CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il principio di diritto secondo cui, in tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull'apposito registro (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiarè, Rv. 262865). Nel caso di specie, la Corte di appello ha accertato che l'imputato non aveva ottemperato in due occasioni e senza giustificato motivo alla prescrizione di doversi presentare alle 11:00 di ogni domenica presso la Stazione di Carabinieri territorialmente competente, a nulla rilevando che a, seguito di tali violazioni, lo stesso avesse ottemperato alla predetta prescrizione. Come evidenziato dal giudice di secondo grado, infatti, per integrare il delitto in esame è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi dik. adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C