CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Genova, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in margine al ricorso; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, n. 1165, depositata il 31 luglio 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente premette di aver proposto istanza di rimborso per la somma di € 22.551,99 in data 8 novembre 2013, in conseguenza di accertamento con adesione 6 giugno 2013. In effetti la stessa aveva concordato con l’Agenzia l’appostamento di Rimb accert adesione una sopravvenienza passiva non già nell’esercizio 2008, ma in quelli 2004 e 2005, compensando peraltro la maggior imposta scontata in allora fino alla concorrenza del debito d’imposta corrente appunto per l’anno 2008, pari ad € 121.048,26, laddove la maggior imposta corrisposta negli anni 2004 e 2005 ascendeva ad € 143.600,26. Analogamente si procedeva, pur per inferiori importi, per l’anno 2009. L’Agenzia opponeva però all’istanza di rimborso per la differenza un diniego, motivato con l’assunto per cui la rinuncia prestata dalla contribuente in sede di definizione della procedura d’accertamento ostava al rimborso della differenza. 2. La CTP respingeva il ricorso avverso il suddetto diniego, e la CTR, adìta in sede d’appello, confermava la pronuncia di primo grado. 3. Ricorre in cassazione la contribuente, affidandosi a tre motivi. L’Agenzia si difende a mezzo di controricorso. La contribuente ha successivamente depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Pregiudizialmente occorre esaminare l’eccezione di giudicato esterno proposta dalla ricorrente e dedotta in sede di memoria illustrativa, con riferimento all’analoga vicenda, riguardante però l’istanza di rimborso derivante dalla differenza tra l’imposta compensata per l’esercizio 2009 e quanto versato in eccesso nelle annualità 2006 e 2007, definita con sentenza della stessa CTR del 5 gennaio 2018, di totale accoglimento dell’istanza proposta dalla contribuente. L’eccezione non può essere accolta dal momento che la copia prodotta dell’indicata sentenza, pur notificata, non è munita dell’attestazione di passaggio in giudicato. 2. Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8, l. 27 luglio 2000, n. 212, 1241, cod. civ. e 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. A giudizio della ricorrente la CTR avrebbe errato nell’applicazione di tali norme, dal momento che pur avendo ovviamente rinunciato il contribuente a chiedere il rimborso delle somme oggetto di compensazione, rimaneva il diritto di chiedere il rimborso per l’eccedenza. 3. Con il secondo motivo la contribuente denuncia violazione degli artt. 112, cod. proc. civ. e 10, l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. La società ricorrente, infatti, si duole del fatto che, pur avendo essa dedotto la violazione della disposizione in esame, in quanto l’Agenzia non aveva rispettato la prassi consolidata in forza della quale a seguito della definitività dell’accertamento scaturisce il diritto al rimborso delle maggiori imposte versate nei precedenti esercizi, nulla ha statuito sul punto la CTR. 4. Con il terzo motivo la contribuente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. Afferma la stessa che la CTR avrebbe omesso di esaminare le somme oggetto dell’istanza non oggetto dell’atto di adesione e l’istanza stessa, che non può rappresentare un’istanza di impugnazione dell’adesionestessa. 5. Il primo motivo è fondato e va accolto. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere il diritto al rimborso delle imposte che risultano versate in eccedenza, allorché l’accertamento (anche con adesione, cfr. Cass. 03/02/2021, n. 2420) divenga definitivo nell’imputare un determinato costo (o nella specie una sopravvenienza passiva) ad un esercizio diverso da quello originariamente indicato dal contribuente. Altrettanto ferma è la giurisprudenza nel ritenere che la definizione con adesione determina la fissazione del quantum debeatur ed alla parte contribuente non resta che eseguire l’accordo stesso (Cass. 30/06/ 2006, n.15170). Nella specie quindi le parti hanno concordato circa l’esercizio di corretta imputazione della sopravvenienza passiva; hanno altresì concordato per la compensazione dell’imposta (a quel punto non dovuta) versata in eccesso in annualità precedenti, con quella dovuta per l’annualità oggetto di accertamento (2008), né risulta contestato che quest’ultima fosse di importo inferiore alla prima. Effettivamente è pacifico poi fra le parti che in sede di accertamento con adesione vi sia stata rinuncia a richiedere il rimborso delle imposte compensate (“con la firma del presente atto di adesione, rinuncia espressamente a chiedere il rimborso delle imposte compensate, con istanza già presentata o da presentarsi”, cfr. pag. 4 del controricorso). E’ però evidente che talepatto vale appunto per le imposte oggetto di compensazione, cioè gli € 121.048,26 pari all’imposta dovuta per l’anno 2008. Nessun accordo specifico è intervenuto per la differenza, oggetto di istanza di rimborso. Tale differenza risulta quindi legittimamente richiesta in virtù dei principi regolatori della materia, così come discendenti dal richiamato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, e del resto da elementari principi della ripetizione dell’indebito, che giungendo alle conclusioni della CTR risulterebbero violati al pari e prima di quanto denunciato dalla contribuente, legittimando un indebito arricchimento. La giurisprudenza, invocata dalla difesa erariale, secondo cui “una volta che l’accertamento sia stato definito con adesione, e la definizione sia perfezionata con il versamento delle somme dovute, è da escludersi che il contribuente conservi la facoltà di proporre istanza di rimborso di quanto a suo avviso versato in eccedenza …” (Cass. 2011, n. 29587), attiene infatti a tutt’altro, e cioè al ripensamento del contribuente per le somme che abbia versato a seguito dell’accordo e dovute in virtù dello stesso, non –come nella specie – alle somme che a quel punto risultano dovute proprio a seguito dell’accordo, che imputa la sopravvenienza ad un esercizio differente, e che non discendono dalla definizione della pretesa, ma dal formarsi, proprio a causa dell’accordo, di un credito per imposte precedentemente versate e a quel punto non più dovute. 6. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri. 7. La sentenza impugnata dev’essere quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., l’istanza di rimborso dev’essere accolta. 8. Le spese gravano sull’amministrazione soccombente, compensate quelle relative ai gradi di merito. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’istanza di rimborso. Condanna l’amministrazione al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che, compensate quanto a quelle relative ai gradi di merito, liquida per il residuo in € 2300,00, oltre rim