CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 1989
Cassazione n. 05368/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/07/1989 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina (capo A della rubrica), per i quali è stata riconosciuta la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e di plurime condotte di acquisto di sostanza stupefacente del tipo eroina destinata alla vendita a terzi (capo B della rubrica). Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 anche con riferimento ai fatti di cui al capo B) della rubrica: gli episodi contestati nei due capi di imputazione, per i quali è stato ritenuto il vincolo della continuazione, si legge nel ricorso, avrebbero dovuto essere tutti sussunti sotto la fattispecie di lieve entità; le dichiarazioni dei testi assunti, riguardanti i viaggi effettuati dall'imputato per rifornirsi dello stupefacente da destinare a terzi sarebbero del tutto vaghe ed imprecise; i calcoli attraverso i quali la Corte di merito quantifica lo stupefacente posto in commercio dal ricorrente sarebbero fondati su mere presunzioni; la decisione assunta sarebbe nel complesso palesemente contraddittoria, avendo i giudici di merito ritenuto l'ipotesi della lieve entità con riferimento al solo capo A) della rubrica ed escluso tale ipotesi con riferimento al capo B) della imputazione, nonostante il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due capi. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Rilevato che la Corte di merito ha fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie invocata con riferimento al capo B) della rubrica, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, coerenti con le risultanze probatorie rappresentate in motivazione e conforme ai principi espressi in sede di legittimità. Invero, attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato accertata in relazione agli episodi di cui al capo B) della rubrica, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (lungo periodo di tempo in cui si è svolta la condotta, intensa frequenza degli episodi, quantitativi commerciati) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Considerato, quanto alle ulteriori argomentazioni illustrate nel ricorso, che: il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui ai capi A) e B) della rubrica, non incidendo in alcun modo sulla qualificazione giuridica dei fatti, non interferisce sulla tenuta logica del ragionamento svolto dalla Corte di merito; le osservazioni difensive riguardanti la interpretazione delle emergenze probatorie in atti esulano dal perimetro \talutativo proprio della Corte di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]