CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26951/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
07/10/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Marjen ChristopherPagdanganan;Letta la memoria datata 4 giugno 2026 a firma del difensoredell’imputato;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna,previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod.pen., ha confermato nel resto la sentenza, emessa all’esito di giudizioabbreviato, in data 23 gennaio 2025 dal G.i.p. del Tribunale della medesima cittàcon la quale era stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato inrelazione ai reati di concorso in due rapine aggravate (artt. 110, 628, commi 1 e3 n. 1, cod. pen.) commesse in data 22 novembre 2023 ed in data 28 novembre2023.Il trattamento sanzionatorio è stato determinato in continuazione conaltra sentenza nei confronti del medesimo imputato divenuta irrevocabile il 28ottobre 2023.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo:1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 628 cod. pen. e con riferimento allacircostanza attenuante di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionaleper non avere i giudici di merito, nonostante il modestissimo danno patrimonialeche ha portato al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.riconosciuto anche l’invocata attenuante della lieve entità del fatto;2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 69 e 133 cod. pen. per non avere igiudici del merito riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuantisull’aggravante contestata con conseguente riduzione del trattamentosanzionatorio;3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione al rapporto tra la circostanza attenuante di cuiall’art. 62 n. 4 e quella della speciale tenuità del fatto di cui alla sopramenzionata sentenza della Corte costituzionale.4. Con la sopra menzionata memoria datata 4 giugno 2026 la difesadell’imputato ha sostanzialmente ribadito ed approfondito le questioni sopraindicate dedotte con il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il terzo motivo di ricorso che appaiono meritevolidi trattazione congiunta, che contestano la correttezza della motivazione posta abase del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entitàdel fatto, sono indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesidalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazioneposta a base delle valutazioni relative alle circostanze attenuanti, non sonoconsentiti, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca ocon atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante),su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte di merito haesplicitato le ragioni del suo convincimento sulle questioni dedotte (si veda, inparticolare, pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di correttiargomenti giuridici ai fini della negazione dell’ulteriore circostanza attenuanteinvocata;che, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principiosecondo il quale «In tema di rapina, l'attenuante della lieve entità, di cui allasentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumentoulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l'attenuante comuneprevista dall'art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all'effettivagravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da farritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessionedi tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune nonosta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessionedell'ulteriore attenuante» (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359-01), sottolineando come le caratteristiche delle condotte dell’imputato nonpossono essere valutate come di offensività minima;considerato poi che, quanto al secondo motivo di ricorso, le statuizionirelative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando unavalutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato dilegittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esiano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che pergiustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea arealizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli,Rv. 270450), principio di diritto rispettato dalla Corte di appello che haadeguatamente motivato sul punto.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI