luglio del 2000), il quale peraltro stava organizzando l'eliminazione dell'indagato (dichiarazioni riscontrate sul punto da quelle di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di avere appreso dal fratello Nino, intraneo alla cosca Torcasio, dell'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di uccidere Iannazzo e di avere a tal fine pianificato e tenuto diverse riunioni all'indomani della sua scarcerazione); aveva, infine, riferito sulla falsa notizia diffusa, dopo l'omicidio -ossia che i Giampà avevano appoggiato i Iannazzo-, allo scopo di creare contrasti interni nella opposta consorteria confederata, circostanza confermata dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Medesima affidabilità e altrettanta precisione dovevano essere riconosciute alle dichiarazioni del Torcasio, affatto idonee a fungere da riscontro individualizzate al narrato del [OSCURATO:PERSONA]. Il dichiarante, sulla cui autonomia dichiarativa non v'era ragione di dubitare e nemmeno essa era stata posta in discussione dal ricorrente, aveva riferito di una riunione tenutasi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la spartizione del territorio di [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto Iannazzo aveva rintuzzato la rivendicazione del Giampà di una maggiore autonomia nella conduzione degli affari criminali, per poi spiegare al collaboratore che la pretesa dell'associato non aveva ragion d'essere, in quanto gli omicidi eccellenti (l'eliminazione dei vertici della famiglia Torcasio: Giovanni nel 2000; Nino nel 2002) erano stati eseguiti dai Ianazzo, senza alcun ausilio da parte dei Giampà. E, al proposito, il Tribunale ha negato l'addotta genericità della confessione stragiudiziale del Iannazzo, al contrario assolutamente chiara nella parte in cui aveva rivendicato la paternità degli "omicidi eccellenti", siccome proveniente da soggetto, investito per il suo ruolo del potere decisionale sulle iniziative strategiche finalizzate all'affermazione egemonica del clan e alla soppressione dei componenti del gruppo antagonista, tale essendo l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], reo, altresì, di essere il mandante dell'uccisione del proprio fratello.5.3. E il provvedimento impugnato ha fornito risposte specifiche anche all'ulteriore obiezione alla ritenuta attendibilità oggettiva della propalazione del dichiarante, per avere il Torcasio collocato la riunione in una frazione temporale diversa da quella indicata da Giampà e in epoca in cui Iannazzo era assente dall'Italia. Si è evidenziato, al contrario, che Torcasio non aveva collocato la riunione nel 2009 (fl. 20), ma richiamando il 2009 aveva fatto riferimento ad altro incontro avvenuto con Daponte, sempre avente ad oggetto le spartizioni del territorio di [OSCURATO:PERSONA], come era emerso nella riunione cui aveva preso parte Iannazzo. Né ha ritenuto il Tribunale che fosse decisivo l'evento relativo all'allontanamento di Iannazzo dal territorio locale e il suo trasferimento in Irlanda di cui aveva dato atto anche lo stralcio della sentenza che aveva definito il processo Andromeda (fl. 211). Il periodo di riferimento, si legge, era stato indicato genericamente come compreso tra il 2008 e il 2010, mentre l'incontro di aveva parlato il Torcasio risultava effettivamente confermato dalle dichiarazioni rese da Giampà. 6. A fronte di siffatta motivazione, le doglianze tendono per lo più a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti esclusivamente attinenti all'apprezzamento, che risulta correttamente operato, della valenza indiziaria del materiale acquisito, spesso appuntandosi su particolari opinabili e privi di significato decisivo. Sulle principali questioni agitate, è sufficiente quindi osservare che correttamente sono state ritenute credibili e intrinsecamente attendibili le dichiarazioni delle due fonti di accusa, oltre che idonee ad offrire l'una riscontro individualizzante all'altra. Esito decisorio, cui il Tribunale è pervenuto, in aderenza ai principi fissati da questa Corte, dopo avere: a) positivamente effettuato la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) verificato l'esistenza dei rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) dimostrato l'indipendenza e l'autonomia genetica delle chiamate e correttamente apprezzato la loro convergenza e il reciproco riscontro individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandunn", così correttamente ritenendo la sussistenza della gravità indiziaria e delle condizioni per le quali una chiamata de relato possa essere validamente e unicamente riscontrata da altra chiamata di analogo tenore. 7. Il ricorso va per tali ragioni rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., comma 1-ter. P.Q.M. R
Sentenza Cassazione n. 46892/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris