CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 41212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione al collegamento funzionale tra la condotta minatoria oppositiva e l'atto d'ufficio realizzato dal soggetto qualificato ( si vedano le pagg. 4, 5), sia in ordine alla inapplicabilità alla specie della scriminante di cui all'ad 393 bis cp ( si veda pag.5, 6, anche in relazione alla puntuali valutazioni spese per escluderne il portato anche sotto il versante meramente putativo), sia in relazione alle attenuanti generiche (escluse con motivazione compiuta e non illogica dando rilievo alla intensità del dolo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle am ende. Così deciso il 23 settembre 2022.