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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 44423/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla confisca del denaro disposta ex art. 85 bis d.P.R. 309 del 90 è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, avuto riguardo alla contestata attività di cessione, alla detenzione di 1.205 grammi di hashish, destinati alla cessione a terzi, e alla motivazione resa, che valorizza il contesto in cui fu disposto il sequestro, l'entità della somma di denaro sequestrata e la mancanza di giustificazioni della lecita provenienza della stessa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla confisca del denaro disposta ex art. 85 bis d.P.R. 309 del 90 è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, avuto riguardo alla contestata attività di cessione, alla detenzione di 1.205 grammi di hashish, destinati alla cessione a terzi, e alla motivazione resa, che valorizza il contesto in cui fu disposto il sequestro, l'entità della somma di denaro sequestrata e la mancanza di giustificazioni della lecita provenienza della stessa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere es
Sentenza Cassazione n. 44423/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris